Cassazione Penale, Sentenza n. 36173/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione di riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due condanne irrevocabili: una condanna, pronunciata dalla Corte d’appello di Messina il 7 giugno 2023 in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Messina del 30 marzo 2022 e divenuta irrevocabile il 4 febbraio 2025, alla pena di otto anni e otto mesi di reclusione per partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.; fatti commessi a Messina da agosto 2017 ad aprile 2021) e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990; fatti commessi da settembre 2017 a luglio 2018); l’altra, pronunciata dalla Corte d’appello di Messina il 24 febbraio 2020, confermativa della sentenza del Tribunale di Messina del 19 febbraio 2019 e irrevocabile dal 20 aprile 2022, alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 12.000 di multa per usura e tentata estorsione (artt. 644 e 56-629 c.p.; fatti commessi da settembre 2017 al 20 febbraio 2018). La Corte d’appello di Messina, quale giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza. Con un unico motivo, il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed e), c.p.p., difetto di motivazione e violazione degli artt. 125 c.p.p., 81 e 671 c.p., sostenendo che il giudice esecutivo non si sarebbe confrontato adeguatamente con la sentenza relativa a usura e tentata estorsione, che descriveva l’operatività dell’associazione anche in tali ambiti, e avrebbe omesso di ricostruire induttivamente una volontà criminosa unitaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che la continuazione richiede una deliberazione criminosa unitaria, anteriore alla commissione del primo reato considerato, che comprenda almeno nelle linee essenziali le successive violazioni; non bastano la contiguità temporale, l’omogeneità o il collegamento funzionale dei reati, né la propensione o l’abitualità a delinquere. Il giudice dell’esecuzione aveva motivato in modo ragionevole il diniego, rilevando la differenza delle condotte, l’assenza nelle sentenze di una correlazione tra i fatti, l’insufficienza della concomitanza cronologica e il carattere estemporaneo e slegato degli episodi. La censura difensiva, che si limitava a proporre una diversa lettura degli elementi e aveva carattere assertivo e rivalutativo, non incrinava tale motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita - anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione - di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori; questi possono essere costituiti dall'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, dalla contiguità spazio-temporale, dalle singole causali, dalle modalità della condotta, dalla sistematicità e dalle abitudini programmate di vita e dal fatto che - al momento della commissione del primo reato - i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, laddove i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
La continuazione presuppone la programmazione anticipata dei reati successivi almeno nelle loro linee essenziali. Gli indici concreti indicati dalla giurisprudenza vanno valutati complessivamente e non bastano, isolatamente, quando i reati successivi risultino frutto di decisioni estemporanee.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita - anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione - di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori; questi possono essere costituiti dall'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, dalla contiguità spazio-temporale, dalle singole causali, dalle modalità della condotta, dalla sistematicità e dalle abitudini programmate di vita e dal fatto che - al momento della commissione del primo reato - i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, laddove i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
In sede esecutiva il riconoscimento della continuazione richiede la stessa verifica concreta necessaria nel giudizio di cognizione, volta ad accertare la programmazione originaria dei reati e non la mera presenza di indici esteriori non decisivi.
art. 606, comma 1, lett. d) ed e), c.p.p.
A fronte di tale struttura argomentativa, il ricorrente finisce per proporre niente altro, se non una diversa lettura degli elementi a disposizione.
La censura che, a fronte di una motivazione adeguata del giudice dell’esecuzione, sollecita soltanto una diversa lettura degli elementi fattuali non supera il controllo di legittimità.
Il giudice dell’esecuzione, sul punto, ha invece ragionevolmente argomentato in ordine all’impossibilità di ritenere i reati giudicati mediante le sopra menzionate sentenze uniti da un medesimo disegno criminoso.
La motivazione del diniego del vincolo della continuazione è sufficiente quando espone ragionevolmente perché gli elementi concreti non dimostrano un programma criminoso unitario.
sentenza della Corte d’appello di Messina del 07/06/2023 (pronuncia emessa in parziale riforma della sentenza del G.u.p del Tribunale di Messina del 30/03/2022, divenuta irrevocabile il 04/02/2025), di condanna alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione, per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (fatto commesso in Messina da agosto 2017 ad aprile 2021) e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309
La disposizione identifica uno dei reati oggetto della condanna esecutiva; la Corte non svolge un’interpretazione sostanziale della fattispecie, poiché la decisione riguarda esclusivamente la continuazione.
sentenza della Corte d’appello di Messina del 07/06/2023 (pronuncia emessa in parziale riforma della sentenza del G.u.p del Tribunale di Messina del 30/03/2022, divenuta irrevocabile il 04/02/2025), di condanna alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione, per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (fatto commesso in Messina da agosto 2017 ad aprile 2021) e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309
La disposizione identifica uno dei reati oggetto della condanna esecutiva; la Corte non interpreta la fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ma ne considera la condanna ai soli fini della richiesta di continuazione.
sentenza della Corte d’appello di Messina del 24/02/2020 (di conferma della decisione assunta dal Tribunale di Messina il 19/02/2019, passata in giudicato il 20/04/2022), di condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed euro dodicimila di multa, per i reati di cui agli artt. 644 e 56-629 cod. pen.
La disposizione identifica uno dei reati oggetto della seconda condanna irrevocabile; la Corte non affronta profili interpretativi relativi alla fattispecie di usura.
sentenza della Corte d’appello di Messina del 24/02/2020 (di conferma della decisione assunta dal Tribunale di Messina il 19/02/2019, passata in giudicato il 20/04/2022), di condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed euro dodicimila di multa, per i reati di cui agli artt. 644 e 56-629 cod. pen.
Le disposizioni identificano il delitto di estorsione nella forma tentata, compreso nella seconda condanna irrevocabile; la decisione non interpreta la fattispecie, ma esamina i reati solo in relazione alla richiesta di continuazione.
Massime di principio
- Il reato continuato richiede che, al momento della commissione del primo reato considerato, i successivi siano già stati ideati e programmati almeno nelle loro linee essenziali; non è sufficiente un generico proposito di delinquere.
- La valutazione dell’unicità del disegno criminoso deve fondarsi su concreti indicatori, quali omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta e sistematicità; nessun singolo indice è di per sé decisivo se i reati successivi risultano frutto di determinazioni estemporanee.
- La contiguità temporale, il nesso funzionale tra fattispecie, la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non dimostrano da soli la preventiva programmazione unitaria.
- La richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva è soggetta a un accertamento concreto e approfondito, non diverso nei suoi presupposti da quello richiesto nel giudizio di cognizione.
- È inammissibile la censura di legittimità che, senza confrontarsi efficacemente con la motivazione del giudice, si limiti a proporre una lettura alternativa e assertiva degli elementi fattuali.
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