Cassazione Civile, Sentenza n. 21625/2021 del 28/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1942/2015 che aveva accolto l'appello di Fadda Piero riconoscendogli l'esclusiva proprietà dell'appartamento sito in Roma (via Diano Marina n. 130-134 int. 13) e disponendo la cancellazione della trascrizione a favore di Fadda Giommaria. Il ricorso per cassazione era diretto a censurare tale decisione (motivazioni di merito non dettagliate nel testo disponibile).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale proposto da Fadda Giommaria per tardiva notificazione (termine decadenziale scaduto il 26/04/2016; il ricorso notificato il 02/05/2016) e ha rilevato l'inefficacia del ricorso incidentale di Fadda Piero per tardività. Il ricorrente principale è stato condannato al rimborso delle spese di giudizio in complessivi € 2.500,00 (di cui € 200,00 per esborsi), oltre oneri di legge. La Corte ha inoltre attestato l'obbligo per il ricorrente principale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi della normativa richiamata.
Norme richiamate
Individuazione del termine per proporre l'impugnazione quando manca notificazione dell'atto; la Corte ha applicato il termine annuale vigente ratione temporis al giudizio iniziato prima del 4/7/2009
art. 16, comma 1, d.l. n. 132/2014 conv. in l. n. 162/2014 (riduzione periodo sospensione feriale)
La modifica riducente il periodo di sospensione feriale (da 46 a 31 giorni) è stata ritenuta immediatamente applicabile dall'anno 2015; ciò ha inciso sul computo del termine d'impugnazione e non giustifica rimessione in termine per errore dell'avvocato
art. 334 c.p.c. (ultimo comma)
Disciplina dell'eventuale ricorso incidentale; la Corte ha rilevato l'inefficacia del ricorso incidentale per tardività in base a questa norma
art. 1, comma 17, legge 24/12/2012, n. 228 (richiami normativi su contributo unificato)
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del DPR n. 115/2002 che determina l'obbligo, in casi di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30/1/2013, del versamento aggiuntivo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
art. 13 d.P.R. 30/05/2002 n. 115 (comma 1-quater e art. 1-bis richiamati)
Norme che regolano il contributo unificato e gli obblighi di versamento quando ricorsi sono dichiarati inammissibili; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore versamento
Massime di principio
- I termini per proporre ricorso per cassazione sono perentori: la tardiva notificazione comporta l'inammissibilità del ricorso anche se il giudizio era pendente alla data di modifiche normative successive; occorre calcolare con attenzione la scadenza tenendo conto di eventuali riduzioni del periodo di sospensione feriale.
- Le modifiche legislative che incidono sul computo dei termini processuali (es. riduzione del periodo feriale) sono applicabili immediatamente dall'anno di entrata in vigore e non costituiscono, di per sé, motivo valido per chiedere rimessione in termini per errore del difensore.
- Il ricorso incidentale deve rispettare anch'esso i termini previsti; la sua tardività determina l'inefficacia ai sensi dell'art. 334 c.p.c.
- Se il ricorrente principale propone un ricorso dichiarato inammissibile e la proposizione avviene dopo determinate date di riferimento (es. dopo il 30/01/2013), può sorgere l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi della normativa richiamata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente; è quindi importante valutare preliminarmente la tempestività e fondatezza dell'impugnazione.
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