Cassazione Civile, Ordinanza n. 25908/2023 del 05/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta dal fallimento di una società nei confronti della coniuge separata di uno dei soci e dei loro figli per far dichiarare inefficace un atto di disposizione patrimoniale con cui, in esecuzione degli accordi di separazione consensuale, la donna aveva trasferito ai figli, a titolo gratuito, la proprietà superficiaria della casa familiare. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione i soccombenti hanno proposto due motivi: con il primo hanno dedotto la violazione dell'art. 163, comma 3, nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che l'atto di citazione del fallimento fosse generico e indeterminato, perché non avrebbe specificato con precisione la normativa invocata e non avrebbe consentito di approntare una difesa adeguata rispetto alle diverse azioni astrattamente richiamabili (artt. 64, 66 e 67 l.f.); con il secondo hanno denunciato la violazione degli artt. 66 e 67 l.f. e dell'art. 2901 c.c., contestando la qualificazione come atto gratuito del trasferimento ai figli, sostenendo che l'operazione fosse onerosa in ragione di un preteso credito restitutorio del marito, che i figli fossero ignari del pregiudizio arrecato ai creditori e che, al momento dell'operazione, la società non fosse insolvente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché i ricorrenti non hanno riportato in modo sufficiente il contenuto dell'atto di citazione, in violazione dell'onere di cui all'art. 366, n. 6 c.p.c., e non hanno colpito la reale ratio decidendi, fondata sulla mancanza di un effettivo vulnus al diritto di difesa. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché fondato su un presunto credito restitutorio e su accordi separativi non adeguatamente riprodotti e dimostrati, e comunque non confrontato con la ratio della gratuità del trasferimento dalla coniuge ai figli, unico atto pregiudizievole per la massa. La Corte ha inoltre considerato inconferenti la dedotta ignoranza dei beneficiari circa la situazione economica della società e la mancata insolvenza al momento dell'atto, una volta riconosciuta la ricorrenza dei presupposti dell'art. 64 l.f. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al contributo unificato დამატizzato.
Norme richiamate
art. 163, comma 3, nn. 3 e 4, c.p.c.
la doglianza sulla genericità dell'atto introduttivo è inammissibile se il ricorrente non riproduce il contenuto dell'atto in misura sufficiente a consentire il controllo di cassazione sulla dedotta indeterminatezza della domanda e sul concreto pregiudizio al diritto di difesa
il ricorrente ha l'onere di riportare nel ricorso gli elementi documentali e testuali necessari a dimostrare il vizio denunciato
art. 64 L.F.
l'atto dispositivo gratuito che pregiudica i creditori fallimentari può essere dichiarato inefficace; ai fini della contestazione in cassazione occorre confrontarsi con la specifica gratuità del trasferimento ritenuta dalla sentenza
art. 66 L.F.
richiamato dai ricorrenti insieme agli altri rimedi revocatori, ma la censura è ritenuta inconferente rispetto alla ratio decidendi fondata sull'art. 64 L.F.
art. 67 L.F.
richiamato nella domanda originaria e nelle censure, ma la Corte d'appello e la Cassazione valorizzano il diverso fondamento dell'inefficacia ex art. 64 L.F.
richiamato dai ricorrenti, ma la Corte reputa inconferente il riferimento alla revocatoria ordinaria rispetto all'atto gratuito considerato inefficace ai sensi della legge fallimentare
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di nullità dell'atto introduttivo per genericità è inammissibile se il ricorrente non trascrive o riassume in modo sufficiente il contenuto dell'atto e non consente alla Corte il controllo del vizio denunciato.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mera evocazione di regole astratte o di azioni alternative non basta se non si spiega perché la concreta motivazione sia erronea.
- Quando la decisione di merito qualifica un trasferimento come atto gratuito pregiudizievole per la massa, è su tale specifico trasferimento che va sviluppata la critica, non su vicende patrimoniali pregresse o su accordi diversi non adeguatamente documentati.
- In sede di legittimità non sono decisive contestazioni incompatibili con la causa concreta accertata dal giudice di merito, come l'ignoranza dei beneficiari circa lo stato della debitrice o la pretesa assenza di insolvenza, se l'azione è stata accolta sulla base dell'inefficacia dell'atto gratuito ex art. 64 l.f.
- La qualificazione di un atto nell'ambito della disciplina fallimentare dipende dalla struttura concreta dell'operazione patrimoniale ritenuta pregiudizievole, e non dalle sole ragioni soggettive che abbiano condotto alla stipulazione degli accordi tra le parti.
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