Cassazione Civile, Ordinanza n. 33355/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio il resistente chiedendo la condanna al pagamento di euro 6.455,71, pari alla metà del corrispettivo ricavato dalla vendita di un impianto di calcestruzzo che assumeva essere in comproprietà tra le parti al 50% ciascuna. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che il resistente non avesse avuto un ruolo nella vendita e che le trattative fossero state svolte dal padre del resistente, quale mandatario senza rappresentanza e dominus dell'affare; la corte d'appello aveva confermato, rilevando che non era stata provata né la conferma del mandato al padre del resistente né un ulteriore mandato da parte del resistente, e soprattutto che mancava la prova della proprietà o comproprietà del bene in capo all'attore. Con il ricorso per cassazione il soccombente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1703, 1705, 1710, 1712, 1713 e 1717 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la domanda nei confronti del comproprietario e che, in realtà, il contratto di mandato a favore del padre del resistente non avrebbe fondamento normativo o, al più, il vero mandatario sarebbe stato il resistente stesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse in modo adeguato con la sentenza impugnata, limitandosi a censurare la disciplina del mandato senza indicare specificamente dove e come la decisione d'appello se ne fosse discostata. Inoltre, la decisione di merito era sorretta da plurime rationes decidendi autonome: da un lato, l'assenza di prova che il resistente avesse venduto l'impianto o ricevuto somme; dall'altro, la mancanza di prova della proprietà o comproprietà del bene in capo all'attore. Non avendo il ricorrente censurato tutte le rationes poste a base del rigetto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'erronea esclusione del mandato; la Corte rileva che la censura non si confronta con la motivazione impugnata.
Richiamato dal ricorrente in tema di effetti del mandato; non viene ritenuto decisivo perché il motivo non coglie le rationes decidendi della sentenza impugnata.
Norma invocata dal ricorrente; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per inammissibilità del motivo.
Norma invocata dal ricorrente; la Corte non ne esamina l'applicazione per difetto di specificità del motivo.
Richiamato nel giudizio di merito per affermare che il mandante avrebbe dovuto rivolgersi al mandatario per ottenere il prezzo ricevuto.
Norma invocata dal ricorrente; la Corte non la considera nel merito, limitandosi a dichiarare inammissibile il motivo.
È il parametro dedotto per la censura di violazione di legge, ma il motivo è reputato inammissibile perché non specifico e non confrontato con tutte le rationes decidendi.
art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002
Usato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Richiamato per la liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a giustificare il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes poste a base della decisione.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare in modo puntuale quale regola sia stata disattesa e in che punto la decisione impugnata se ne sia discostata; una censura generica o meramente assertiva è inammissibile.
- Non è sufficiente contestare il solo inquadramento giuridico del rapporto se la decisione di merito si fonda anche su autonome carenze probatorie inerenti ai fatti costitutivi della domanda.
- La mancata prova della titolarità del bene o del diritto azionato può costituire una ratio autonoma e decisiva di rigetto della pretesa.
- La parte che ricorre per cassazione deve confrontarsi con tutte le basi argomentative della sentenza impugnata, altrimenti il giudicato si consolida sulla ratio non censurata.
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