Cassazione Penale, Sentenza n. 4913/2024 del 05/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello lamentando violazione di legge e norme processuali per non avere la Corte valutato un'istanza di legittimo impedimento formulata dal difensore (per essere affetto da COVID-19), sostenendo che tale mancata valutazione avrebbe leso il diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che non risulti dalle carte alcuna istanza di trattazione orale del procedimento da parte della difesa; l'udienza era stata tenuta in camera di consiglio secondo l'art. 23-bis del d.l. 176/2020 con trattazione scritta e lettura delle conclusioni. In tale quadro normativo l'impedimento del difensore per motivi di salute ha rilievo solo se era stata tempestivamente richiesta la trattazione orale. Non essendoci stata tale richiesta, non si è integrata alcuna lesione del diritto di difesa né nullità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Articolo relativo al reato che la Corte d'appello aveva dichiarato estinto per prescrizione; citato per individuare il capo di imputazione originario affrontato in appello.
art. 648, comma quarto, cod. pen.
Riferito all'attenuante riconosciuta dalla Corte d'appello, che è stata valutata come equivalente alla recidiva ai fini della rideterminazione della pena.
art. 23-bis d.l. 176/2020
Norma emergenziale che consente la trattazione in camera di consiglio non partecipata e la procedura scritta: la Corte ha interpretato che, nel vigore di tale disciplina, solo la tempestiva richiesta di trattazione orale può rendere rilevante un impedimento del difensore.
art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti con cui il motivo di ricorso è stato esposto nella motivazione della Corte, ossia la necessità di sinteticità nella ricostruzione dei motivi in Cassazione.
Massime di principio
- Se il procedimento è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 176/2020 (disciplina pandemica), la mancata partecipazione del difensore per motivi di salute non costituisce automaticamente lesione del diritto di difesa se non era stata richiesta la trattazione orale.
- L'istanza di legittimo impedimento del difensore acquista rilievo pratico solo se collegata a una richiesta tempestiva di udienza orale; senza tale richiesta, l'impedimento è inidoneo a fondare nullità o violazioni del diritto di difesa.
- In Cassazione i ricorsi basati su motivi manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende).
- Per contestare efficacemente la regolarità della trattazione processuale occorre dimostrare che siano state adottate o richieste misure procedurali alternative (ad es. richiesta di udienza orale) e che la loro mancata concessione abbia effettivamente pregiudicato l'esercizio della difesa.
- Le questioni di merito relative a prescrizione o attenuationi devono essere impugnate con motivi che investano profili di legittà; censure esclusivamente formali e non fondate vengono respinte per inammissibilità.
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