Cassazione Civile, Sentenza n. 21654/2021 del 28/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Guaja era destinatario di un precetto per € 349.746,63 fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto nei confronti della società Tutto Ufficio e dei soci illimitatamente responsabili. Ha proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., deducendo la violazione dell'art. 2304 c.c.; opposizione rigettata in primo grado e in appello. In Cassazione ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Genova, ma nel deposito non ha prodotto la copia autentica della sentenza impugnata corredata della relata di notificazione (art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.), pur dichiarando che la notifica era avvenuta il 11 ottobre 2018 via PEC. Inoltre il ricorso non risulta comunque notificato entro i 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito della copia della sentenza impugnata con la relativa relata di notificazione, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., e non ha esaminato il merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di cassazione in favore della controricorrente, liquidate in complessivi € 7.000,00 oltre € 200,00 per esborsi, e dovrà altresì adempiere agli obblighi connessi al contributo unificato richiamati dal D.P.R. n. 115/2002 come integrato dalla legge n. 228/2012.
Norme richiamate
Norma di rito richiamata per l'opposizione all'esecuzione promossa dal debitore; in fatto, il ricorrente aveva proposto opposizione ai sensi di questa norma deducendo violazione di norme sostanziali
Norma sostanziale richiamata dal ricorrente come base della sua difesa in opposizione all'esecuzione; la Corte non ha esaminato il merito della deduzione a causa dell'improcedibilità formale
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata unitamente alla relata di notificazione determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione; la verifica di procedibilità è preliminare e indipendente dall'ammissibilità del ricorso
art. 23, comma 8-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. L. 18/12/2020 n. 176)
Richiamato proceduralmente per giustificare la trattazione in pubblica udienza in camera di consiglio (misure organizzative adottate durante il periodo emergenziale)
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228)
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione che impone l'ulteriore obbligo contributivo del ricorrente nelle ipotesi di rigetto o improcedibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- La mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata corredata della relata di notificazione ai sensi dell'art. 369 c.p.c. determina, di regola, l'improcedibilità del ricorso per cassazione; tale verifica è preliminare e deve essere compiuta prima di entrare nel merito.
- Non è rilevante che il ricorrente dichiari l'avvenuta notificazione o che il ricorso sia stato notificato nel cosiddetto "termine breve": l'assenza della relata corret- tamente depositata può comunque comportare la sanzione dell'improcedibilità, salvo i casi tassativamente previsti dalla giurisprudenza che consentano deroghe.
- In vista di un ricorso per cassazione occorre sempre depositare la copia autentica della sentenza impugnata completa della relata di notificazione o altra prova equivalente della regolare notificazione (es. ricevute PEC o documenti che attestino formalmente la notifica).
- La sostituzione del creditore (cessione del credito) non incide sui requisiti formali del ricorso di parte debitrice: la procedura e i termini di notifica e deposito devono essere rispettati indipendentemente dai trasferimenti della posizione creditoria.
- La dichiarazione di improcedibilità comporta conseguenze economiche immediate: condanna alle spese di giudizio e possibili ulteriori obblighi di versamento relativi al contributo unificato secondo il richiamo normativo.
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