Sentenza n. 1591/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 918/2024, che aveva condannato il Comune di Napoli al risarcimento di € 52.557,49, oltre interessi e rivalutazione, per l’illegittima gestione di istanze edilizie e per il ritardo nell’esecuzione della sentenza di annullamento
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza risarcitoria deducendo, con il primo motivo, error in iudicando, erronea rappresentazione dei presupposti e difetto di motivazione, sostenendo che l’illegittimità degli atti annullati non comportasse automaticamente la responsabilità risarcitoria e che il TAR non avesse accertato autonomamente la colpa dell’amministrazione, in particolare per il ritardo. Con il secondo motivo ha dedotto ulteriore error in iudicando e travalicamento, sostenendo che il giudicato di annullamento avesse riconosciuto soltanto la legittimazione del promissario acquirente a presentare l’istanza edilizia, senza attribuirgli il diritto al risarcimento. Con il terzo motivo ha dedotto travisamento dei fatti, affermando che il ritardo fosse imputabile all’appellato, il quale avrebbe dovuto coltivare le originarie istanze o avrebbe scelto di presentarne di nuove, mentre il Comune avrebbe tempestivamente istruito la pratica. La controversia traeva origine dalla dichiarazione di improcedibilità di un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, motivata sia dalla pretesa carenza di legittimazione del promissario acquirente sia dalla pendenza di una domanda di condono del 1986, nonostante la richiesta di rinuncia. Tali atti erano stati annullati dal TAR, che aveva riconosciuto la legittimazione del promissario acquirente, in presenza di disponibilità del bene e facoltà edificatoria derivanti dal preliminare, nonché l’ammissibilità della rinuncia, anche implicita, alla domanda di condono mediante presentazione di altro titolo edilizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la condanna risarcitoria del Comune. Ha chiarito che l’annullamento dell’atto amministrativo non determina automaticamente il risarcimento, essendo necessari la condotta illegittima, la colpa dell’amministrazione, il nesso causale, il danno ingiusto e, per la lesione di un interesse legittimo pretensivo, un giudizio prognostico favorevole circa il rilascio del titolo. Nel caso concreto, tuttavia, il TAR aveva correttamente desunto la colpa dalla nettezza delle ragioni dell’annullamento, maturato in un quadro giurisprudenziale chiaro: il promissario acquirente, dotato di disponibilità del bene e di facoltà edificatoria in forza del preliminare, era legittimato a chiedere il permesso di costruire e l’accertamento di conformità; inoltre, la rinuncia alla domanda di condono era ammissibile. La colpa poteva essere provata anche mediante presunzioni semplici. Il giudice ha escluso che l’art. 11 d.P.R. 380/2001 limitasse al proprietario la tutela risarcitoria, poiché il risarcimento trovava fondamento nell’illecito aquiliano da attività provvedimentale ex art. 2043 c.c., e l’appellato era comunque divenuto proprietario medio tempore. È stata altresì riconosciuta la responsabilità per il ritardo successivo alla sentenza di annullamento: l’interessato non aveva presentato nuove istanze, ma si era limitato a sollecitare il riesame delle pratiche originarie, mentre il Comune aveva impiegato circa sei mesi per rilasciare i titoli edilizi e aveva erroneamente ritenuto necessario annullare nuovamente un provvedimento già caducato dal giudicato. Non essendo stata contestata la quantificazione del danno, è stata confermata la somma di € 52.557,49, oltre interessi e rivalutazione. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del grado, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Fondamento processuale della domanda risarcitoria proposta in conseguenza degli atti amministrativi annullati e del ritardo nell’esecuzione della pronuncia.
Disciplina l’accertamento di conformità edilizia richiesto dall’interessato; l’istanza del promissario acquirente non poteva essere dichiarata improcedibile per difetto di legittimazione, essendo questi titolare di una posizione giuridica qualificata derivante dal preliminare.
La legittimazione a richiedere il permesso di costruire spetta non solo al titolare di un diritto reale, ma anche al titolare di un diritto obbligatorio che abiliti all’esecuzione dei lavori; la norma non esclude il risarcimento del danno da illecito provvedimentale in favore del promissario acquirente.
qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno
Costituisce il fondamento della responsabilità extracontrattuale dell’amministrazione per l’esercizio illegittimo del potere amministrativo, quando sussistano condotta, colpa, nesso causale e danno ingiusto.
La colpa dell’amministrazione può essere dimostrata mediante presunzioni semplici, valorizzando la chiarezza del quadro normativo e giurisprudenziale, la semplicità dei fatti e la gravità dell’errore amministrativo.
Massime di principio
- L’illegittimità di un provvedimento amministrativo annullato non comporta automaticamente il risarcimento del danno: devono essere accertati la condotta illegittima, l’elemento soggettivo della colpa, il nesso causale, il danno ingiusto e, per gli interessi legittimi pretensivi, la ragionevole certezza o probabilità prossima alla certezza che il bene della vita sarebbe stato conseguito senza l’illegittimo esercizio del potere.
- La colpa della pubblica amministrazione può essere desunta, anche mediante presunzioni semplici, dalla chiarezza della normativa e della giurisprudenza applicabili, dalla semplicità degli elementi fattuali, dal carattere vincolato o poco discrezionale dell’attività e dalla non scusabilità dell’errore interpretativo o procedimentale.
- Il soggetto che, in forza di un preliminare di vendita, abbia la disponibilità dell’immobile e una facoltà edificatoria specificamente riconosciuta dal promittente alienante è legittimato a richiedere il permesso di costruire o l’accertamento di conformità, pur non essendo ancora proprietario.
- La responsabilità risarcitoria per illecito provvedimentale può essere riconosciuta anche in favore del promissario acquirente, poiché l’art. 11 d.P.R. 380/2001 non limita al proprietario la tutela aquiliana fondata sull’art. 2043 c.c.
- Dopo l’annullamento giurisdizionale di un diniego edilizio, l’amministrazione deve riesaminare tempestivamente le istanze originarie e dare esatta esecuzione al giudicato; il ritardo non è imputabile al privato quando questi si sia limitato a sollecitare il riesame senza sostituire o ripresentare le domande.
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