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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16263/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce dal diniego del COA di Verona alla domanda di iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti presentata da un abogado che aveva conseguito in Spagna il titolo professionale e che lavorava in Italia alle dipendenze di un ente pubblico locale, presso il relativo ufficio legale. Il COA aveva ritenuto che la sua posizione fosse incompatibile con la professione forense, poiché il rapporto di lavoro subordinato con l’ente pubblico non poteva rientrare nell’eccezione prevista per gli avvocati dipendenti di enti pubblici ex art. 23 l. 247/2012, anche alla luce dei limiti del d.lgs. 96/2001 sull’avvocato stabilito. Il CNF, invece, aveva accolto il ricorso dell’interessato, valorizzando la domanda come diretta all’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti e non nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti degli enti pubblici. Il ricorso per cassazione dell’Ordine di Verona si fonda su tre censure: violazione delle norme sull’incompatibilità e sull’eccezione per gli avvocati dipendenti di enti pubblici; violazione dell’art. 23 l. 247/2012 e del principio tempus regit actum per avere il CNF considerato rilevante un assetto organizzativo sopravvenuto dell’ufficio legale dell’ente; eccesso di potere giurisdizionale per avere il CNF, secondo il ricorrente, introdotto una deroga non prevista al regime di incompatibilità dell’avvocato subordinato, con aggiramento dei limiti propri dell’avvocato stabilito.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso quanto al primo e al terzo motivo e dichiara assorbito il secondo. Ritiene che la disciplina eurounitaria sulla libera circolazione degli avvocati, in particolare la direttiva 98/5/CE e il d.lgs. 96/2001, consenta all’avvocato stabilito di esercitare anche in forma di lavoro subordinato nello Stato ospitante, se tale modalità è ammessa per gli avvocati iscritti con titolo nazionale. Esclude che possa essere opposta, in via generale, l’incompatibilità del lavoro subordinato per negare l’accesso alla sezione speciale, e afferma che il regime dell’art. 23 l. 247/2012 riguarda un diverso profilo, cioè l’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici, non decisivo nella fattispecie. Conferma quindi la decisione del CNF che aveva accolto l’iscrizione richiesta. Le spese seguono la soccombenza e viene disposto anche l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 1, lett. d), l. 31 dicembre 2012, n. 247

    È richiamato dalla parte ricorrente come norma sull’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con il lavoro subordinato.

  • art. 19, comma 3, l. 31 dicembre 2012, n. 247

    È invocato dal ricorrente nel quadro delle incompatibilità e delle eccezioni in materia forense.

  • art. 23 l. 31 dicembre 2012, n. 247

    La Corte chiarisce che disciplina l’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici e le relative limitazioni, ma non impedisce l’iscrizione dell’avvocato stabilito alla sezione speciale quando ricorrano i presupposti della disciplina eurounitaria e del d.lgs. 96/2001.

  • artt. 5 e 8 d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96

    Sono richiamati per la disciplina dell’avvocato stabilito; la Corte ne valorizza il coordinamento con la direttiva 98/5/CE e afferma che non possono essere letti in modo da precludere in generale il lavoro subordinato nello Stato ospitante.

  • Direttiva 98/5/CE

    La Corte la assume come fonte primaria della disciplina dell’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello di origine, evidenziando che consente l’esercizio anche in rapporto subordinato, se ciò è ammesso per gli avvocati nazionali.

  • art. 8 Direttiva 98/5/CE

    Consente all’avvocato iscritto nello Stato ospitante con il titolo professionale di origine di esercitare come lavoratore subordinato di altro avvocato, associazione, società o ente pubblico o privato, se lo Stato ospitante lo consente agli avvocati con titolo nazionale.

  • art. 10 Direttiva 98/5/CE

    È richiamato per le regole di controllo sull’effettivo esercizio professionale nello Stato ospitante nel periodo richiesto.

  • considerando (1) e (13) Direttiva 98/5/CE

    Vengono utilizzati per affermare che uno degli obiettivi della direttiva è rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione e che l’avvocato può esercitare anche come lavoratore subordinato nello Stato membro ospitante.

  • considerando (14) Direttiva 98/5/CE

    Richiamato per il controllo sull’effettivo esercizio dell’attività nello Stato ospitante.

  • art. 12 d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96

    Richiamato insieme all’art. 10 della direttiva per il controllo dell’effettivo esercizio professionale.

  • art. 6 d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 115

    È menzionato come prova attitudinale alternativa nel percorso di accesso alla professione nello Stato ospitante.

  • art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96

    È richiamato per la nozione di avvocati integrati, equiparati agli avvocati nazionali alle condizioni previste.

  • art. 1 e art. 29 l. 31 dicembre 2012, n. 247

    Sono invocati dal ricorrente nel motivo sull’eccesso di potere giurisdizionale, ma la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato dal ricorrente come parametro di legittimità nella censura sull’eccesso di potere giurisdizionale.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È il parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti contro la sentenza del CNF.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ne dispone l’applicazione, dichiarando i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La disciplina eurounitaria sull’avvocato stabilito prevale nell’interpretazione del sistema interno di accesso alla professione: l’iscrizione nella sezione speciale non può essere negata per una lettura nazionale che, di fatto, escluda in modo generalizzato il lavoro subordinato se tale forma di esercizio è consentita agli avvocati iscritti con titolo italiano.
  • L’eccezione di incompatibilità prevista per gli avvocati dipendenti di enti pubblici e il relativo elenco speciale non possono essere impropriamente sovrapposti alla diversa domanda di iscrizione come avvocato stabilito; occorre distinguere tra i presupposti dell’accesso alla sezione speciale e quelli dell’esercizio nell’elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici.
  • Le limitazioni previste per l’avvocato stabilito in tema di esercizio congiunto o coordinato con un professionista abilitato riguardano, secondo la disciplina richiamata, l’attività giudiziale e non costituiscono un divieto generale di prestazione professionale in rapporto subordinato.
  • In presenza di una disciplina eurounitaria espressa e chiara, non è consentito costruire per via interpretativa un regime interno che ne svuoti la portata, rendendo inapplicabile la possibilità per l’avvocato di esercitare nello Stato ospitante anche come lavoratore subordinato.
  • Quando la domanda riguarda l’iscrizione alla sezione speciale degli avvocati stabiliti, il controllo deve concentrarsi sui requisiti propri di tale status; questioni ulteriori sull’eventuale iscrizione in elenchi speciali collegati al lavoro presso enti pubblici restano assorbite se non oggetto della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrimato del diritto dell'Unione europeaOnere della prova

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