Sentenza del 16/01/2023 n. 1033 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso d'accertamento che aveva ritenuto inesistenti/elusive operazioni poste in essere nell'ambito del cosiddetto "Gruppo Mythos" finalizzate a generare minusvalenze fittizie e vantaggi fiscali, con recupero a titolo di IRES, IRAP, IVA e sanzioni. La società ha dedotto, in particolare, omissione di pronuncia su doglianze di merito e di rito, errore del giudice d'appello nel ritenere l'appartenenza al gruppo Mythos senza adeguata prova, assenza di allegazioni probatorie nell'atto impositivo, e omessa motivazione sul recupero a tassazione di costi e sull'indetraibilità dell'IVA relativa a prestazioni fornite dalla Mythos Spa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi 1°, 2°, 4° e 5° del ricorso, ritenendo che la sentenza della Commissione tributaria regionale fosse affetta da vizi di "apparente motivazione" e da omissioni di pronuncia su questioni decisive (fra cui l'indicazione del quadro probatorio e la disamina delle doglianze sull'indeducibilità dei costi e sull'indetraibilità dell'IVA). Il terzo motivo (riguardante il presunto litisconsorzio necessario con VIAM s.s.) è stato respinto come infondato. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte territoriale di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame, con liquidazione delle spese del giudizio di legittimità demandata al giudice di rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 14, comma 1; art. 36, n. 4
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e omessa pronuncia nelle decisioni di merito e all'assetto procedurale del processo tributario; art. 36 considerato in relazione all'obbligo del giudice d'appello di trattare e decidere le questioni proposte.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 40, comma 2; art. 41-bis
Norme fiscali relative alla deducibilità/indeducibilità di componenti di reddito e alle operazioni infragruppo; richiamate in ordine alla contestazione dell'oggetto delle cessioni e delle plus/minusvalenze rilevanti ai fini IRES.
art. 112; art. 116; art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Art. 112 invocato in tema di motivazione della decisione; art. 116 richiamato in relazione agli oneri probatori; art. 360 c.p.c. ha disciplinato i motivi di ricorso per cassazione dedotti per vizio di motivazione e omessa pronuncia.
Principio dell'onere della prova (chi afferma deve provare): utilizzato per censurare l'assenza di adeguati riscontri probatori nell'atto impositivo e nella decisione di merito.
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamato il principio del "minimo costituzionale" della motivazione necessario per consentire il controllo giurisdizionale della decisione; la sentenza di merito deve consentire un controllo logico-giuridico sufficiente.
Massime di principio
- Il giudice d'appello non può limitarsi ad aderire meccanicamente alla motivazione del primo grado: deve indicare chiaramente quali elementi probatori ha esaminato e per quali ragioni li ritiene sufficienti o insufficienti rispetto ai motivi di gravame.
- La motivazione è 'apparente' quando manca l'indicazione del criterio logico o del quadro probatorio che ha condotto il decisum: ciò legittima la cassazione e il rinvio per nuovo esame.
- Se l'atto impositivo non ha espressamente attribuito alla contribuente l'appartenenza a un gruppo o l'uso di società cartiere, il giudice non può fondare la decisione su tale assunto senza verificarne la prova: il collegamento fattuale richiesto all'Amministrazione deve emergere dagli atti.
- L'omessa pronuncia è rimproverabile quando riguarda questioni di merito decisive nella decisione; questioni processuali o ipotesi meramente eventuali (es. possibile coinvolgimento di terzi non certo) non sempre integrano vizio di omessa pronuncia.
- L'onere della prova (art. 2697 c.c.) incombe su chi afferma fatti costitutivi della pretesa: nelle contestazioni di elusione/frode fiscale l'Amministrazione deve fornire elementi concreti che giustifichino la ricostruzione di artificiosità delle operazioni.
- In caso di censura sul recupero a tassazione di costi e sull'indetraibilità dell'IVA, la valutazione richiede una specifica disamina delle prestazioni fatturate e dei relativi riscontri probatori; il mancato esame giustifica il rinvio.
- Per future controversie analoghe, è prudente per il contribuente denunciare esplicitamente l'assenza di prova sul coinvolgimento nel gruppo e chiedere al giudice d'appello espressa valutazione sul quadro probatorio, nonché precisare eventuali questioni incidentali (es. litisconsorzio) con elementi di fatto concreti.
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