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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18530/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di accertamento del confine tra fondi confinanti, di declaratoria di occupazione abusiva di una porzione del terreno dell'attrice e di condanna all'arretramento delle opere e al risarcimento del danno. La parte convenuta costituitasi in giudizio resistette alla domanda e propose domanda riconvenzionale di usucapione dell'area occupata e del diritto di mantenere i manufatti nella posizione attuale. Il Tribunale rigettò la domanda principale e accolse la riconvenzionale. La Corte d'appello confermò. In cassazione la ricorrente dedusse quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. e omessa pronuncia, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare la domanda principale; 2) erronea valutazione delle prove e contrasto con altra decisione del medesimo ufficio; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c., 1158 e 2697 c.c. per errato apprezzamento delle prove orali ai fini dell'usucapione; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per aver attribuito maggiore rilievo alle deposizioni prodotte dalla controparte e per avere valutato in modo complessivo e scorretto il materiale istruttorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto condivisibile la proposta ex art. 380-bis c.p.c., osservando che i motivi dal secondo al quarto investivano in realtà la valutazione di merito delle prove, riservata al giudice del merito, il quale può scegliere le fonti ritenute più idonee senza dover confutare ogni singolo elemento probatorio. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che non vi era omessa pronuncia, poiché il rigetto della domanda attorea era implicitamente compreso nella conferma dell'accoglimento della riconvenzionale di usucapione; comunque, una volta stabilizzata tale pronuncia per l'inammissibilità degli altri motivi, la censura difettava di decisività. La ricorrente è stata condannata alle spese, a un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte, a una somma in favore della cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato quale parametro del dedotto vizio di omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché il rigetto della domanda principale risultava implicitamente dalla decisione sull'usucapione

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come norma sulla specificità dei motivi di appello, ma la censura non è stata accolta

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per i vizi dedotti in cassazione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la valutazione delle risultanze istruttorie è riservata al merito

  • art. 1158 c.c.

    richiamato in relazione all'usucapione dell'area contesa

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per dedurre un errato riparto o uso dell'onere probatorio; la Corte respinge la censura perché in realtà si contestava l'apprezzamento del materiale probatorio

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione è stata resa in conformità alla proposta formulata ai sensi di tale norma

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale per la trattazione del ricorso

  • art. 96 c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La deduzione di un vizio di violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: l'apprezzamento delle prove, la scelta delle fonti ritenute decisive e il giudizio di attendibilità dei testimoni appartengono al giudice di merito.
  • Il giudice di merito, quando fonda la decisione su alcune prove e non su altre, non è tenuto a confutare analiticamente ogni elemento istruttorio o ogni argomento difensivo, essendo sufficiente l'indicazione delle ragioni del proprio convincimento.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il rigetto di una domanda principale sia logicamente e necessariamente implicito nell'accoglimento della domanda riconvenzionale incompatibile con essa.
  • Una censura è priva di decisività quando la statuizione impugnata, anche se astrattamente contestabile, resta comunque sorretta da una decisione preliminare non validamente superata nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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