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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23545/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile, per decorso del termine decadenziale e per discontinuità esecutiva, la domanda di applicazione dell'art. 35-ter Ord. pen. con riferimento a periodi di detenzione anteriori al 2012. Il ricorrente ha sostenuto che la continuità esecutiva sussisteva in virtù del riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) e dell'unificazione delle pene (cumulo), sicché i periodi di detenzione pregressi dovrebbero essere considerati unitari con l'espiazione in corso e pertanto idonei a dare diritto alla riduzione della pena invece che al solo ristoro pecuniario; ha altresì dedotto violazione di legge e omessa motivazione e chiesto, in caso di contrasto giurisprudenziale, la rimessione alle Sezioni Unite.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che l'istanza ex art. 35-ter può essere proposta entro sei mesi dalla cessazione della detenzione o, se la detenzione è cessata prima dell'entrata in vigore della norma, entro sei mesi dall'entrata in vigore della fonte (28/06/2014). Nel caso concreto i periodi di detenzione antecedenti al 2012 erano stati integralmente esplicati e si era verificata una cesura cronologica con la successiva esecuzione; il mero riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. non è idoneo, da solo, a retrodatare l'esecuzione o a superare la discontinuità quando la precedente pena sia già stata espiata. La continuità esecutiva richiede un'effettiva unificazione esecutiva (cumulo esecutivo che lasci ancora parte di pena da espiare riferibile ai titoli pregressi). Di conseguenza le domande riferite alle carcerazioni concluse antecedentemente alla data utile sono inammissibili per tardività, mentre resta possibile la riparazione/riduzione solo per i periodi che si trovavano in effettiva continuità con l'esecuzione in corso (qui: i 2.079 giorni riconosciuti per il periodo 17.06.2015-21.04.2022).

Norme richiamate

  • art. 35-ter Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Disciplina l'azione per ottenere ristoro pecuniario o riduzione di pena per detenzione in condizioni contrarie all'art. 3 CEDU; stabilisce il termine decadenziale di sei mesi dalla cessazione della detenzione o dalla data di entrata in vigore della fonte per i casi antecedenti.

  • art. 35-bis, comma 4-bis (richiamato)

    Limita l'ammissione dell'impugnazione in Cassazione per i provvedimenti adottati nell'ambito dell'art. 35-ter; richiamata nella motivazione circa i limiti di ammissibilità del ricorso per violazione di legge.

  • d.l. 26 giugno 2014, n. 92, conv. L. 11 agosto 2014, n. 117

    Fonte che ha introdotto la disciplina applicativa dell'art. 35-ter e ha fissato il termine di decadenza di sei mesi decorrente dall'entrata in vigore (28/06/2014) per le detenzioni già concluse.

  • art. 81 cod. pen.

    Regola la continuazione tra reati (unificazione del disegno criminoso). La Corte precisa che il mero riconoscimento della continuazione non è di per sé sufficiente a creare continuità esecutiva capace di retrodatare l'espiazione o di superare il termine decadenziale.

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il computo della pena e la non fungibilità di determinate forme di pena; utilizzata per spiegare i limiti normativi alla possibilità di imputare a un'esecuzione successiva la pena già esplicata in epoca anteriore.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla determinazione della pena complessiva e alla modalità con cui si calcola la parte di pena da imputare alle diverse esecuzioni nel cumulo.

  • art. 3 CEDU

    Parametro di riferimento per valutare la gravità delle condizioni detentive; la violazione di tale norma giustifica l'intervento risarcitorio o la riduzione di pena ai sensi dell'art. 35-ter.

  • art. 76 cod. pen.

    Principio generale sul trattamento delle pene concorse come pena unica; la Corte osserva che l'effetto unificante non può elidere i limiti posti da norme processuali (es. art. 657 c.p.p.).

  • art. 69 Ord. pen.

    Richiamato per distinzione tra la tutela inibitoria del reclamo (per eliminare la violazione in corso) e il rimedio risarcitorio/di riduzione di pena disciplinato dall'art. 35-ter.

Massime di principio

  • L'azione ex art. 35-ter Ord. pen. va proposta entro sei mesi dalla cessazione della detenzione; se la detenzione è terminata prima dell'entrata in vigore della fonte normativa, il termine decorre dal 28/06/2014.
  • La continuità esecutiva, necessaria per estendere la domanda risarcitoria a periodi di detenzione pregressi, sussiste solo se esiste un'effettiva unificazione esecutiva (cumulo esecutivo) che lasci parte di pena ancora da espiare riferibile ai titoli pregressi.
  • Il mero riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. non è sufficiente a superare la cesura cronologica fra esecuzioni né a retrodatare l'esecuzione della pena; occorre verificare se, dopo il cumulo, esista ancora una porzione di pena da eseguire imputabile ai periodi pregressi.
  • Non è possibile considerare penalmente 'spendibile' una pena già integralmente espiata come credito da usare su una successiva esecuzione qualora tra le due esecuzioni sussista discontinuità cronologica senza un'effettiva unificazione esecutiva.
  • In caso di dubbi sulla applicazione della disciplina tra continuità giuridica (continuazione) e continuità esecutiva (cumulo esecutivo residuo), la valutazione deve essere tecnicamente motivata dal giudice esecutivo; la sola esistenza di orientamenti contrastanti non impone automaticamente la rimessione alle Sezioni Unite.

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