Cassazione Civile, Ordinanza n. 27038/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società debitrice)
La controversia
Due finanziatori avevano concluso il 29 ottobre 2008 con una società statunitense controllante della resistente un contratto di finanziamento per USD 4.160.000, contenente una clausola di proroga esclusiva della giurisdizione in favore dei tribunali federali o statali del distretto nord della California, salvo le questioni relative alle garanzie immobiliari italiane. Il 30 ottobre 2008 avevano inoltre finanziato la società italiana convenuta per € 2.000.000, con obbligo di restituzione entro il 30 marzo 2009 e iscrizione di ipoteca su un immobile a Firenze. Con scrittura del 18 gennaio 2009 il legale rappresentante della società italiana si era impegnato a estinguere anche il debito della società statunitense; nessuna delle due società aveva restituito le somme nei termini. I finanziatori avevano agito ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo la condanna della sola società italiana alla restituzione di € 2.000.000, oltre accessori, in forza dell’impegno del 18 gennaio 2009. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3283/2017, aveva condannato la convenuta al pagamento di € 1.000.000 oltre interessi e respinto le altre richieste; la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 350/2023, depositata il 20 febbraio 2023, aveva riformato la decisione dichiarando il difetto di giurisdizione italiana, qualificando l’impegno come espromissione e riconoscendo alla società italiana la facoltà di avvalersi della clausola contenuta nel finanziamento del 2008. Con l’unico motivo del ricorso principale, i finanziatori hanno denunciato la violazione degli artt. 1272 c.c. e 3 e 4 della legge n. 218/1995, sostenendo che la clausola di deroga è autonoma, processuale e personale, e non può essere opposta dal terzo espromittente estraneo al contratto senza una specifica manifestazione di volontà; hanno chiesto quindi di applicare i criteri generali di giurisdizione, dato che la convenuta ha sede in Italia. La società resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato, denunciando la violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per l’asserita formazione del giudicato su una precedente decisione che avrebbe già respinto la stessa pretesa.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale: il motivo illustrava adeguatamente le questioni di diritto; il profilo relativo all’art. 4 della legge n. 218/1995 era inscindibilmente connesso alle censure e riesaminabile; inoltre, l’erronea indicazione del numero dell’art. 360 c.p.c. non rendeva inammissibile il ricorso, essendo identificabile il vizio denunciato. Nel merito ha rigettato l’unico motivo principale. Ha ritenuto che la deroga convenzionale della giurisdizione possa operare anche a seguito di una modificazione soggettiva del rapporto e che l’eccezione fondata sulla clausola non abbia natura personale né sia riservata alle parti originarie. In particolare, i finanziatori erano parti del contratto del 2008 e avevano accettato la clausola; non potevano quindi contestarne l’efficacia nei confronti della società espromittente, essendo il terzo estraneo al contratto il soggetto legittimato a dolersi dell’inoperatività della clausola, nei limiti indicati dalla giurisprudenza unionale. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. I ricorrenti principali sono stati condannati alle spese, liquidate in € 200 per esborsi ed € 15.000 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Nel caso in esame, occorre, poi, considerare che l’operatività della clausola non è posta in discussione dalla società espromittente, che, anzi, se ne è avvalsa, ma dagli attuali ricorrenti, che sono parti del contratto di finanziamento concluso in data 28.10.2008 con la Solstice LCC e che hanno accettato anche la deroga della giurisdizione, non potendo – perciò - contestarne l’efficacia nei confronti del terzo espromittente, poiché l’unico legittimato a dolersi dell’inoperatività della clausola è, nei limiti prefissati dalla giurisprudenza eurounitaria, proprio il terzo estraneo al contratto.
Nel contesto dell’espromissione, il terzo espromittente può avvalersi della clausola di deroga della giurisdizione contenuta nel contratto originario; i contraenti originari che avevano accettato la clausola non possono contestarne l’efficacia nei suoi confronti. La legittimazione a dolersi dell’inoperatività della clausola spetta al terzo estraneo al contratto, nei limiti indicati dalla giurisprudenza unionale.
art. 3 della legge n. 218/1995
La Corte non applica i criteri generali di giurisdizione invocati dai ricorrenti, poiché ritiene efficace la clausola di proroga convenzionale accettata nel contratto originario anche a seguito della modificazione soggettiva del rapporto.
art. 4 della legge n. 218/1995
Non può ravvisarsi un’autonoma ratio decidendi, divenuta definitiva poiché non impugnata, ove la Corte di merito ha ritenuto applicabile l’art. 4 della legge n. 218/1995. Tale profilo è inscindibilmente connesso alle questioni sollevate con il ricorso e può essere riesaminato in questa sede di legittimità.
La valutazione sulla norma di giurisdizione convenzionale, se inscindibilmente connessa alle questioni devolute con il ricorso, non costituisce una ratio autonoma ormai definitiva e può essere riesaminata dalla Cassazione.
Non rileva poi che la censura sia stata formulato in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. anziché all’art. 360, n. 1, c.p.c., poiché l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso atteso che dall'articolazione del motivo è chiaramente individuabile il vizio denunciato (Cass., SU, n. 17931/2013).
L’errata indicazione della fattispecie dell’art. 360 c.p.c. non comporta inammissibilità quando dal contenuto del motivo sia chiaramente identificabile il vizio denunciato e la censura possa essere ricondotta alla corretta categoria.
La clausola di deroga di competenza, una volta accettata mediante la prestazione del consenso nelle forme previste dalla legge, rimane immutata anche in caso di mutamento soggettivo del rapporto, salvo una diversa pattuizione con il terzo subentrante (Cass., SU, n. 7736/2020; Cass., SU, n. 10862/2011).
Il mutamento soggettivo del rapporto non modifica di per sé la clausola di deroga della giurisdizione accettata dalle parti originarie; la clausola resta efficace, salvo diversa pattuizione con il terzo subentrante.
La norma è stata invocata nel motivo incidentale condizionato relativo alla dedotta formazione del giudicato, ma la Corte non ne ha esaminato il merito perché il ricorso incidentale è rimasto assorbito.
La norma è stata invocata nel motivo incidentale condizionato relativo alla dedotta efficacia del giudicato, ma la Corte non ne ha esaminato il merito perché il ricorso incidentale è rimasto assorbito.
La norma è menzionata per descrivere il procedimento introduttivo, senza che la Corte ne interpreti o applichi la disciplina ai fini della decisione.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In ragione del rigetto del ricorso principale, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La clausola di proroga convenzionale della giurisdizione, accettata dalle parti originarie nelle forme previste dalla legge, resta efficace anche quando il rapporto subisce una modificazione soggettiva relativa a una delle obbligazioni, salvo diversa pattuizione con il terzo subentrante.
- L’eccezione di difetto di giurisdizione fondata sulla clausola convenzionale non ha natura personale e non è riservata alle parti originarie; può essere fatta valere anche dal terzo che assume il debito altrui, mentre i contraenti originari che avevano accettato la clausola non possono contestarne l’efficacia nei confronti del terzo.
- Nel giudizio di cassazione, l’errata intitolazione del motivo rispetto alla specifica fattispecie dell’art. 360 c.p.c. non determina inammissibilità se il vizio denunciato è chiaramente individuabile dal contenuto della censura.
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