Cassazione Penale, Sentenza n. 34765/2023 del 09/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha confermato la condanna (Tribunale di Parma) a 2 anni e 6 mesi di reclusione e 580 euro di multa per reati connessi a rapina e sostanze stupefacenti (art. 81, 628, 337, 385 c.p. e art. 73 d.P.R. 309/90). Due principali censure: 1) errata qualificazione giuridica dei fatti: chiedeva la riqualificazione del fatto (capo B) dall'ipotesi di rapina a quella prevista dall'art. 334 c.p. (appropriazione/condotta su cose sottoposte a sequestro) perché i panetti di droga sarebbero già stati sottratti alla sua disponibilità per effetto del sequestro; inoltre censurava l'omessa statuizione sul reato di resistenza a pubblico ufficiale; 2) domanda di diversa qualificazione rispetto all'art. 385 c.p. (evasione), sostenendo che gli operanti non avrebbero mai perso di vista l'imputato e quindi il reato non si sarebbe perfezionato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo è in parte privo di interesse (la richiesta di aumento di pena per continuazione con art. 337 c.p. non avrebbe portato vantaggi all'imputato) e in parte manifestamente infondato (la Corte territoriale ha correttamente ritenuto integrato il reato di rapina, con violenza diretta contro gli operanti e finalità di impossessamento della droga, con elemento soggettivo incompatibile con l'art. 334 c.p.). Il secondo motivo è aspecifico e reiterativo: la Corte d'appello ha valutato correttamente che l'evasione si è perfezionata perché l'imputato si è sottratto alla sfera di vigilanza per un periodo significativo che gli ha consentito di disfarsi della droga; i precedenti giurisprudenziali citati consentono la perfezione dell'evasione anche senza ampia distanza fisica, purché vi sia sottrazione alla vigilanza. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La condotta è stata qualificata come rapina perché la violenza è stata esercitata nei confronti degli operanti e l'azione era finalizzata all'impossessamento della droga per un ingiusto profitto; elemento soggettivo e finale compatibili con la rapina e non con la fattispecie di cui all'art. 334 c.p.
Non applicabile nella fattispecie: la Corte ha ritenuto che la condotta non rientrava nella tipologia prevista dall'art. 334 (reato relativo a cose sottoposte a sequestro) perché mancavano gli elementi soggettivi e fattuali che giustificherebbero tale ricostruzione; l'azione era diretta al profitto mediante impossessamento con violenza
Rilevato in relazione a questioni sulle possibili continuazioni e aumenti di pena; la Corte ha ritenuto la doglianza priva di interesse in quanto l'applicazione di un aumento di pena per il reato di resistenza non avrebbe apportato vantaggi processuali all'imputato
La Corte d'appello e la Cassazione hanno confermato che l'elemento essenziale per la perfezione del reato di evasione è la sottrazione alla sfera di vigilanza delle forze dell'ordine; non è necessaria una significativa distanza fisica, basta che il soggetto si sottragga efficacemente alla vigilanza tale da consentirgli azioni (es. disfarsi della droga)
Normativa sostanziale sulle sostanze stupefacenti; gli elementi relativi alla detenzione e al sequestro della droga sono stati valutati nel quadro più ampio della dinamica del reato (impossessamento e disfazione della sostanza)
Applicato per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Per essere ammesso un motivo di cassazione che richieda un aumento di pena o la riqualificazione, il ricorrente deve dimostrare un interesse utile (vantaggio processuale) al diverso esito richiesto; mancanza di tale vantaggio può comportare la carenza di interesse e l'inammissibilità della doglianza
- La riqualificazione del fatto da rapina a fattispecie relativa a cose sottoposte a sequestro (o viceversa) richiede un'analisi attenta degli elementi soggettivi e dell'oggetto della violenza: se la violenza è diretta contro persone (operatori) e finalizzata all'impossessamento per profitto, è più corretta la qualificazione come rapina
- Il reato di evasione si considera perfezionato quando l'imputato si sottrae alla sfera di vigilanza degli agenti per un periodo e in condizioni tali da consentirgli atti utili (es. disfarsi di stupefacenti); non è necessario che l'evasione comporti ampia distanza o lunga durata temporale
- Le censure aspecifiche o meramente reiterative rispetto a quanto già deciso in appello sono frequentemente dichiarate inammissibili: in cassazione è richiesta la specificità e rilevanza delle questioni dedotte
- Quando si contesta la legittimità di sequestro o la disponibilità di beni sottoposti a sequestro, è fondamentale provare concretamente che la disponibilità era già venuta meno al momento del fatto; la mera esposizione di una tesi non è sufficiente se la motivazione di merito risulta coerente con le risultanze istruttorie
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