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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33310/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente, responsabile di sala giochi, per avere consumato bevande alcoliche con un collega nei locali aziendali durante l'orario di lavoro, in violazione del regolamento interno e senza pagare il corrispettivo, avendo invece fatto registrare la consumazione come offerta dalla società. In primo grado era stata dichiarata l'illegittimità del recesso e applicata la tutela reintegratoria attenuata ex art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015, con reintegra, indennità pari a 12 mensilità e versamento dei contributi; erano invece state rigettate le domande di risarcimento da demansionamento e di indennità di cassa. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha contestato la disciplina dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015 nella parte in cui limita l'indennità a dodici mensilità anche quando il lavoratore resti senza occupazione e retribuzione per un periodo più lungo, chiedendo un'interpretazione costituzionalmente orientata e la rimessione della questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 1, 3, 4, 35 e 36 Cost., nonché con parametri sovranazionali; con il secondo ha dedotto omessa pronuncia e vizi motivazionali sulla regolazione delle spese del primo e del secondo grado e sull'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la tutela applicata dal giudice di merito era conforme al testo dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015 e alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, e che non sussistevano i presupposti di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, poiché il sistema complessivo di tutela contro il licenziamento illegittimo è stato più volte ritenuto dalla Corte costituzionale adeguato e sufficientemente dissuasivo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la censura sulla compensazione delle spese del primo grado era in astratto ammissibile come omessa pronuncia, ma doveva comunque essere respinta nel merito perché la compensazione di un terzo era giustificata dalla soccombenza reciproca; ha inoltre escluso la denunciata mancanza di motivazione sulla condanna alle spese del grado di appello e sul contributo unificato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015

    prevede la tutela reintegratoria attenuata in caso di licenziamento disciplinare fondato su un fatto insussistente, con indennità risarcitoria entro il limite di dodici mensilità e versamento dei contributi fino alla reintegra

  • art. 5, legge n. 604 del 1966

    pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare la giustificatezza del licenziamento

  • art. 1 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale prospettato

  • art. 3 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale prospettato

  • art. 4 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale prospettato

  • art. 35 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale prospettato

  • art. 36 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale prospettato

  • art. 30 CDFUE

    richiamato dal ricorrente come parametro sovranazionale di tutela contro il licenziamento illegittimo

  • art. 10 Convenzione OIL n. 158/1982

    richiamato dal ricorrente come parametro sovranazionale di tutela contro il licenziamento illegittimo

  • art. 24 Carta sociale europea

    richiamato come parametro interposto per la valutazione dell'adeguatezza e sufficiente dissuasività della tutela

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    consente la decisione in camera di consiglio con deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni

  • art. 112 c.p.c.

    evocato per denunciare l'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alle spese

  • art. 132 c.p.c.

    evocato per censurare l'asserita mancanza di motivazione della sentenza impugnata

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in tema di compensazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    prevede l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il principio di ragionevole durata del processo e per una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c.

  • art. 384 c.p.c.

    letto in chiave costituzionalmente orientata per consentire, in caso di omessa pronuncia su una questione di diritto, la decisione nel merito da parte della Cassazione

Massime di principio

  • Nel regime del d.lgs. n. 23 del 2015 la tutela contro il licenziamento illegittimo va valutata nel suo complesso: la reintegrazione non è l'unico rimedio costituzionalmente possibile, purché l'assetto complessivo sia adeguato e sufficientemente dissuasivo.
  • La questione di legittimità costituzionale della disciplina indennitaria del licenziamento è manifestamente infondata quando la norma si inserisce in un sistema già ritenuto dalla Corte costituzionale conforme ai parametri degli artt. 1, 4 e 35 Cost. e dell'art. 24 Carta sociale europea.
  • Nel licenziamento disciplinare, la tutela reintegratoria attenuata opera quando il fatto contestato risulti insussistente, secondo la disciplina dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015.
  • La compensazione parziale delle spese è legittima in presenza di soccombenza reciproca, anche quando essa derivi dall'accoglimento solo parziale di una domanda articolata in più capi.
  • In sede di legittimità, l'omessa pronuncia su un motivo di appello relativo a una questione di diritto può essere definita direttamente dalla Corte di cassazione senza rinvio, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
  • La condanna al pagamento dell'ulteriore contributo unificato consegue al rigetto del ricorso e il giudice di legittimità deve limitarsi a darne atto, mentre le verifiche soggettive spettano alla cancelleria.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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