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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21626/2021 del 28/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

A seguito di un controllo del 10/12/2013 il conducente del veicolo non ha potuto esibire i dischi di registrazione del cronotachigrafo analogico relativi alla giornata del controllo e ai 28 giorni precedenti. La Prefettura contestava violazioni dell'art. 19 della legge n. 727/1978 in relazione all'art. 15 del Reg. CEE n. 3821/1985, sostenendo che la mancata esibizione costituisse violazioni plurime corrispondenti ai singoli giorni per i quali i dischi non erano stati prodotti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Prefettura. Il Tribunale di Firenze aveva già annullato i verbali e ridotto la sanzione a € 51,00, ritenendo che l'obbligo di esibire rientri in una sola condotta istantanea. La Cassazione, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia (sent. C‑870/19 e C‑871/19, sent. n. 45/2021), ha confermato che la mancata presentazione dei fogli relativi alla giornata del controllo e ai 28 giorni precedenti configura un'unica infrazione istantanea, cui può corrispondere una sola sanzione, la quale però deve poter essere modulata in ragione della gravità (numero di giorni mancanti). Le spese del giudizio di legittimità sono compensate.

Norme richiamate

  • legge n. 727/1978, art. 19

    Norma nazionale che sanziona le violazioni connesse all'attuazione del regolamento sull'apparecchio di controllo; interpretata alla luce del diritto UE come collegata all'obbligo di esibizione dei fogli cronotachigrafo, ma la sanzione deve rispettare l'interpretazione unitaria offerta dal diritto comunitario.

  • Reg. CEE n. 3821/1985, art. 15 (co. 2 e 7)

    Stabilisce l'obbligo per il conducente di utilizzare e conservare i fogli di registrazione e, su richiesta, presentare i fogli della giornata in corso e dei 28 giorni precedenti; la Corte di Giustizia ha interpretato il comma 7 come imponendo un unico obbligo relativo a tale periodo e, quindi, la mancata presentazione costituisce un'infrazione unica.

  • Reg. (CE) n. 561/2006, art. 19

    Prevede che le sanzioni per le violazioni dei regolamenti 3821/85 e 561/2006 siano effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie; conferma che non può essere irrogata più di una sanzione per la stessa infrazione e impone la proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità (es. numero di fogli mancanti).

  • Direttiva 2006/22, allegato III (richiamata)

    Fornisce orientamenti sugli elenchi di infrazioni, ma non stabilisce un catalogo tassativo in contrasto con l'interpretazione comunitaria che deroga al cumulo di sanzioni per la stessa omissione.

  • Giurisprudenza UE: Corte di Giustizia, causa C-210/10 (Urbán)

    Richiamata come precedente interpretativo sul controllo dei tempi di guida e sulla necessità di modulare sanzioni in funzione della gravità; contribuisce al quadro interpretativo che porta alla soluzione unitaria.

  • Giurisprudenza UE: Corte di Giustizia, cause riunite C-870/19 e C-871/19, sent. n. 45/2021

    Pronuncia determinante che interpreta l'art. 15(7) del Reg. 3821/85 nel senso che la mancata presentazione dei fogli relativi alla giornata del controllo e ai 28 giorni precedenti costituisce un'unica infrazione istantanea e deve dar luogo a una sola sanzione, la quale però è modulabile in relazione alla gravità.

Massime di principio

  • La mancata esibizione, al momento del controllo, di tutti o di parte dei fogli di registrazione relativi alla giornata del controllo e ai 28 giorni precedenti costituisce un'unica infrazione istantanea e non può dar luogo a plurime sanzioni giornaliere.
  • La sanzione amministrativa deve essere modulata in funzione della gravità dell'infrazione (ad esempio, in ragione del numero di giorni per i quali mancano i fogli), nel rispetto dei principi di efficacia, proporzionalità e deterrenza previsti dal diritto UE.
  • Il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno in conformità al diritto dell'Unione, ma non può aggirare il principio di legalità imponendo cumulo di sanzioni quando la normativa UE richiede un'unica infrazione.
  • Per evitare contestazioni, datori di lavoro e conducenti devono assicurare la corretta tenuta e conservazione quotidiana dei fogli/dischi cronotachigrafo e essere pronti a esibirli su richiesta delle autorità di controllo.
  • In caso di dubbi interpretativi rilevanti e questioni complesse sull'applicazione di norme UE in materia sanzionatoria, è possibile la rimessione alla Corte di Giustizia, il cui indirizzo vincola il giudice nazionale.

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