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Sentenza

Sentenza del 15/03/2023 n. 7480 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

APOLLO impugna la sentenza n. 5996/18 della CTR Lazio che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della CTP di Roma che aveva annullato un avviso di accertamento catastale relativo a unità immobiliare a destinazione speciale (impianto fotovoltaico). La società deduce cinque motivi: (1) formazione di giudicato esterno per sentenza analoga; (2) insufficiente motivazione dell'avviso e obbligo di sopralluogo/comparazione non rispettato (nonostante la procedura DOCFA); (3) nullità della sentenza per omessa decisione su censure determinanti (violazione art.112 c.p.c.); (4) errata ripartizione dell'onere della prova; (5) corretta applicazione della procedura DOCFA e delle norme catastali che avrebbero giustificato la rendita proposta dalla contribuente.

La decisione

La Cassazione rigetta il primo e il secondo motivo, dichiara assorbiti il quarto e il quinto motivo, e accoglie il terzo motivo. In particolare: (i) il giudicato invocato da APOLLO non opera perché la pronuncia precedente riguardava atto diverso (altra unità immobiliare) e, in ogni caso, l'annullamento di un avviso per difetto di motivazione non estende i suoi effetti ad altre controversie; (ii) per gli immobili del gruppo D la rendita può essere attribuita tramite stima diretta senza obbligo di sopralluogo, e l'avviso può essere motivato indicando gli elementi astratti e i parametri utilizzati (anche richiamando risultati DOCFA/elementi extratestuali purché conoscibili dal contribuente); (iii) però la CTR ha omesso di decidere nel merito sulle contestazioni concrete svolte da APOLLO (le ha ritenute "assorbite"), violando l'obbligo di esame sostanziale del giudizio tributario. Per questo la sentenza impugnata viene cassata limitatamente al vizio accolto e la causa è rinviata alla CTR Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e decisione anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1 D.Lgs.

    Citato dal ricorrente fra le norme contestate; non specificato il decreto legislativo di riferimento nel testo fornito.

  • art. 2909 c.c.

    Riguarda l'efficacia estensiva del giudicato: la Corte ha interpretato che il giudicato per annullamento di un avviso per difetto di motivazione non si estende ad altri atti/controversie relative ad immobili diversi.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Fondamento della cassazione per violazione di legge e/o omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata.

  • L. n. 212/2000, art. 7

    Norma sul diritto di difesa e motivazione degli atti; la Corte ha ritenuto che, nel caso di stima diretta per gruppi D, la motivazione dell'avviso può essere soddisfatta dall'indicazione dei parametri e degli elementi astratti usati.

  • art. 112 c.p.c.

    Imposizione al giudice di decidere su tutte le questioni dedotte: la Corte ha ritenuto violato questo articolo per l'omissione della CTR di pronunciarsi sulle censure decisive mosse dal contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    Regola sull'onere della prova: la decisione ribadisce che l'Amministrazione deve documentare gli elementi tecnici della stima, ma in sede di motivazione dell'avviso può essere sufficiente indicare i parametri utilizzati se il contribuente può conoscerli.

  • R.D.L. n. 652/1939, artt. 9 e 10

    R.D.L. n. 652/1939, artt. 9 e 10

    Norme richiamate a supporto del quadro normativo catastale; la Corte le considera nel contesto della disciplina generale del catasto.

  • D.P.R. n. 1142/1949, artt. 27-30

    artt. 27, 28, 29, 30 D.P.R. n. 1142/1949

    Richiamate come parte del regolamento per la formazione del nuovo catasto; utili al vaglio della correttezza procedurale della rettifica della rendita.

  • D.M. n. 701/1994 (e D.M. 20 gennaio 1990)

    D.M. n. 701/1994; D.M. 20 gennaio 1990

    Regole tecniche e procedurali (DOCFA) per la formazione delle schede catastali: la Corte riconosce che la procedura DOCFA è rilevante, ma non necessariamente esclude l'obbligo di adeguata motivazione quando l'Ufficio fonda la stima su elementi extratestuali.

  • D.P.R. n. 604/1973, art. 7

    art. 7 D.P.R. n. 604/1973

    Stabilisce che per i fabbricati a destinazione speciale (gruppo D) la rendita è attribuita mediante stima diretta; la Corte afferma che questa modalità non richiede necessariamente un sopralluogo.

  • D.L. n. 16/1993, art. 2 conv. L. n. 75/1993

    D.L. n. 16/1993, art. 2 conv. L. n. 75/1993

    Fonte normativa della procedura DOCFA; la Corte valuta i suoi effetti sull'onere motivazionale dell'avviso.

Massime di principio

  • Il giudicato formato su annullamento di un avviso per difetto di motivazione non si estende automaticamente ad altre controversie o a diverse unità immobiliari: l'effetto estensivo è precluso quando l'atto è oggettivamente diverso o l'annullamento non riguarda il merito.
  • Per gli immobili del gruppo catastale D la rendita può essere attribuita mediante stima diretta: l'Amministrazione può motivare l'avviso richiamando gli elementi astratti e i parametri utilizzati senza necessario sopralluogo, purché la motivazione consenta al contribuente di conoscere le ragioni dell'accertamento.
  • La procedura DOCFA non esonera completamente l'Ufficio dall'onere di dare una motivazione adeguata: l'atto può invocare dati extratestuali ma questi devono essere resi conoscibili o richiamati in modo che il contribuente possa contestarli.
  • Se il giudice ritiene invalido un avviso per vizi sostanziali, nel processo tributario di tipo "impugnazione-merito" non può limitarsi all'annullamento formale: deve esaminare il merito e, se opportuno, rideterminare la pretesa nei limiti delle domande delle parti.
  • L'omessa decisione su censure rilevanti (violazione dell'art. 112 c.p.c.) comporta la necessità di cassazione e rinvio: il giudice d'appello deve affrontare e motivare tutte le questioni decisive per la decisione.
  • L'onere della prova resta in capo all'Amministrazione per gli elementi tecnici della stima; tuttavia in sede di motivazione dell'avviso è spesso sufficiente l'indicazione dei parametri se dal contenuto l'interessato può conoscere le ragioni della rettifica.

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