Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13020/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa (art. 131-bis c.p.) e per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorrente era stato condannato per porto senza giustificato motivo di un coltello a scatto (art. 4 L. 18/4/1975, n. 110) dopo che, durante un controllo di polizia a Gela il 20/08/2016, aveva consegnato un coltello a scatto (16 cm, lama 6 cm) ai Carabinieri; il ricorrente ha dedotto che l'offesa fosse di particolare tenuità perché non si era verificato alcun danno né pericolo concreto, e perché era stato collaborativo consegnando spontaneamente l'arma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso (in particolare il primo motivo) assorbendo il secondo. Ha censurato la motivazione della Corte d'appello che aveva escluso la particolare tenuità basandosi sulla mancanza di giustificazione del porto, sulla potenzialità offensiva del coltello e sulla "negativa personalità" del ricorrente senza fornire elementi di fatto adeguati. La Cassazione ha osservato che la mancanza di giustificazione è un elemento costitutivo dell'art. 4 L. 110/1975 e non poteva essere riproposta per escludere la tenuità; la potenzialità offensiva non è stata adeguatamente motivata; la valutazione della personalità necessita di verifica che i precedenti presentino caratteri comuni con il fatto attuale. Avendo il reato natura contravvenzionale, essendo stato commesso il 20/08/2016 e sospesa la prescrizione per 197 giorni, la prescrizione era ormai maturata alla data della decisione; pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato (ex art. 620, comma 1, lett. a c.p.p.), rilevando d'ufficio l'estinzione del reato ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2 c.p.p.

Norme richiamate

  • L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4

    Disciplina il porto di armi ed oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo; nel caso concreto la mancanza di giustificazione costituisce elemento della fattispecie e non può essere semplicemente riutilizzata per escludere la particolare tenuità dell'offesa.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa; va valutata sulla base dell'offesa in quanto tale e delle concrete modalità del fatto (effettivo danno/pericolo, condotta del reo, collaborazione, potenzialità offensiva adeguatamente motivata, e rilevanza dei precedenti solo se presentano tratti fondamentali comuni).

  • Codice di procedura penale, art. 173 disposizioni attuative

    Limita l'ambito dei motivi rilevabili nel ricorso in Cassazione nei casi previsti (richiamato per precisare l'ammissibilità e i limiti della censura).

  • Codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. a

    Consente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando il reato è estinto per qualsiasi causa, ivi inclusa la prescrizione.

  • Codice di procedura penale, artt. 129 e 609, comma 2

    Attribuiscono alla corte di legittimità il potere/dovere di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione quando questa è maturata nel corso del processo.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, Sent. n. 43431/2014; Sez. U, Sent. n. 12602/2015 e altre)

    Consolidati orientamenti secondo cui la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione deve essere effettuata anche se in appello sono trattati solo profili del trattamento sanzionatorio; e che la valutazione della particolare tenuità richiede motivazione sui fatti concreti.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) va valutata sul concreto impatto dell'offesa e sulle modalità del fatto: non basta la mera potenzialità offensiva dell'oggetto senza adeguata motivazione fattuale.
  • La mancanza di giustificazione del porto, essendo elemento della fattispecie di reato, non può da sola impedire la valutazione favorevole della particolare tenuità; il giudice deve considerare l'assenza di danno/pericolo concreto e la condotta del soggetto (es. consegna spontanea, collaborazione).
  • La 'negativa personalità' o i precedenti possono incidere sulla valutazione della tenuità solo se vi è accertamento che i precedenti presentino caratteristiche fondamentali comuni con il reato in esame; serve motivazione specifica.
  • Se la prescrizione del reato è maturata nel corso del processo, la Corte è tenuta a rilevarla d'ufficio e può annullare la sentenza senza rinvio (art. 620 c.p.p.), anche in Cassazione.
  • In impugnazioni di condanna è essenziale che la motivazione di merito fornisca elementi di fatto chiari quando si invocano caratteristiche astratte (come la 'potenzialità offensiva') per escludere cause di non punibilità o attenuanti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.