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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14977/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fideiussori)

La controversia

La controversia riguarda un contratto di leasing avente ad oggetto un complesso immobiliare a uso alberghiero. La società concedente, poi subentrata alla originaria stipulante, ha agito monitoriamente per ottenere il pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti dalla società utilizzatrice, chiamando in causa i garanti personali che avevano prestato fideiussione. Sia il Tribunale sia la Corte d'appello hanno respinto la domanda di escussione della garanzia. In Cassazione la società ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 1526 c.c., ritenuto applicabile per analogia al rapporto atipico, in relazione agli artt. 1322, 1323, 1453 e 1458 c.c., lamentando altresì l'erronea qualificazione del contratto di leasing come traslativo alla luce dello ius superveniens introdotto dalla L. n. 124/2017, artt. 1, commi 136-140. Ha sostenuto che la nuova disciplina, applicabile retroattivamente secondo la ricorrente, avrebbe escluso la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e quindi reso inapplicabile l'art. 1526 c.c., con effetti più favorevoli per il concedente anche nella determinazione delle somme dovute dopo la risoluzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la disciplina del leasing introdotta dalla L. n. 124/2017 non ha efficacia retroattiva e si applica solo ai rapporti per i quali i presupposti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore siano maturati dopo la sua entrata in vigore, avvenuta il 29 agosto 2017. Poiché nel caso concreto i presupposti della risoluzione erano pacificamente anteriori, resta applicabile la disciplina previgente e, per il leasing traslativo, l'art. 1526 c.c. in via analogica, secondo il diritto vivente delineato dalle Sezioni Unite. Di conseguenza, è stato confermato il rigetto della pretesa della società di leasing. La Corte ha inoltre compensato le spese di legittimità per la sopravvenienza del quadro nomofilattico delle Sezioni Unite rispetto alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1526 c.c.

    Nel leasing traslativo, in mancanza di disciplina speciale retroattiva, trova applicazione analogica la norma sulla vendita con riserva della proprietà per regolare gli effetti della risoluzione, imponendo la restituzione delle rate e l'equo compenso, oltre al risarcimento del danno secondo i criteri ordinari.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'autonomia e l'unitarietà del contratto di leasing rispetto alle categorie tradizionali.

  • art. 1323 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in connessione alla disciplina dei contratti atipici e alla loro sottoposizione alle norme generali.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di risoluzione per inadempimento.

  • art. 1458 c.c.

    La Corte richiama la norma per affermare, nel leasing di godimento, che la risoluzione non incide sulle prestazioni già eseguite nei contratti ad esecuzione continuata o periodica.

  • art. 1455 c.c.

    La nuova disciplina del leasing, per i rapporti soggetti alla L. n. 124/2017, esclude la valutazione discrezionale della non scarsa importanza dell'inadempimento.

  • art. 1456 c.c.

    La Corte osserva che, in presenza della nuova disciplina imperativa del leasing, una clausola risolutiva espressa difforme diviene inefficace ex nunc nei contratti in corso che non abbiano ancora maturato i presupposti della risoluzione secondo la legge.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per definire il risarcimento del danno ordinario nel leasing traslativo, comprensivo di danno emergente e lucro cessante.

  • L. n. 124/2017, art. 1, commi 136-140

    La legge ha introdotto una disciplina organica e unitaria del leasing, superando la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo; tuttavia, secondo le Sezioni Unite richiamate dalla Corte, non ha efficacia retroattiva e si applica solo pro futuro.

  • L. n. 124/2017, art. 1, comma 137

    Prevede la disciplina degli effetti della risoluzione del leasing e vincola l'autonomia contrattuale nei rapporti soggetti alla nuova legge.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La disciplina introdotta dal legislatore per il contratto di leasing, quando non sia espressamente prevista come retroattiva, si applica solo ai rapporti in cui i presupposti della risoluzione per inadempimento siano maturati dopo la sua entrata in vigore.
  • Per i rapporti di leasing anteriori alla legge speciale, resta applicabile il regime previgente: nel leasing di godimento opera l'art. 1458 c.c., mentre nel leasing traslativo la risoluzione è regolata per analogia con l'art. 1526 c.c.
  • Nel leasing traslativo la regola riequilibratrice impone la restituzione del bene e delle rate riscosse, con riconoscimento al concedente di un equo compenso per il godimento del bene e del risarcimento del danno secondo i criteri ordinari.
  • L'interprete deve distinguere il regime applicabile in base al momento di maturazione dei presupposti della risoluzione, non in base alla sola data di proposizione della domanda o del ricorso.
  • L'intervento normativo del 2017 ha un effetto di tipizzazione e unificazione del leasing, ma non incide sui rapporti già esauriti o su quelli in cui l'inadempimento rilevante si sia già verificato prima dell'entrata in vigore della legge.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della prova

Testo integrale

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