Sentenza del 16/09/2016 n. 18203 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva aderito alla definizione automatica prevista dall'art. 9 della legge n. 289 del 2002, versando quanto dovuto anche mediante compensazione con propri crediti IVA. L'Agenzia delle Entrate aveva successivamente emesso un avviso di accertamento per recuperare maggiore IVA, disconoscendo sia un credito IVA già rimborsato sia un credito residuo, e applicando le relative sanzioni. La società aveva impugnato l'avviso, sostenendo che il condono tombale avesse consolidato anche le posizioni creditorie risultanti dalla dichiarazione. L'Agenzia ha contestato tale conclusione, sostenendo che il condono non obbliga l'amministrazione a riconoscere o rimborsare crediti IVA non verificati o contestati e che l'onere di provare i presupposti del rimborso grava sul contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi. Ha stabilito che l'adesione al condono tombale non impedisce all'amministrazione di negare un rimborso IVA quando manchino i relativi presupposti, né produce automaticamente il consolidamento dei crediti indicati dal contribuente. Il condono non impone la rinuncia al credito, ma neppure obbliga l'amministrazione a riconoscerlo: essa deve verificarne l'effettiva spettanza. Inoltre, spetta al contribuente che chiede il rimborso dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia è stata cassata con rinvio ad altra sezione, che dovrà esaminare nel merito la rimborsabilità dell'IVA e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
Definizione automatica o condono tombale
L'adesione alla definizione automatica non determina automaticamente il riconoscimento dei crediti IVA esposti dal contribuente e non impedisce all'amministrazione di verificarne l'effettiva spettanza o di negare il rimborso in assenza dei presupposti.
Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 9
Il condono non modifica di per sé l'importo dei rimborsi o dei crediti risultanti dalle dichiarazioni: il contribuente non è obbligato a rinunciare al credito, ma l'amministrazione può accertarne la fondatezza o la non rimborsabilità.
Chi richiede il rimborso deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto; non è sufficiente sostenere che l'amministrazione non abbia fornito elementi contrari.
Artt. 2727 e seguenti del codice civile
Le presunzioni possono essere utilizzate secondo i requisiti previsti dalla legge, ma la decisione sul rimborso non può fondarsi soltanto sull'assenza di elementi forniti dall'ufficio quando l'onere probatorio grava sul contribuente.
Artt. 2 e 22 della Sesta direttiva IVA
Gli Stati membri devono adottare misure idonee a garantire la riscossione effettiva e integrale dell'IVA; una disciplina condonistica che produca una quasi-esenzione o favorisca condotte fraudolente non può prevalere su tali obblighi.
Art. 10 del Trattato CE
La normativa nazionale deve essere applicata in modo compatibile con gli obblighi europei di tutela della riscossione dell'IVA e di contrasto alle frodi.
Art. 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto.
Massime di principio
- L'adesione a un condono fiscale non rende automaticamente incontestabili i crediti IVA indicati in dichiarazione e non obbliga l'amministrazione a procedere al rimborso.
- Il contribuente può mantenere il diritto di far valere un credito anche dopo il condono, ma deve dimostrarne concretamente l'esistenza, l'importo e i presupposti.
- Quando si tratta di IVA, le norme interne sul condono devono essere interpretate in conformità al diritto dell'Unione Europea e non possono legittimare una sostanziale esenzione o favorire frodi.
- In una controversia sul rimborso, l'assenza di prova da parte dell'amministrazione non sostituisce la prova positiva che il contribuente è tenuto a fornire.
- La cassazione con rinvio non attribuisce definitivamente il credito a nessuna delle parti: il giudice di rinvio deve riesaminare nel merito la documentazione e la rimborsabilità dell'imposta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 set 2016Sentenza del 16/09/2016 n. 18199 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 set 2016Sentenza del 16/09/2016 n. 211 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 16 set 2016Sentenza del 16/09/2016 n. 18198 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 set 2016Sentenza del 16/09/2016 n. 18200 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 set 2016Sentenza del 16/09/2016 n. 18201 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 16 set 2016Sentenza del 16/09/2016 n. 18202 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →