Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33307/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di lavoro nel quale la lavoratrice aveva inizialmente chiesto di accertare che il rapporto fosse di lavoro subordinato alle formali dipendenze di una cooperativa, ma in somministrazione irregolare presso un'altra cooperativa, con conseguente condanna di entrambe al pagamento di differenze retributive ai sensi della disciplina sulla somministrazione irregolare. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta all'udienza e aveva respinto il ricorso. In appello la Corte territoriale ha dichiarato l'appello inammissibile ritenendo che le conclusioni formulate in impugnazione fossero diverse da quelle di primo grado: nell'atto di gravame la domanda veniva infatti ricondotta al solo rapporto subordinato con una delle società e al pagamento delle differenze retributive, senza più fondarsi sulla pretesa irregolarità della somministrazione di manodopera. La ricorrente per cassazione ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 183 c.p.c., sostenendo che il bene della vita richiesto non era mutato, poiché restava identica la pretesa al pagamento di Euro 20.539,22 e invariato sarebbe stato anche l'oggetto dell'accertamento, cioè un rapporto di lavoro subordinato di VI livello CCNL Commercio svolto presso i locali dell'utilizzatrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito nel qualificare la modifica delle conclusioni come mutatio libelli e non come semplice emendatio, poiché l'appello introduceva una domanda diversa, fondata su presupposti di fatto e situazioni giuridiche differenti rispetto a quelli posti a base del ricorso introduttivo. La Corte ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva censurato una seconda autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia l'affermazione del giudice d'appello secondo cui il Tribunale non aveva ritenuto la genuinità di un appalto, ma la genuinità dei contratti di lavoro intercorrenti con la società formalmente datrice. Nulla è stato disposto sulle spese, perché le intimate non hanno svolto difese. È stato altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Vieta in appello la proposizione di domande nuove; la modifica delle conclusioni è preclusa quando introduce una pretesa fondata su fatti costitutivi diversi da quelli dedotti in primo grado.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in collegamento con la pretesa ammissibilità della modifica delle conclusioni, ma la Corte non ne ha tratto una diversa conclusione rispetto al divieto di domanda nuova in appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 29 d.lgs. 276/2003

    Norma richiamata nella vicenda di merito come base della domanda originaria; il ricorso non è stato accolto e non vi è stata statuizione nel merito sulla sua applicazione.

  • art. 27 d.lgs. 276/2003

    Norma evocata nella domanda originaria per la responsabilità conseguente alla somministrazione irregolare; la Corte non entra nel merito dell'applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • In appello non è consentito trasformare la domanda introducendo un diverso fatto costitutivo o una diversa situazione giuridica sostanziale rispetto a quella dedotta in primo grado: ciò integra mutatio libelli ed è precluso dall'art. 345 c.p.c.
  • La distinzione tra emendatio e mutatio va compiuta verificando se il bene della vita richiesto resti identico oppure se mutino i presupposti fattuali e giuridici della pretesa; se cambiano i fatti costitutivi, la domanda è nuova.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario censurare tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata: l'omessa impugnazione di una ratio autonoma rende il ricorso inammissibile.
  • La mera coincidenza dell'importo richiesto o della generica finalità di ottenere differenze retributive non impedisce di qualificare come nuova la domanda quando muta il titolo giuridico su cui essa si fonda.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso discende da una questione processuale e non viene esaminato il merito, la Corte può limitarsi a dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato senza statuire sulle spese se le controparti sono rimaste intimate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.