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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18050/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES per l’anno 2006 notificato a una società consolidata e, contestualmente, alla società consolidante del gruppo. L’Ufficio contestava l’indebita deduzione di costi e l’omessa contabilizzazione di proventi derivanti da interessi su "finanziamenti atipici" concessi dalla consolidata alla controllante e ad altre società collegate. La C.T.P. aveva annullato l’atto solo in parte; la C.T.R. aveva invece accolto l’appello della società ritenendo che fosse incompetente l’ufficio di Palermo ad emettere l’avviso nei confronti della consolidata, poiché competente sarebbe stato l’ufficio del domicilio della consolidante. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione con due motivi: (1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la C.T.R. avrebbe deciso su un’eccezione di incompetenza non sollevata dalle parti; (2) violazione/falsa applicazione degli artt. 29 d.P.R. 917/1986 e 17 d.m. 9 giugno 2004, sostenendo che nella disciplina del consolidato fiscale vigente all’epoca operavano due livelli di accertamento: un primo accertamento sul reddito della consolidata, e un secondo sulla consolidante per la liquidazione dell’imposta di gruppo, con conseguente competenza dell’ufficio del domicilio della consolidata per il primo atto e interesse dell’Amministrazione a difenderne la validità.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che, nel regime del consolidato fiscale nazionale applicabile ratione temporis, l’accertamento si articola in due livelli: il primo riguarda la rettifica del reddito della consolidata ed è presupposto per il secondo, relativo alla liquidazione dell’imposta di gruppo in capo alla consolidante. Da ciò ha tratto la conseguenza che l’ufficio del luogo in cui ha domicilio la consolidata era competente a emettere il primo avviso e che l’Amministrazione aveva interesse a difenderne la validità, essendo tale atto presupposto della successiva pretesa verso la consolidante. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso che la censura di ultrapetizione/regolazione oltre il chiesto fosse decisiva, poiché la questione della competenza dell’ufficio emergeva nel quadro della corretta disciplina dell’accertamento nel consolidato fiscale.

  • art. 29 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato come base normativa della disciplina del consolidato fiscale nazionale applicabile all’epoca dei fatti, nella quale l’accertamento si sviluppa su due livelli distinti.

  • art. 17 d.m. 9 giugno 2004

    Richiamato per la disciplina operativa delle rettifiche e della dichiarazione nel consolidato fiscale, confermando la struttura bifasica dell’accertamento.

  • art. 35 d.l. n. 78/2010

    Citato solo per evidenziare che le modifiche normative introdotte successivamente non si applicavano alla fattispecie, che resta regolata dalla disciplina anteriore.

  • l. n. 122/2010

    Richiamata in relazione alla conversione del d.l. n. 78/2010, con funzione meramente ricognitiva del mutamento normativo successivo e non applicabile al caso.

Massime di principio

  • Nel consolidato fiscale nazionale, vigente nella disciplina anteriore alle modifiche del 2010, l’accertamento dei redditi è strutturato su due livelli: il primo concerne la rettifica del reddito della società consolidata, il secondo la liquidazione dell’imposta di gruppo in capo alla consolidante.
  • L’avviso di accertamento emesso nei confronti della consolidata costituisce il presupposto logico-giuridico dell’atto successivo rivolto alla consolidante; perciò la legittimità del primo atto è autonomamente rilevante e l’Amministrazione ha interesse a difenderne la validità anche se il gettito immediato si realizza solo nel secondo passaggio.
  • La dichiarazione della consolidante riprende e somma algebricamente i redditi delle consolidate, sicché tra le due posizioni esiste un rapporto di dipendenza almeno parziale, pur permanendo l’autonomia dei singoli soggetti per obblighi e responsabilità individuali.
  • In presenza di una disciplina speciale che prevede un doppio accertamento, il giudice di merito non può attribuire valore assorbente alla sola competenza relativa al secondo livello, dovendo invece considerare la competenza dell’ufficio legittimato a emettere il primo atto impositivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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