Cassazione Civile, Ordinanza n. 15427/2023 del 31/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite nasce da una procedura esecutiva presso terzi avente ad oggetto quote latte. La società esecutata ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo l’illegittimità e l’inefficacia dell’azione esecutiva perché contro di essa era già stata intrapresa un’altra procedura immobiliare. Con successivo ricorso ha proposto anche opposizione ex art. 617 c.p.c., deducendo l’illegittimità e nullità delle vendite telematiche delle quote latte disposte dal giudice dell’esecuzione, in particolare per omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’asta telematica. Il Tribunale ha rigettato le istanze di sospensione cautelare e ha ritenuto inammissibili le opposizioni per tardività, oltre che infondate per difetto di fumus e per mancanza di periculum in mora. La società esecutata ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, censurando le ordinanze del giudice dell’esecuzione e sostanzialmente sostenendo che esse avrebbero dovuto essere impugnate con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimenti non decisori e non definitivi; la Corte rileva però che proprio tale impostazione rende il ricorso radicalmente inammissibile, poiché le ordinanze erano provvedimenti interinali della fase sommaria delle opposizioni esecutive, soggetti a reclamo o comunque da far valere nel giudizio di merito ex artt. 616 e 618 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che le ordinanze del giudice dell’esecuzione sulla sospensione della procedura, rese nella fase sommaria delle opposizioni esecutive, non sono provvedimenti decisori e definitivi e quindi non sono impugnabili con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost.; le doglianze avrebbero dovuto essere coltivate nei giudizi di merito delle opposizioni. Inoltre, la Corte ha ravvisato colpa grave nella proposizione del ricorso, ritenendo l’iniziativa processuale non giustificabile alla luce della giurisprudenza consolidata, e ha condannato la ricorrente sia alle spese sia al pagamento, in favore di ciascuna controricorrente, di una somma ulteriore ex art. 96, comma 3, c.p.c. pari a euro 8.000, oltre interessi. Nulla è stato disposto nei confronti del terzo intimato rimasto contumace in cassazione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato supplementare ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
opposizione ex art. 615 c.p.c.
L’opposizione all’esecuzione era stata proposta nella fase esecutiva, ma le censure avverso i provvedimenti sommari non potevano essere fatte valere con ricorso straordinario per cassazione.
opposizione ex art. 617 c.p.c.
Le contestazioni sugli atti esecutivi e sulla vendita telematica dovevano essere coltivate nei rimedi processuali propri della fase esecutiva e nel successivo giudizio di merito.
ex artt. 616 e 618 c.p.c.
Le questioni oggetto delle opposizioni avrebbero dovuto essere introdotte e decise nel giudizio di merito conseguente alla fase sommaria.
ex artt. 616 e 618 c.p.c.
Anche per l’opposizione agli atti esecutivi, le doglianze contro il provvedimento sommario non erano immediatamente ricorribili ex art. 111 Cost., ma spettavano al giudizio di merito.
art. 111, comma 7, Cost.
ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost.
È esperibile solo contro provvedimenti decisori e definitivi; non è utilizzabile contro ordinanze interinali sulla sospensione dell’esecuzione.
reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ.
Le ordinanze sulla sospensione dell’esecuzione emesse nella fase sommaria sono soggette ai rimedi cautelari previsti dall’ordinamento e non al ricorso straordinario.
condannata d’ufficio ... per aver agito con colpa grave
La Corte ha applicato la responsabilità aggravata d’ufficio, ritenendo il ricorso proposto con colpa grave per l’evidente insostenibilità giuridica della tesi difensiva.
le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
Le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente, che è stata condannata alla rifusione in favore delle controricorrenti.
fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c.
L’importo dovuto ex art. 96, comma 3, c.p.c. è stato liquidato equitativamente, assumendo come parametro le spese di lite.
L’insostenibilità giuridica delle argomentazioni è stata valorizzata come indice presuntivo di colpa grave.
ex art. 1176, comma 2, c.c.
È richiamato il parametro della diligenza qualificata esigibile dal professionista, in particolare dall’avvocato cassazionista.
il ricorrente risponde ... ex art. 2049 c.c.
La parte risponde del fatto del proprio difensore nei confronti della controparte processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo
Essendo il ricorso inammissibile, ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. è ammissibile solo contro provvedimenti dotati di decisorietà e definitività; non può essere utilizzato per impugnare ordinanze del giudice dell’esecuzione che statuiscono sulla sospensione dell’esecuzione nella fase sommaria delle opposizioni.
- Le ordinanze rese nella fase sommaria delle opposizioni esecutive non esauriscono la tutela della parte e devono essere contestate attraverso i rimedi processuali propri del procedimento, compresa la prosecuzione del giudizio di merito ex artt. 616 e 618 c.p.c., non mediante ricorso diretto per cassazione.
- In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., la mera infondatezza della tesi non basta: occorre mala fede o colpa grave, desumibile dalla proposizione di un’impugnazione manifestamente incompatibile con il diritto vivente o priva di un serio sforzo interpretativo.
- La colpa grave può essere desunta dall’evidente insostenibilità giuridica dell’impugnazione, specie quando la parte dimostri di conoscere il carattere non decisorio del provvedimento ma pretenda comunque di impugnarlo con un rimedio che presuppone proprio decisorietà e definitività.
- Nel giudizio di legittimità, la proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili o privi di ragionevole chance di accoglimento può integrare abuso del processo e giustificare la condanna d’ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre alle spese di lite.
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