Cassazione Penale, Ordinanza n. 26723/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. Con un unico motivo ha dedotto inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, lamentando la mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello per asserita mancanza di motivazione della decisione appellata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado non integra una delle ipotesi tassative previste dall'art. 604 c.p.p. che impongono al giudice di appello di dichiarare la nullità della sentenza e trasmettere gli atti al primo giudice. Il giudice di appello, dotato di piena cognizione, può invece colmare anche integralmente la motivazione mancante. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
"la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado"
Le ipotesi in cui il giudice di appello deve annullare la sentenza di primo grado e rimettere gli atti sono tassative; la mancanza di motivazione non vi rientra, perché il giudice d'appello può integrare o redigere egli stesso la motivazione mancante.
Cassa delle ammende
"versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende"
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado non determina automaticamente nullità della decisione appellata, poiché il giudice di secondo grado conserva poteri di piena cognizione e può integrare anche integralmente la motivazione mancante.
- Le ipotesi in cui il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza e trasmettere gli atti al primo giudice sono tassative e non possono essere estese in via analogica.
- Un motivo di ricorso fondato esclusivamente sulla pretesa nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione è manifestamente infondato se si assume che il giudice d'appello poteva comunque decidere nel merito colmando tale carenza.
Come è indicizzato
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