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Sentenza

Sentenza n. 746/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento riguardo al ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. 1075 del 10.01.2024, con il quale è stata disposta l''archiviazione dell''istanza di trasferimento fuori zona; riguardo ai motivi aggiunti: - del provvedimento prot. 18076 del 4.06.2024, con il quale è stata nuovamente disposta l’archiviazione dell’istanza di trasferimento fuori zona.

Giustizia amministrativa202400438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione dell’istanza di trasferimento fuori zona della rivendita, dapprima con provvedimento del 10 gennaio 2024 e poi con distinto provvedimento del 4 giugno 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione competente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare di una rivendita di tabacchi e ricevitoria del lotto nel Comune di Zumpano, ha impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva archiviato la richiesta di trasferimento della sede, superiore a 600 metri, dal centro storico a un’area commerciale dello stesso Comune. Il trasferimento era stato motivato con lo spopolamento del centro storico e lo sviluppo commerciale della nuova area; il ricorrente aveva allegato una perizia giurata e indicato le distanze dalle altre rivendite. Sono stati dedotti la violazione delle garanzie procedimentali, del d.l. 98/2011, della l. 241/1990 e del d.m. 38/2013, nonché eccesso di potere. Dopo la rinuncia del titolare di un’altra rivendita comunale, il ricorrente ha presentato un’istanza di riesame, ma l’Amministrazione ha nuovamente archiviato la domanda con provvedimento del 4 giugno 2024. Con i motivi aggiunti sono state riproposte le censure contro tale nuovo atto. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che l’art. 4, comma 1, l. 37/2019 avrebbe reso eventuale il rispetto del rapporto tra popolazione e numero delle rivendite e che l’Amministrazione non avrebbe motivato il mancato ricorso alla deroga prevista per i trasferimenti fuori zona.

La decisione

Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile perché il provvedimento del 4 giugno 2024 non era una mera conferma del precedente, ma era stato adottato dopo un’istanza di riesame e una nuova istruttoria, resa necessaria anche dalla variazione del numero degli esercenti abilitati. L’eventuale annullamento del primo atto non avrebbe quindi procurato al ricorrente alcuna utilità, permanendo la lesione derivante dal nuovo provvedimento. I motivi aggiunti sono stati ritenuti ammissibili, poiché rivolti contro un autonomo e successivo provvedimento, e sono stati respinti nel merito. La censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto è stata respinta in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, prima parte, l. 241/1990: l’archiviazione aveva natura vincolata, dipendendo dalla verifica di parametri oggettivi, sicché il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso. Sono state inoltre respinte le censure sull’interpretazione della disciplina dei trasferimenti fuori zona. Il giudice ha ritenuto che il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti debba essere rispettato anche per il trasferimento fuori zona, poiché tale trasferimento incide sull’assetto della rete di vendita e presenta effetti assimilabili all’apertura di una nuova rivendita. Nel Comune risultavano 2.608 abitanti e la chiusura della rivendita n. 2 non aveva modificato il rapporto rilevante. Inoltre, la nuova sede era prossima a un’altra rivendita del Comune e non ricorrevano i presupposti per la deroga, considerata anche la funzione della sede originaria a servizio del centro storico. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell’Amministrazione, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio prima della decisione; nel caso concreto ha preceduto la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, determinata dall’adozione di un nuovo provvedimento a seguito di riesame.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Prevede il preavviso di rigetto; la sua mancata applicazione non ha condotto all’annullamento perché il provvedimento impugnato aveva natura vincolata.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    La violazione delle garanzie procedimentali non determina l’annullamento quando l’Amministrazione esercita un potere vincolato e il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 24, comma 42, d.l. 98/2011

    Nel testo vigente richiamato dalla sentenza, ammette il trasferimento delle rivendite ordinarie solo in presenza dei requisiti di distanza e, ove applicabili, di popolazione previsti dalla disciplina legislativa.

  • art. 4, comma 1, l. 37/2019

    Ha sostituito il riferimento alla produttività minima con requisiti di distanza e, ove applicabili, di popolazione, sicché il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti continua a rilevare per i trasferimenti fuori zona.

  • art. 2 d.m. 38/2013

    Individua il rapporto tra popolazione e numero delle rivendite, pari a una rivendita ogni 1.500 abitanti, quale parametro per la disciplina delle rivendite.

  • art. 10, commi 1 e 5, d.m. 38/2013

    Qualifica come trasferimento in zona quello entro 600 metri dalla sede originaria e come trasferimento fuori zona quello oltre tale distanza.

  • art. 10, comma 5-bis, d.m. 38/2013

    Prevede la possibilità di deroghe per i trasferimenti fuori zona, ma la sentenza ha ritenuto non sussistenti nel caso concreto i relativi presupposti.

Massime di principio

  • L’adozione, a seguito di un’istanza di riesame, di un nuovo provvedimento preceduto da una nuova istruttoria e da una nuova valutazione della situazione di fatto e di diritto rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro il precedente atto, anche se il nuovo provvedimento non è satisfattivo e anche se viene autonomamente impugnato con motivi aggiunti.
  • Un atto successivo è meramente confermativo e non autonomamente impugnabile solo quando l’Amministrazione si limita a richiamare il precedente provvedimento senza svolgere una nuova istruttoria né una nuova ponderazione degli interessi; non è invece meramente confermativo l’atto adottato dopo un riesame sollecitato dalla parte e fondato su elementi sopravvenuti.
  • Il trasferimento fuori zona di una rivendita ordinaria di generi di monopolio, comportando un’incidenza sull’offerta nella diversa area di destinazione e sull’assetto complessivo della rete di vendita, è soggetto anche al rispetto del rapporto tra popolazione e numero delle rivendite, pari a una rivendita ogni 1.500 abitanti, quando tale parametro è applicabile.
  • La violazione del preavviso di rigetto non comporta l’annullamento di un provvedimento se questo ha natura vincolata e risulta palese che, in applicazione dei parametri normativi oggettivi, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
  • La verifica dei presupposti per un trasferimento fuori zona deve considerare non solo la distanza dalla sede originaria, ma anche l’impatto della nuova collocazione sulla distribuzione territoriale delle rivendite e la presenza di eventuali rivendite prossime, potendo tali elementi escludere l’applicazione di deroghe.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveEstinzione, perenzione e improcedibilitàPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseVizi formali non invalidantiSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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