Cassazione Penale, Ordinanza n. 26724/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando indirettamente la sentenza di condanna già resa nei due gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la decisione di primo grado. Con il primo motivo ha dedotto il mancato riconoscimento dell'inidoneità dell'azione a realizzare l'evento perseguito, lamentando una presunta carenza di offensività della condotta. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del concorso doloso della persona offesa nella determinazione del reato. Con il terzo motivo ha denunciato vizio di motivazione rispetto alle doglianze già formulate nell'atto di appello. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché in contrasto con il dato normativo, essendo indubbia la sussistenza del reato e non irrilevante il valore della condotta criminosa; ha ritenuto il secondo e il terzo motivo inammissibili poiché risolventesi in mere censure di fatto, generiche e dirette a ottenere una rivalutazione delle prove e delle risultanze già apprezzate dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La doglianza sulla carenza di offensività viene respinta poiché la Corte ritiene che la condotta abbia un non irrilevante valore criminoso e che la prospettazione difensiva sia incompatibile con il dato normativo.
art. 62 n. 5 c.p.
Il ricorrente invocava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del concorso doloso della persona offesa nella determinazione del reato; la Corte dichiara la censura inammissibile perché di fatto e generica.
art. 606 c.p.p.
I motivi di ricorso che si risolvono in doglianze di fatto, generiche o volte a una rivalutazione delle prove sono dichiarati inammissibili.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto forma di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o dei fatti già apprezzati dai giudici di merito.
- La doglianza relativa alla asserita inidoneità dell'azione o alla carenza di offensività deve confrontarsi con il dato normativo e con la concreta significatività della condotta; non è accoglibile quando il fatto tipico risulti comunque sussistente e la condotta presenti un apprezzabile disvalore penale.
- La richiesta di riconoscimento di una circostanza attenuante fondata su elementi fattuali è inammissibile se proposta in modo generico e senza indicare specifici errori giuridici della decisione impugnata.
- La manifesta infondatezza di un motivo e la genericità degli altri determinano l'inammissibilità complessiva del ricorso, con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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