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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07800/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un controllo formale su una dichiarazione Modello 730/2015 di un contribuente assistito da un CAF. Un professionista abilitato aveva apposto il visto di conformità sui documenti allegati alla dichiarazione. L'Agenzia delle entrate, ritenendo infedele il visto, aveva iscritto a ruolo nei suoi confronti l'IRPEF, la sanzione del 30% e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, formando poi la cartella di pagamento tramite l'agente della riscossione. Il professionista aveva impugnato la cartella sostenendo, da un lato, che per effetto della modifica normativa del 2019 dovesse applicarsi il favor rei e quindi egli fosse tenuto solo al pagamento del 30% della maggiore imposta, e, dall'altro, che l'iscrizione a ruolo fosse stata effettuata dall'ufficio territorialmente incompetente, poiché la competenza spettava alla direzione regionale dell'Agenzia in base al domicilio fiscale del trasgressore e non alla direzione provinciale del contribuente assistito. La CTR aveva respinto sia l'appello dell'Agenzia sia quello incidentale del professionista. In Cassazione, l'Agenzia ha dedotto violazione dell'art. 39 d.lgs. 241/1997, contestando la riduzione della pretesa al solo 30% della maggiore imposta; il professionista, con ricorso incidentale, ha riproposto il vizio di incompetenza dell'ufficio che aveva formato il ruolo, sostenendo che ciò determinasse la nullità o comunque l'annullabilità della cartella.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il primo motivo del ricorso incidentale, ritenendolo assorbente, e lo ha accolto. Ha affermato che, per la fattispecie del visto di conformità infedele relativo alla dichiarazione presentata con le modalità del d.m. n. 164 del 1999, la responsabilità prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997 ha anche funzione punitiva e la competenza all'iscrizione a ruolo spetta inderogabilmente alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Poiché nel caso concreto il ruolo era stato formato da un ufficio diverso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del professionista nei termini indicati in motivazione, cioè per l'illegittimità dell'atto impugnato in primo grado per incompetenza dell'ufficio che aveva provveduto. Sono rimasti assorbiti il ricorso principale dell'Agenzia e il secondo motivo del ricorso incidentale. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la novità della questione e la formazione recente dell'orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    norma del controllo formale della dichiarazione, richiamata come base dell'attività di verifica originaria.

  • art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    prevede la responsabilità del soggetto che rilascia un visto di conformità infedele; la Corte la qualifica come responsabilità avente anche funzione punitiva.

  • art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    "Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia"

    attribuisce in modo funzionale e inderogabile alla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore la competenza a contestare e iscrivere a ruolo le sanzioni per il visto infedele; la violazione di tale competenza rende illegittimo l'atto.

  • art. 13 d.m. 31 maggio 1999, n. 164

    individua la modalità di presentazione della dichiarazione richiamata per la fattispecie del visto di conformità infedele.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro del motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è il parametro del motivo incidentale relativo all'errore processuale denunciato dal contribuente.

Massime di principio

  • In materia di visto di conformità infedele, la competenza all'iscrizione a ruolo delle somme dovute non è dell'ufficio che ha gestito il controllo della dichiarazione del contribuente assistito, ma della direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.
  • La previsione dell'art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997 ha natura funzionale e inderogabile: l'atto compiuto da un ufficio incompetente è illegittimo.
  • La responsabilità del professionista che appone un visto infedele non si esaurisce in una mera sanzione pecuniaria, ma ha anche una funzione punitiva che giustifica il particolare assetto di competenza previsto dalla norma.
  • Quando l'atto impositivo è viziato a monte per incompetenza dell'ufficio che ha formato il ruolo, tale vizio travolge la cartella di pagamento e rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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