Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32693/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi distinti: Mohammed Atiq ha dedotto errata qualificazione giuridica dei fatti (art. 448, comma 2‑bis c.p.p.), sostenendo che i capi contestati andavano qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5 T.U. stupefacenti e non del comma 1. Khalid Benayad, Nour Eddine Hakimi e Mohamed Laazar hanno dedotto carente motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., lamentando che il giudice non ha adeguatamente motivato la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. (proscioglimento d'ufficio). Laazar ha inoltre contestato la congruità della pena e la sua eccessività (riferimenti art.129 c.p.p. e art.133 c.p.). Hicham Boulak ha impugnato: (i) l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione ex art.86 T.U. stupefacenti in presenza di pena detentiva pari a due anni (ai sensi dell'art.445 c.p.p. la sentenza di patteggiamento con pena non superiore a due anni non comporta l'applicazione di misure di sicurezza); (ii) l'omessa verifica concreta della pericolosità sociale dell'imputato ai fini dell'art.86.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Mohammed Atiq, Khalid Benayad, Nour Eddine Hakimi e Mohamed Laazar per essere manifestamente infondati o aspecifici, condannandoli alle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di euro 3.000,00 ciascuno. Ha invece accolto il ricorso di Hicham Boulak quanto alla prima censura: ha annullato senza rinvio la sentenza nella parte concernente la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato e ha eliminato tale statuizione. Per Boulak l'annullamento è limitato all'applicazione dell'espulsione; il resto della sentenza resta inalterato. La Corte ha ritenuto assorbito l'esame della seconda censura di Boulak dopo l'accoglimento della prima.

Norme richiamate

  • art. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Regolano il patteggiamento e il procedimento per l'applicazione della pena su richiesta; utilizzate come cornice procedurale della sentenza impugnata

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Permette il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento per errori di diritto (tra cui la qualificazione giuridica), ma la Corte ne limita l'esercizio ai casi di errore manifesto, immediatamente evidente e senza margini di opinabilità

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Consente la censura per vizio di motivazione; la Corte richiede che il ricorrente indichi gli elementi concreti che, se valutati, avrebbero imposto la declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'art.129 c.p.p., non semplici deduzioni generiche

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sul proscioglimento d'ufficio per insufficienza di elementi; la sua mancata applicazione deve essere contestata con specificità dimostrando quali elementi concreti avrebbero determinato il proscioglimento

  • art. 86, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)

    Prevede, tra le misure di sicurezza per reati in materia di stupefacenti, l'espulsione dello straniero a pena espiata; la Corte ha ritenuto che l'applicazione di tale misura sia subordinata ai limiti processuali indicati nell'art.445 c.p.p.

  • art. 445, comma 1, cod. proc. pen.

    «la sentenza prevista dall'art.444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca nei casi previsti dall'art.240 del codice penale»

    Norma processuale che esclude, per le sentenze di patteggiamento con pena non superiore a due anni, l'applicazione di misure di sicurezza (salvo confisca nei casi previsti), motivo per cui l'espulsione disposta con pena pari a due anni è illegittima

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca; citata come unica eccezione all'impossibilità di applicare misure di sicurezza nelle sentenze di patteggiamento con pena non superiore a due anni

Massime di principio

  • Avverso una sentenza di patteggiamento la deduzione di errata qualificazione giuridica è ammissibile in Cassazione solo se l'errore è manifesto e immediatamente evidente dal capo di imputazione e dalla motivazione; deduzioni generiche o opinabili vengono dichiarate inammissibili
  • Le doglianze sulla mancata applicazione dell'art.129 c.p.p. devono indicare elementi concreti, specifici e autosufficienti che, se valutati correttamente, avrebbero imposto il proscioglimento; mere asserzioni generiche non sono sufficienti
  • In caso di patteggiamento con pena detentiva non superiore a due anni, l'art.445 c.p.p. ostacola l'applicazione di misure di sicurezza (ad eccezione della confisca nei casi previsti): pertanto l'espulsione disposta in tali ipotesi è illegittima e sanabile con annullamento senza rinvio
  • Quando la censura principale è accolta (ad es. illegittimità di una misura accessoria), la Corte può limitare l'annullamento alla parte viziata senza riesaminare tutte le questioni accessorie se risultano assorbite
  • Le impugnazioni contro sentenze di patteggiamento relative alla congruità della pena sono fortemente limitate in Cassazione (art. 448, comma 2-bis): non tutte le critiche di merito sono ammissibili; occorre verificare la portata impugnabile delle singole censure

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.