Cassazione Civile, Ordinanza n. 17003/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione accoglie il primo e il secondo motivo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decide nel merito revocando il decreto ingiuntivo e rigettando la domanda del vigile del fuoco volontario. Compensa integralmente le spese dell'intero processo e esclude il raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa di un vigile del fuoco volontario discontinuo di ottenere il trattamento di fine rapporto per attività svolta presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma dal 2007 al 2012, sulla base di numerosi richiami in servizio di durata superiore a quindici giorni. Il giudice d'appello aveva ritenuto che, pur escludendo il rapporto di pubblico impiego, la prestazione fosse comunque assimilabile a lavoro subordinato e che l'art. 10 del d.lgs. n. 139/2006 ricomprendesse il TFR nella nozione di trattamento economico spettante ai volontari richiamati. Il Ministero ricorre per cassazione deducendo: 1) violazione di norme che escludono il rapporto di impiego tra amministrazione e vigile volontario, sostenendo che si tratti solo di un rapporto di servizio/funzionale, instaurato per esigenze straordinarie e non riconducibile a subordinazione; 2) errata ricostruzione dell'art. 10 d.lgs. n. 139/2006, dal quale non sarebbe desumibile il diritto al TFR; 3) omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione quinquennale riproposta in appello.
Norme richiamate
utilizzato come parametro per denunciare violazione di legge nei primi due motivi.
utilizzato per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia.
richiamato a fondamento della censura di omessa pronuncia.
richiamato per sostenere la riproposizione in appello dell'eccezione di prescrizione.
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 139/2006
la Corte ribadisce che il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego con l'amministrazione; il rapporto è di servizio/funzionale.
art. 10, comma 1, d.lgs. n. 139/2006
il trattamento economico previsto per il volontario richiamato è parametrato alle sole voci espressamente richiamate e non comprende il TFR.
art. 1, comma 3, d.P.R. n. 76/2004
esclude espressamente il vincolo di impiego tra personale volontario e amministrazione.
art. 4, comma 12, l. n. 183/2011
ha inserito nell'art. 10 d.lgs. n. 368/2001 una specifica esclusione per i richiami in servizio del personale volontario dei vigili del fuoco.
art. 10, lett. c-bis, d.lgs. n. 368/2001
richiama l'esclusione dei richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla disciplina del contratto a termine.
art. 29, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 81/2015
esclude l'applicazione della disciplina del contratto a tempo determinato ai richiami in servizio del personale volontario.
art. 97 Cost.
la Corte richiama il principio del concorso pubblico come indice dell'assenza di un rapporto di impiego per i volontari.
art. 98, comma 1, Cost.
richiamato per evidenziare l'assenza del regime di esclusività proprio dell'impiego pubblico.
utilizzato per richiamare i precedenti conformi della Corte.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere nel merito senza rinvio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento materiale del contributo unificato.
clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
richiamata per escludere che i richiami in servizio, anche se ripetuti, integrino abusiva reiterazione di contratti a termine.
Massime di principio
- Quando la legge esclude espressamente il rapporto di impiego con la pubblica amministrazione e qualifica il rapporto come meramente funzionale o di servizio, non è consentito ricostruire in via interpretativa un rapporto di lavoro subordinato in contrasto con il tenore testuale delle disposizioni.
- Il trattamento economico riconosciuto al personale volontario richiamato in servizio va determinato in base alle sole voci espressamente previste dalla legge; non possono essere estese componenti retributive o istituti tipici dell'impiego non menzionati e incompatibili con la natura del rapporto.
- La qualificazione del rapporto come non impiegatizio esclude, di regola, il diritto al trattamento di fine rapporto, quando tale diritto presupponga un rapporto di lavoro subordinato o una specifica previsione normativa non ricavabile in via estensiva.
- In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato successivo alla decisione impugnata, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito se non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- La censura di omessa pronuncia resta assorbita quando il ricorso è accolto per violazione di legge su questioni logicamente preliminari e decisive.
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