Cassazione Penale, Ordinanza n. 26720/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito, che aveva confermato la recidiva qualificata, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado. L'unico motivo dedotto riguardava un preteso vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva qualificata contestata. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la motivazione sul punto fosse carente. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il vizio denunciato non emergeva dal provvedimento impugnato, nel quale la Corte territoriale aveva invece valorizzato la sussistenza della recidiva in ragione dei numerosi precedenti penali, anche specifici, e della loro successione senza significativi intervalli di inattività criminosa per oltre dieci anni.
Norme richiamate
La recidiva qualificata è stata ritenuta correttamente motivata sulla base dei precedenti penali numerosi e specifici, sintomatici di una speciale proclività a delinquere.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura di vizio di motivazione è manifestamente infondata quando il provvedimento impugnato contiene una motivazione espressa e coerente sul punto contestato, anche se il ricorrente la ritenga non condivisibile.
- La recidiva qualificata può essere legittimamente desunta dalla pluralità di precedenti penali, specie se specifici e distribuiti in un arco temporale ampio senza interruzioni significative dell'attività criminosa, quale indice di maggiore capacità a delinquere.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26721/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26722/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26723/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26724/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26727/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_penale · 22 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26728/2025 del 22/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →