Cassazione Penale, Ordinanza n. 26722/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per due tentativi di furto pluriaggravato e due furti pluriaggravati consumati. Con il primo motivo ha dedotto inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, sostenendo l'erronea contestazione in fatto della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7-bis c.p. e la conseguente improcedibilità dell'azione penale alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022. Con il secondo motivo ha lamentato vizi di motivazione sulla valutazione del quadro probatorio, sollecitando in sostanza una rivalutazione delle prove e una diversa lettura delle emergenze processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che i fatti erano comunque procedibili d'ufficio in ragione dell'aggravante contestata in fatto e correttamente riconosciuta, relativa alla sottrazione di apparecchi inerenti a strutture destinate all'erogazione di servizi pubblici, nel caso concreto ripetitori radiotelevisivi gestiti in regime di concessione pubblica. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità perché mirato a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato della Cassazione in assenza di specifici travisamenti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'aggravante è stata ritenuta contestata in fatto e correttamente riconosciuta; essa rende procedibili d'ufficio i fatti di furto concernenti la sottrazione di apparecchi inerenti a strutture destinate all'erogazione di servizi pubblici.
Le modifiche introdotte non hanno determinato l'improcedibilità dell'azione penale nel caso concreto, poiché opera l'aggravante che mantiene la procedibilità d'ufficio.
Massime di principio
- Quando il furto riguarda apparecchi o beni inerenti a strutture destinate all'erogazione di servizi pubblici e l'aggravante è contestata in fatto, il reato resta procedibile d'ufficio anche dopo le modifiche normative richiamate dalla difesa.
- In sede di legittimità non è consentito censurare la valutazione del compendio probatorio proponendo una diversa lettura delle prove, salvo che siano specificamente indicati travisamenti decisivi delle risultanze processuali.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi ripropongono doglianze di merito o questioni già adeguatamente affrontate dalla sentenza impugnata senza evidenziare un errore di diritto o un vizio motivazionale rilevante nei limiti del sindacato di legittimità.
Come è indicizzato
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