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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21625/2021 del 28/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1942/2015 che aveva accolto l'appello di Fadda Piero riconoscendogli l'esclusiva proprietà dell'appartamento sito in Roma (via Diano Marina n. 130-134 int. 13) e disponendo la cancellazione della trascrizione a favore di Fadda Giommaria. Il ricorso per cassazione era diretto a censurare tale decisione (motivazioni di merito non dettagliate nel testo disponibile).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale proposto da Fadda Giommaria per tardiva notificazione (termine decadenziale scaduto il 26/04/2016; il ricorso notificato il 02/05/2016) e ha rilevato l'inefficacia del ricorso incidentale di Fadda Piero per tardività. Il ricorrente principale è stato condannato al rimborso delle spese di giudizio in complessivi € 2.500,00 (di cui € 200,00 per esborsi), oltre oneri di legge. La Corte ha inoltre attestato l'obbligo per il ricorrente principale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi della normativa richiamata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • I termini per proporre ricorso per cassazione sono perentori: la tardiva notificazione comporta l'inammissibilità del ricorso anche se il giudizio era pendente alla data di modifiche normative successive; occorre calcolare con attenzione la scadenza tenendo conto di eventuali riduzioni del periodo di sospensione feriale.
  • Le modifiche legislative che incidono sul computo dei termini processuali (es. riduzione del periodo feriale) sono applicabili immediatamente dall'anno di entrata in vigore e non costituiscono, di per sé, motivo valido per chiedere rimessione in termini per errore del difensore.
  • Il ricorso incidentale deve rispettare anch'esso i termini previsti; la sua tardività determina l'inefficacia ai sensi dell'art. 334 c.p.c.
  • Se il ricorrente principale propone un ricorso dichiarato inammissibile e la proposizione avviene dopo determinate date di riferimento (es. dopo il 30/01/2013), può sorgere l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi della normativa richiamata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente; è quindi importante valutare preliminarmente la tempestività e fondatezza dell'impugnazione.

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