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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19789/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un soggetto qualificato come vittima del dovere aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF versata sulle somme percepite a titolo di pensione per gli anni dal 2012 al 2016, sostenendo che l'equiparazione fiscale tra vittime del dovere e vittime del terrorismo/criminalità organizzata dovesse operare anche per il periodo anteriore al 1 gennaio 2017. L'Amministrazione finanziaria aveva formato silenzio-rifiuto e, soccombente nei gradi di merito, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 1, comma 211, L. n. 232/2016 e degli artt. 11, 12 e 14 disp. prel. c.c., sostenendo che la norma del 2016 ha previsto espressamente la decorrenza del beneficio solo dal 2017 e che una sua applicazione ai periodi precedenti sarebbe contra legem e incompatibile con il principio di irretroattività della legge. Ha inoltre richiamato la progressiva estensione dei benefici già delineata dalla legislazione precedente e le esigenze di copertura finanziaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR che aveva riconosciuto il rimborso per le annualità dal 2013 al 2016, affermando che l'equiparazione fiscale tra vittime del dovere e vittime del terrorismo/criminalità organizzata, pur prevista da un percorso normativo progressivo, è stata resa operativa dall'art. 1, comma 211, L. n. 232/2016 solo a decorrere dal 1 gennaio 2017. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando l'originario ricorso del contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e posto a carico del contribuente le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 211, L. n. 232/2016

    "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge [1°.1.2017]..."

    La disposizione ha introdotto l'equiparazione del trattamento fiscale delle pensioni delle vittime del dovere a quello delle vittime del terrorismo/criminalità organizzata, ma con decorrenza espressamente fissata al 1 gennaio 2017, quindi senza efficacia retroattiva.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    La legge dispone solo per l'avvenire; la Corte lo richiama per escludere l'applicazione del beneficio fiscale a periodi anteriori alla decorrenza espressa prevista dalla norma.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato insieme agli altri criteri ermeneutici per sostenere che il significato della norma va desunto dal testo e dalla sua chiara previsione di decorrenza.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Richiamato dall'Amministrazione per sostenere la non estendibilità analogica o interpretativa di norme eccezionali o di carattere fiscale oltre i limiti espressi dal legislatore.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 3 Cost.

    La CTR lo aveva evocato per sostenere la necessità di una lettura costituzionalmente orientata; la Cassazione richiama invece il precedente delle Sezioni Unite per escludere l'illegittimità costituzionale del differente regime fino alla piena equiparazione.

  • art. 2, L. n. 243/2006

    Richiamato come uno dei precedenti interventi normativi che hanno avviato il percorso di equiparazione progressiva.

  • art. 34, D.L. n. 159/2007

    Richiamato come ulteriore tappa del percorso legislativo progressivo verso l'equiparazione.

  • art. 1, comma 562, L. n. 266/2005

    La Corte lo menziona per evidenziare che il legislatore aveva previsto uno stanziamento finalizzato alla progressiva estensione dei benefici, non all'unificazione immediata e retroattiva dei regimi.

  • art. 6 L. n. 466/1980

    Richiamato per identificare la disciplina dei superstiti delle vittime del dovere e i relativi requisiti per l'erogazione dei benefici.

  • art. 2, commi 5 e 6, L. n. 407/1998

    Indicato dall'art. 1, comma 211, L. n. 232/2016 come fonte dei benefici fiscali estesi alle vittime del dovere e ai familiari superstiti.

  • art. 3, comma 2, L. n. 206/2004

    Anch'esso richiamato dalla norma del 2016 quale disciplina dei benefici fiscali applicabili alle vittime del dovere dal 2017.

  • Cass. SU, 25 settembre 2018, n. 22753

    Utilizzata come precedente decisivo per affermare che la l. n. 266/2005 non aveva unificato le categorie ma solo fissato un obiettivo di progressiva equiparazione, non in contrasto con l'art. 3 Cost.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale attribuisce un beneficio con decorrenza espressa, l'interprete non può estenderne l'efficacia a periodi anteriori, salvo una chiara previsione legislativa in senso contrario.
  • La progressiva estensione di benefici tra categorie inizialmente distinte non equivale a un'unificazione immediata dei regimi; fino alla data di decorrenza fissata dal legislatore restano fermi i diversi trattamenti previgenti.
  • In materia tributaria, la tutela dell'affidamento o la lettura costituzionalmente orientata non possono sovvertire il dato testuale della legge quando il legislatore abbia chiaramente delimitato l'ambito temporale del beneficio.
  • Se, cassata la sentenza impugnata, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito e rigettare l'originaria domanda.
  • Il richiamo a precedenti interventi normativi che avviano una progressione verso l'equiparazione non consente di riconoscere automaticamente effetti retroattivi al momento in cui l'equiparazione viene infine compiutamente disciplinata.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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