Cassazione Civile, Sentenza n. 21602/2021 del 28/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Banca d'Italia in relazione ai fatti del 2008 connessi all'"Operazione Fresh" (aumento di capitale e acquisizione di Banca Antonveneta) per presunte violazioni: mancata comunicazione all'organo di vigilanza e errate segnalazioni (artt. 51 e 66 TUB), mancato rispetto del requisito patrimoniale consolidato (art. 67 TUB), inosservanza delle forme tecniche dei bilanci (d.lgs. 38/2005 e d.lgs. 87/1992). Il ricorrente, consigliere e vicepresidente del C.d.A. di MPS, deduceva difetti di motivazione, errata valutazione probatoria e prospettava la responsabilità di organi delegati come ostativo alla sua responsabilità personale; contestava altresì la quantificazione della sanzione
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue censure. Ha confermato il principio secondo cui i consiglieri di amministrazione, anche privi di deleghe operative, hanno il dovere di agire in modo informato e di esercitare vigilanza attiva sulle scelte e sugli adempimenti della banca (richiamando artt. 2381 e 2392 c.c. e la normativa di vigilanza bancaria). La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello sul punto probatorio e sulla mancata partecipazione del ricorrente alle riunioni del C.d.A., ha ritenuto infondate le censure relative all'elemento soggettivo dell'illecito (richiamando la presunzione di colpa dell'art. 3 L. 689/1981) e ha trovato regolare la determinazione della sanzione entro i parametri di legge. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio a favore della controricorrente
Norme richiamate
Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993)
art. 51, comma 1; art. 53 (lett. b) e d)); art. 66, comma 1; art. 67, comma 1, lett. a)
Attribuisce doveri di informazione e vigilanza al consiglio di amministrazione e ai singoli membri anche se privi di deleghe; tali doveri giustificano responsabilità amministrativa per omissioni che espongano la banca a rischi
art. 2381 (commi 2,3,6); art. 2392 (comma 2)
Stabilisce l'obbligo per gli amministratori di agire in modo informato e la responsabilità solidale per non aver impedito fatti pregiudizievoli di cui fossero a conoscenza o che avrebbero potuto conoscere
Norma sulle forme tecniche dei bilanci: la violazione costituisce elemento contestato nella sanzione amministrativa
D.lgs. 87/1992
Richiami normativi in materia contabile e di bilancio rilevanti ai fini dell'irrogazione della sanzione
L'art. 3 stabilisce la presunzione di colpa nell'ambito delle sanzioni amministrative per determinate fattispecie: gravano sull'interessato gli oneri probatori di essere privo di colpevolezza; l'art. 11 disciplina la determinazione della sanzione e i criteri che il giudice deve considerare
Obblighi del consiglio di amministrazione di vigilare sul dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sul rispetto delle procedure, applicabile agli emittenti quotati
artt. 133-135 (richiamati)
Norme oggetto di pronuncia di illegittimità costituzionale in punto di attribuzione della giurisdizione sulle controversie in materia di sanzioni della Banca d'Italia
Rilevato l'onere processuale relativo al contributo unificato da versare in ragione del procedimento
Massime di principio
- I consiglieri di amministrazione di banche, anche se privi di deleghe operative, hanno l'obbligo di agire "in modo informato" e di vigilare attivamente: l'assenza ingiustificata alle riunioni e la mancata richiesta di approfondimenti su operazioni complesse possono aggravare la loro responsabilità
- Nelle sanzioni amministrative a carico di dirigenti/amministratori bancari l'elemento soggettivo è valutato alla luce di norme di responsabilità oggettiva/di colpa presunta (legge 689/1981): una volta provata l'elemento oggettivo dell'illecito, grava sul trasgressore l'onere di provare l'assenza di colpa
- La quantificazione della sanzione in sede di opposizione è rimessa al potere discrezionale del giudice entro i limiti di legge; la motivazione non deve necessariamente esplicitare tutti i criteri numerici se risulta chiaro che si è tenuto conto dei parametri previsti (gravità, personalità dell'agente, condizioni economiche)
- La responsabilità degli amministratori non si fonda su mera responsabilità per fatto altrui, ma su un'oggettiva omissione di iniziative di conoscenza e controllo che essi avrebbero dovuto porre in essere
- La giurisdizione sulle controversie relative alle sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia è stata oggetto di interventi costituzionali e normativi: occorre verificare la competenza del giudice (ordinario vs amministrativo) in base alla giurisprudenza e alla normativa vigente
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