Cassazione Penale, Ordinanza n. 26727/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per bancarotta fraudolenta aggravata è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta aggravata. Con il primo motivo ha dedotto vizi di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la valutazione fosse carente. Con il secondo motivo ha denunciato vizi di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte ha rilevato che il primo motivo investe una valutazione rimessa al giudice di merito, adeguatamente motivata con riferimento ai precedenti penali, alla pregressa fallimentarità e all'entità del passivo; il secondo motivo è stato ritenuto generico per indeterminatezza, perché non indicava gli elementi specifici a base della censura, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato per affermare che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Richiamato per ribadire i criteri di commisurazione della pena nella valutazione discrezionale del giudice di merito.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
La censura sull'elemento soggettivo è stata ritenuta inammissibile per genericità e indeterminatezza del motivo di ricorso, poiché priva degli specifici elementi posti a base dell'impugnazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito contestare, come vizio di motivazione, la valutazione discrezionale del giudice di merito sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, quando la motivazione risulti congrua e ancorata a elementi rilevanti come precedenti penali, pregresse vicende fallimentari e gravità del passivo.
- La determinazione della pena e il giudizio sulla meritevolezza delle attenuanti generiche sono espressione di discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti di un'eventuale motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e contenere l'indicazione chiara degli elementi posti a fondamento della censura; in mancanza, il motivo è inammissibile per genericità.
- La contestazione dell'elemento soggettivo non può essere formulata in termini meramente assertivi o indeterminati: occorre indicare quali passaggi motivazionali o quali dati probatori sarebbero erronei o trascurati dal giudice di merito.
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