Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01266/2025 del 19/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (donante)

La controversia

La lite nasce dall'acquisto, da parte della figlia, di un appartamento a Roma da una terza venditrice. La madre ha sostenuto di avere finanziato la figlia fornendole le somme per caparra e acconto e di avere poi pagato anche le rate del mutuo, sicché la compravendita dissimulerebbe una donazione indiretta dell'immobile. Ha inoltre dedotto che, dopo aver abitato con la figlia nell'appartamento come comodataria, era stata privata del possesso e che la figlia aveva poi promesso in vendita l'immobile nonostante le sue condizioni precarie. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno accertato la donazione indiretta e disposto la revocazione per ingratitudine. Nel ricorso per cassazione la figlia ha denunciato: 1) violazione degli artt. 1414 e 2697 c.c., assumendo che la Corte territoriale avrebbe invertito l'onere della prova pretendendo che fosse lei a dimostrare di avere pagato il prezzo; ha inoltre sostenuto che il giudicato formatosi in altro giudizio sul pagamento di otto rate da parte di un terzo escluderebbe la donazione indiretta; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere il giudice di merito fondato la decisione su una prova asseritamente inesistente o travisata e per avere disatteso le risultanze testimoniali, con particolare riferimento alla disponibilità del conto corrente da parte del terzo che aveva materialmente effettuato alcuni pagamenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Ha affermato che la Corte d'appello ha correttamente desunto, tramite un ragionamento indiziario fondato su assegni, date dei prelievi, coincidenze temporali, testimonianze, rapporto di filiazione, giovane età della compratrice e assenza di redditi propri, che la madre avesse fornito la provvista economica per l'acquisto e per il pagamento del mutuo. Ha precisato che ciò non comporta inversione dell'onere della prova, ma corretta valutazione del materiale indiziario e della mancanza di prova contraria da parte della convenuta. Ha inoltre escluso rilievo al preteso giudicato esterno perché reso in un giudizio cui la madre non aveva partecipato e, comunque, ha ribadito che la donazione indiretta può sussistere anche se la provvista copre solo in parte il prezzo, purché sia dimostrato il collegamento tra dazione e impiego delle somme. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che non ricorrevano i presupposti per denunciare in cassazione il travisamento della prova ex art. 115 c.p.c., trattandosi in realtà di contestazione della valutazione del materiale probatorio e non di errore sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1414 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione del negozio come simulazione/donazione indiretta; la Corte esclude che vi sia stata erronea applicazione della norma, perché la decisione di merito si fonda su prova presuntiva della provvista fornita dalla madre.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte afferma che non vi è stata inversione dell'onere della prova; il giudice di merito ha solo valorizzato il compendio indiziario favorevole all'attrice e la mancanza di allegazioni/prove della controparte.

  • art. 2727 c.c.

    la prova per presunzioni è ritenuta legittimamente utilizzata per desumere dalla provvista e dai pagamenti il fatto ignoto della liberalità.

  • art. 2729 c.c.

    la Corte ribadisce che gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti e che non occorre un nesso di necessità causale assoluta, essendo sufficiente un giudizio di probabilità secondo l'id quod plerumque accidit.

  • art. 115 c.p.c.

    la censura per travisamento della prova è inammissibile perché diretta in realtà a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie e non un errore sulla loro oggettiva ricognizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro formale della censura di violazione di legge proposta sul riparto dell'onere della prova e sulla qualificazione della fattispecie.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro formale della censura relativa al preteso travisamento della prova e alla violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella prova della donazione indiretta derivante dall'acquisto di un immobile, il fatto decisivo può essere desunto per presunzioni da una pluralità di indizi convergenti, quali assegni, tempi dei pagamenti, prelievi dal conto corrente, testimonianze, rapporto familiare e assenza di redditi dell'acquirente.
  • La prova per presunzioni è correttamente apprezzata quando gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; non è necessario che tra fatto noto e fatto ignoto sussista un nesso di assoluta necessità causale, essendo sufficiente una inferenza probabilistica secondo l'id quod plerumque accidit.
  • Non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice di merito non inverte l'onere della prova, ma si limita a valorizzare gli elementi offerti dall'attore e a rilevare l'assenza di prova contraria della controparte.
  • La donazione indiretta può sussistere anche se la provvista fornita dal disponente copre solo in parte il prezzo della vendita, purché sia dimostrato lo specifico collegamento tra la dazione del denaro e il suo successivo impiego nel contratto di acquisto.
  • La censura di travisamento della prova è ammissibile solo se il giudice di merito abbia erroneamente percepito il contenuto oggettivo della prova, e non quando la critica investa la sua valutazione o l'apprezzamento complessivo delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.