Cassazione Penale, Sentenza n. 24515/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente contestava: (a) mancata valutazione del tempo intercorso tra il fatto contestato e l'applicazione della misura; (b) mancata considerazione della sospensione dal lavoro come elemento che ridurrebbe il pericolo di recidiva; (c) mancata valutazione dell'idoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico in luogo fuori regione Campania.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, essendo il ricorrente gravemente indiziato di partecipazione a associazione di tipo mafioso (reato aggravato ai sensi dell'art. 416-bis c.p.), trova applicazione la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275 cod. proc. pen. Solo le ipotesi tassative previste dai commi 4 e 4-bis (es. necessità di accudire figli minori di sei anni, malattia incompatibile con la detenzione) consentono di derogare; l'istanza del ricorrente non indicava tali condizioni e perciò era originariamente inaccoglibile. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; nessuna rimessione in libertà.
Norme richiamate
Indica la partecipazione ad associazione di tipo mafioso; nel caso ha rilevanza ai fini dell'aggravamento e della presunzione di pericolosità che giustifica la custodia in carcere.
Interpretato dalla giurisprudenza come fonte di una doppia presunzione: relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e assoluta sull'adeguatezza della custodia in carcere per i reati di associazione mafiosa. Solo i commi 4 e 4-bis (esenzioni per genitorialità o malattia grave) consentono deroghe.
Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Corte non ha ritenuto il motivo idoneo a superare la presunzione prevista dall'art. 275.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma procedurale richiamata in merito allo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; procedura seguita nel caso.
Stabilisce le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese processuali.
Prevede l'obbligo di trasmettere la copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per i conseguenti adempimenti in materia di regime detentivo.
Richiamata come riferimento normativo che ha inciso sull'interpretazione dell'art. 275; la giurisprudenza post-riforma ha confermato la presunzione di adeguatezza della misura carceraria nei reati di tipo mafioso.
Massime di principio
- Quando l'indagine riguarda la partecipazione ad associazione di tipo mafioso, il giudice applica una presunzione, consolidata in giurisprudenza, che rende la custodia in carcere l'unica misura presumibilmente adeguata salvo eccezioni tassative.
- Per ottenere la sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive è necessario far valere e provare espressamente una delle ipotesi previste dall'art. 275, commi 4 e 4-bis (es. cura di figli minori di sei anni, malattia incompatibile con la detenzione); argomentazioni generiche (tempo intercorso, perdita del lavoro, proponibilità di controllo elettronico, collocazione fuori regione) non sono di per sé sufficienti.
- Le questioni di inammissibilità proceduralmente rilevabili non sono sanabili e possono essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado: una richiesta originariamente inammissibile comporta elevata probabilità di rigetto anche in sede di impugnazione.
- Se si intende chiedere misure alternative alla detenzione per reati con presunzione di pericolosità, l'istanza deve essere formalizzata con elementi probatori concreti che rientrino nelle eccezioni normative e dimostrino l'effettiva incompatibilità della detenzione o la necessità prioritaria di tutela di diritti fondamentali.
- La mera prospettazione di mezzi di contenimento (es. controlli elettronici) o il trasferimento del luogo di detenzione fuori regione devono essere accompagnati da valutazioni concrete sulla loro idoneità a neutralizzare i rischi cautelari e dalla dimostrazione che non sussistono collegamenti attivi con il sodalizio.
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