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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26720/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito, che aveva confermato la recidiva qualificata, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado. L'unico motivo dedotto riguardava un preteso vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva qualificata contestata. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la motivazione sul punto fosse carente. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il vizio denunciato non emergeva dal provvedimento impugnato, nel quale la Corte territoriale aveva invece valorizzato la sussistenza della recidiva in ragione dei numerosi precedenti penali, anche specifici, e della loro successione senza significativi intervalli di inattività criminosa per oltre dieci anni.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva qualificata è stata ritenuta correttamente motivata sulla base dei precedenti penali numerosi e specifici, sintomatici di una speciale proclività a delinquere.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura di vizio di motivazione è manifestamente infondata quando il provvedimento impugnato contiene una motivazione espressa e coerente sul punto contestato, anche se il ricorrente la ritenga non condivisibile.
  • La recidiva qualificata può essere legittimamente desunta dalla pluralità di precedenti penali, specie se specifici e distribuiti in un arco temporale ampio senza interruzioni significative dell'attività criminosa, quale indice di maggiore capacità a delinquere.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reato
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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