Cassazione Civile, Ordinanza n. 19931/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un giudice di pace volta a ottenere il pagamento di somme a titolo di indennità per ciascun decreto di archiviazione emesso nei procedimenti penali contro ignoti. In primo grado il decreto ingiuntivo era stato confermato, ritenendosi applicabile l'indennità prevista dall'art. 11, comma 3-ter, lett. a), della legge sui giudici di pace anche ai decreti di archiviazione per ignoti. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, revocando il decreto ingiuntivo perché ha ritenuto che l'indennità extra sia prevista solo per i decreti di archiviazione espressamente richiamati dall'art. 11, comma 3-ter, cioè quelli di cui agli artt. 17, comma 4, e 34, comma 2, d.lgs. 274/2000, e non per l'archiviazione nei procedimenti contro ignoti di cui al comma 5 dell'art. 17. Il giudice di pace ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) extrapetizione/ultrapetizione per avere la Corte d'appello fondato la decisione sulla compensazione nei servizi generali di istituto; 2) violazione dell'art. 11, comma 3-ter, e dell'art. 17 L. 374/1991, sostenendo che tutti i decreti di archiviazione sarebbero uguali e remunerati; 3) violazione del principio di non discriminazione della direttiva 1999/70/CE, assumendo la comparabilità tra giudice di pace e magistrato ordinario; 4) richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art. 267 TFUE; 5) omesso esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3-ter, lett. a), per violazione dell'art. 3 Cost.; 6) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; 7) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la condanna alle spese senza compensazione per asserita novità della questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, affermando che la questione dei servizi generali di istituto era una questione giuridica rilevabile ai fini della fondatezza della domanda; che l'art. 11, comma 3-ter, lett. a), L. 374/1991 riconosce l'indennità di 10,33 euro solo per i decreti di archiviazione di cui agli artt. 17, comma 4, e 34, comma 2, d.lgs. 274/2000, escludendo quindi l'archiviazione contro ignoti; che non è comparabile la posizione del magistrato ordinario con quella del giudice di pace onorario ai fini del principio di non discriminazione; e che non sussisteva necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché non denunciava una violazione di legge imputata alla Corte territoriale, e ha osservato comunque che la previsione di una voce forfetaria per i servizi generali di istituto escludeva il profilo di illegittimità costituzionale prospettato. Ha dichiarato inammissibile anche il sesto motivo, per difetto di decisività, poiché una volta escluso il diritto all'indennità specifica non vi era spazio per l'azione generale di arricchimento. Ha infine dichiarato inammissibile il settimo motivo, ribadendo che la regola della soccombenza non richiede specifica motivazione e che la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11, comma 3-ter, lett. a), L. 21 novembre 1991, n. 374
«indennità di euro 10,33 per l’emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti: a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274»
L'indennità è riconosciuta solo per i decreti di archiviazione espressamente indicati dalla norma, non anche per l'archiviazione dei procedimenti contro ignoti.
art. 17, commi 4 e 5, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
comma 4; comma 5: «Quando è ignoto l’autore del reato si osservano le disposizioni di cui all’art. 415 del codice di procedura penale»
Il comma 5 disciplina l'archiviazione contro ignoti richiamando l'art. 415 c.p.p., ma tale ipotesi non è richiamata dall'art. 11, comma 3-ter, lett. a), L. 374/1991 e quindi non dà diritto alla specifica indennità.
art. 34, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
È una delle sole ipotesi di decreto di archiviazione per le quali la legge riconosce l'indennità extra di cui all'art. 11, comma 3-ter, lett. a), L. 374/1991.
art. 11, comma 3, L. 21 novembre 1991, n. 374
La voce forfetaria per i 'servizi generali di istituto' compensa in via generale le attività non previste come indennità specifiche.
L'azione generale di arricchimento non è praticabile quando la pretesa principale è esclusa perché l'attività risulta già diversamente compensata.
Non vi è extrapetizione/ultrapetizione quando il giudice decide su una questione giuridica rilevante per la fondatezza della domanda, anche se non espressamente formulata come eccezione di parte.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
È il parametro dei motivi di ricorso scrutinati; la Corte ne ha escluso la fondatezza o l'ammissibilità nei singoli casi.
art. 267 TFUE
Non occorre un nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE quando la questione interpretativa è già stata affrontata dalla Corte di giustizia e la risposta non impone l'accoglimento automatico della domanda.
Direttiva 1999/70/CE
Il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato non comporta, nel caso esaminato, l'assimilazione automatica tra giudice di pace e magistrato ordinario, mancando la comparabilità delle situazioni.
art. 3 Cost.
La censura di legittimità costituzionale è stata ritenuta inammissibile; in ogni caso la diversa disciplina trova giustificazione nella struttura delle indennità previste.
Le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; la mancanza di motivazione sulla compensazione non vizia l'applicazione della regola della soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'indennità riconosciuta ai giudici di pace per specifici provvedimenti penali va interpretata restrittivamente quando la norma ha natura eccezionale e comporta impegno di spesa pubblica: non può essere estesa per analogia a ipotesi non espressamente contemplate.
- Se una disposizione attribuisce un compenso extra solo per alcuni decreti di archiviazione nominativamente indicati, l'archiviazione nei procedimenti contro ignoti resta esclusa salvo espresso richiamo normativo.
- La presenza di una indennità forfetaria generale per i 'servizi generali di istituto' può escludere pretese ulteriori per attività non previste come voci specifiche di compenso.
- La comparabilità tra magistrato onorario e magistrato togato non è automatica ai fini del principio di non discriminazione: occorre verificare in concreto la natura dell'attività, il regime retributivo e l'esistenza di ragioni obiettive di diversità.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione interpretativa europea è già stata affrontata e, soprattutto, quando la soluzione dipende da una valutazione di comparabilità rimessa al giudice nazionale.
- L'azione generale di arricchimento è sussidiaria e non può essere accolta se la pretesa principale è già esclusa dalla disciplina speciale del compenso applicabile al rapporto.
- Ai fini del ricorso per cassazione, non integra ultrapetizione la decisione del giudice che risolva una questione giuridica rilevante per la domanda, anche se la parte avversa non l'aveva formalmente articolata come eccezione.
- La compensazione delle spese processuali è oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito; la regola della soccombenza non richiede una specifica motivazione, salvo l'ipotesi di compensazione.
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