Cassazione Civile, Ordinanza n. 09135/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I lavoratori avevano impugnato l'accordo aziendale del 27 giugno 2014, sostenendo che la clausola n. 6 fosse illegittima perché subordinava il riconoscimento di nuove voci retributive (ERA 1 ed ERA 2) alla rinuncia, in sede protetta, a trattamenti economici individuali già attribuiti (ad personam / superminimi). Chiedevano l'accertamento dell'illegittimità della clausola e della condotta datoriale, con condanna alla restituzione delle somme decurtate. I motivi del primo ricorso denunciavano violazione degli artt. 2077, 1372, 2103, 1322, 1343, 1344, 1175, 1366 c.c., dell'art. 36 Cost. e di norme collettive, sostenendo che l'accordo collettivo non poteva incidere su diritti individuali e che vi fosse un'elusione di norme imperative. La ricorrente nel ricorso successivo deduceva inoltre omesso esame di un fatto decisivo e contestava che la sua posizione fosse assimilabile a quella degli altri lavoratori, assumendo una decurtazione di emolumenti pattuiti individualmente, oltre a censure sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto legittimo l'accordo aziendale del 27 giugno 2014, chiarendo che esso aveva inciso su due piani distinti: da un lato la rimodulazione/sostituzione di indennità di fonte collettiva con nuove voci legate alla presenza; dall'altro la previsione di una scelta del lavoratore titolare di trattamenti individuali tra mantenimento dell'ad personam e adesione, in sede protetta, al nuovo assetto economico con rinuncia al trattamento individuale. Per la Corte non vi era violazione dell'art. 2077 c.c. né dell'art. 1372 c.c., perché le clausole collettive non si incorporano nel contratto individuale e i diritti aggiuntivi di fonte individuale possono essere validamente rinunciati, se disponibili e se la rinuncia è resa in sede protetta. La doglianza della lavoratrice sul fatto decisivo è stata ritenuta preclusa dalla doppia conforme o comunque inammissibile perché mirava a un nuovo apprezzamento di fatto e a una diversa interpretazione del testo negoziale. È stato anche dichiarato inammissibile il motivo sulle spese per genericità. Spese di cassazione compensate per la novità della questione; disposto il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
le disposizioni collettive non si incorporano nel contratto individuale; in caso di successione di contratti collettivi possono operare modifiche peggiorative nei limiti dei diritti quesiti e la contrattazione collettiva può rimodulare trattamenti accessori di fonte collettiva.
il richiamo al vincolo contrattuale non impedisce che un accordo successivo, collettivo o individuale nei limiti consentiti, modifichi o sciolga il precedente assetto negoziale.
non è violato quando la controversia riguarda la rimodulazione di voci accessorie della retribuzione e non una modifica delle mansioni o una compressione della professionalità.
consente la pattuizione di componenti retributive ulteriori o migliorative rispetto alla disciplina legale o collettiva, con possibilità di successiva rimodulazione nei limiti della disponibilità del diritto.
la rinuncia al trattamento individuale è ritenuta valida se perfezionata nelle sedi protette previste dalla norma.
l'autonomia contrattuale è lecita quando persegue interessi meritevoli di tutela.
non è ravvisabile causa illecita nell'accordo che persegue riordino retributivo, razionalizzazione dei costi e continuità aziendale.
non è configurabile frode alla legge se l'accordo non elude norme imperative ma disciplina legittimamente voci retributive e rinunce disponibili.
richiamato dai ricorrenti, ma la Corte esclude che l'accordo violi i canoni di correttezza e buona fede.
la clausola deve essere letta in modo coerente con la funzione di riequilibrio e di premialità della presenza, non come compressione illecita di diritti individuali.
art. 36 Cost.
la garanzia di sufficienza e proporzionalità non è incisa dalle voci retributive accessorie oggetto di rimodulazione.
richiamato nei motivi, ma non ritenuto ostativo alla validità dell'accordo aziendale nei termini accertati.
la causa è stata decisa in camera di consiglio con motivazione riservata.
la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. è preclusa in presenza di doppia conforme, salvo specifica dimostrazione di diverse ragioni di fatto delle decisioni di merito.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondate le censure per difetto di specificità o perché dirette a rivalutare il fatto.
le spese di cassazione sono state compensate per la novità della questione.
art. 11 preleggi
richiamato nella censura sulle spese, ma la doglianza è stata ritenuta generica.
richiamato ai fini della liquidazione delle spese, ma senza specifiche violazioni accertate.
Massime di principio
- La contrattazione collettiva successiva può rimodulare o sostituire trattamenti economici accessori di fonte collettiva, anche in senso peggiorativo, purché non incida su diritti quesiti e non venga confusa con la disciplina di diritti individuali autonomamente pattuiti.
- Le clausole collettive non si incorporano nel contratto individuale: il lavoratore non può pretendere di conservare come definitivamente acquisito un emolumento che derivi da una fonte collettiva successivamente sostituita o superata.
- I trattamenti economici ulteriori e di miglior favore riconosciuti con accordo individuale sono, in linea di principio, disponibili e possono essere oggetto di rinuncia, purché la rinuncia sia effettivamente volontaria e avvenga nelle forme protette richieste dalla legge.
- Quando un accordo aziendale prevede una scelta alternativa tra mantenimento di un emolumento individuale e accesso a nuove voci retributive collettive, la validità della clausola va valutata in base alla sua struttura negoziale complessiva e alla disponibilità del diritto, non sulla sola base dell'effetto economico sfavorevole per alcuni lavoratori.
- Non integra violazione dell'art. 36 Cost. la rimodulazione di componenti accessorie della retribuzione che non incida sul nucleo sufficiente e proporzionato del compenso né sulla professionalità del lavoratore.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto o una diversa interpretazione del testo negoziale quando il giudice di merito abbia fornito una lettura plausibile e conforme ai canoni ermeneutici; il vizio motivazionale è inoltre precluso dalla doppia conforme se non se ne dimostra la diversità delle basi fattuali.
- Le censure sulla liquidazione delle spese devono essere specifiche: in difetto di indicazione concreta dello scostamento dai parametri legali, la doglianza è inammissibile.
- rami
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