Cassazione Penale, Sentenza n. 35865/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda l'esecuzione della confisca disposta con sentenza della Corte d'appello di Bologna del 14 aprile 2023, irrevocabile dal 20 giugno 2024, nei confronti di un condannato per reati tributari commessi quale legale rappresentante di una società. Il titolo aveva disposto la confisca del profitto e, in caso di impossibilità, la confisca per equivalente, quantificata in euro 393.673,04. In sede esecutiva furono aggrediti euro 12.840,54 giacenti su un conto corrente ed euro 1.179,94 su una carta prepagata, formalmente intestati alla società ricorrente, ma ritenuti nella concreta disponibilità del condannato. La società propose incidente di esecuzione deducendo la propria autonomia e qualità di terzo, l'assenza di collegamenti con la società beneficiaria del reato, l'appartenenza esclusiva alla società delle somme e il divieto, ai sensi dell'art. 2305 cod. civ., di aggredire direttamente il patrimonio sociale per debiti del socio. Dopo il rigetto dell'incidente, la Cassazione riqualificò il precedente ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; la Corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, respinse l'opposizione con ordinanza del 17 febbraio 2026. Con il primo motivo, la società denunciò violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e dell'art. 322-ter c.p., sostenendo che la confisca per equivalente fosse stata disposta senza previa verifica e infruttuosa aggressione dei beni della società beneficiaria del reato, che il profitto dovesse essere commisurato all'utilità effettivamente conservata da quest'ultima e che quota sociale e delega bancaria non provassero la disponibilità personale delle somme da parte del condannato. Contestò inoltre che tali deduzioni fossero nuove rispetto al thema decidendum dell'opposizione. Con il secondo motivo denunciò motivazione insufficiente, contraddittoria e illogica sulla quantificazione del profitto, sull'impossibilità della confisca diretta e sulla disponibilità sostanziale delle somme. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha escluso che le questioni fossero automaticamente nuove nel ricorso, poiché erano state trattate nella fase di opposizione; ha ritenuto tuttavia manifestamente infondate le censure di merito e inammissibile la richiesta di una diversa valutazione degli elementi fattuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato che l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. è un rimedio devolutivo nel quale possono essere esaminate le deduzioni riferite alla medesima richiesta esecutiva, senza che ogni ulteriore argomentazione giuridica integri necessariamente una mutatio libelli; nel caso concreto, la questione processuale non ha determinato l'inammissibilità del ricorso, poiché il giudice dell'opposizione aveva esaminato anche il merito. Nel merito, ha ritenuto corretta la confisca per equivalente: il titolo irrevocabile fissava il profitto in euro 393.673,04, importo non rideterminabile in sede esecutiva; l'impossibilità della confisca diretta va verificata sulla situazione patrimoniale al momento dell'esecuzione e non richiede una ricerca generalizzata o la preventiva escussione integrale di ogni cespite dell'ente. La liquidazione della società beneficiaria nel 2015, la cancellazione nel 2017, il fallimento nel 2018, l'assenza di rapporti bancari attivi negli accertamenti del 2024 e la mancata indicazione di beni alternativi giustificavano la valutazione d'incapienza. Quanto alla società ricorrente, la disponibilità sostanziale del condannato non era stata desunta soltanto dalla partecipazione del 99%, dalla carica e dalla delega bancaria, ma anche da prelievi per euro 96.601,00, da un bonifico di euro 110.000,00 privo di documentata finalità sociale, da elementi rinvenuti in una cassetta di sicurezza e dal mutamento della posizione societaria del condannato. La motivazione è stata giudicata esistente, coerente e non manifestamente illogica; la censura mirava in parte a ottenere una nuova ponderazione degli indizi, non consentita in cassazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L’art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 prevede anzitutto la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona estranea; quando la confisca diretta non è possibile, consente l’ablazione di beni nella disponibilità del reo per un valore corrispondente.
La confisca diretta del profitto è prioritaria; se non è possibile, può essere disposta la confisca per equivalente di beni nella disponibilità del reo. La confisca per equivalente non richiede che le specifiche somme aggredite derivino causalmente dal reato.
La confisca concretamente eseguita è per equivalente.
La decisione qualifica la misura eseguita come confisca per equivalente; il richiamo alla disposizione non dà luogo a un'autonoma interpretazione ulteriore rispetto alla disciplina applicata ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000.
La disposizione disciplina l’azione del creditore particolare del socio e preserva l’autonomia patrimoniale della società finché questa esiste. Impedisce di identificare automaticamente patrimonio sociale e patrimonio personale, ma non definisce la nozione penalistica di disponibilità e non esclude la confisca quando sia concretamente accertato che il condannato esercita sui beni sociali poteri sostanzialmente corrispondenti a quelli del titolare.
La separazione patrimoniale della società di persone impedisce l'automatica equiparazione dei beni sociali a quelli del socio, ma non esclude la confisca quando sia provata la disponibilità sostanziale dei beni da parte del condannato.
In senso coerente con tale distinzione, Sez. 3, n. 37933 del 16/09/2025, Palatino, Rv. 288755 - 01, qualifica l’opposizione prevista dagli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen. come rimedio interamente devolutivo, destinato a ottenere una decisione nel contraddittorio.
L'opposizione è un rimedio devolutivo da decidere nel contraddittorio; il giudice deve confrontarsi con le deduzioni specifiche dell'opponente, che possono anche sviluppare argomentazioni giuridiche riferite alla medesima richiesta esecutiva.
La regola generale sull’inammissibilità delle questioni nuove conserva la sua validità: ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione violazioni di legge non prospettate nel precedente grado, salvo le questioni rilevabili d’ufficio e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre prima.
Non sono deducibili per la prima volta in cassazione le violazioni di legge non prospettate nel grado precedente, salvo le questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili in precedenza; la preclusione non opera se il giudice del grado precedente è stato effettivamente investito della questione.
La regola generale sull’inammissibilità delle questioni nuove conserva la sua validità: ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione violazioni di legge non prospettate nel precedente grado, salvo le questioni rilevabili d’ufficio e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre prima.
La disposizione concorre a precludere la deduzione in cassazione di questioni non sottoposte al giudice del grado precedente, fatta salva la disciplina delle questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il controllo sulla motivazione è quindi consentito, ma resta circoscritto alla sua esistenza, non apparenza, coerenza interna e assenza di manifesta illogicità. Non è consentito sostituire alla ricostruzione del giudice dell’esecuzione una nuova ponderazione degli indizi o scegliere tra inferenze fattuali entrambe plausibili.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione verifica che essa esista, non sia apparente o internamente incoerente e non sia manifestamente illogica; non consente una nuova valutazione del materiale indiziario.
Contro le ordinanze emesse ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. è ammesso ricorso per cassazione per tutti i motivi dell’art. 606 cod. proc. pen., come stabilisce l’art. 666, comma 6, cod. proc. pen.
Le ordinanze emesse nel procedimento di esecuzione sono ricorribili per cassazione per tutti i motivi previsti dall'art. 606 c.p.p., fermo il limite del controllo di legittimità sulla motivazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, secondo la regola generale di cui all’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
Massime di principio
- La confisca per equivalente è sussidiaria rispetto alla confisca diretta, ma non richiede la preventiva ricerca e l'infruttuosa escussione di ogni singolo cespite dell'ente beneficiario: l'impossibilità della confisca diretta può essere accertata sulla base di una valutazione allo stato degli atti.
- Nell'esecuzione della confisca per equivalente, l'importo del profitto fissato dal titolo irrevocabile non è rideterminabile dal giudice dell'esecuzione; la consistenza patrimoniale attuale dell'ente rileva invece per verificare se sia praticabile la confisca diretta.
- Chi contesta la confisca per equivalente deducendo che l'ente beneficiario dispone di beni utilmente aggredibili in via diretta deve indicare gli errori nella valutazione del materiale disponibile oppure fornire indicazioni specifiche sui beni alternativi.
- La confisca per equivalente sui beni formalmente intestati a una società è ammissibile quando l'ente sia privo di effettiva autonomia e il condannato eserciti sui beni una disponibilità sostanziale, agendo in concreto come titolare; la sola carica sociale, la partecipazione quasi totalitaria o la delega bancaria non bastano automaticamente e devono essere valutate insieme a ulteriori indici fattuali.
- L'autonomia patrimoniale della società di persone impedisce di identificare automaticamente il patrimonio sociale con quello del socio, ma non esclude l'accertamento della disponibilità penalistica dei beni quando risultino provati poteri di uso, disposizione o trasferimento corrispondenti, in concreto, a quelli del titolare.
- L'opposizione in sede esecutiva è un rimedio devolutivo da svolgere nel contraddittorio; ulteriori argomentazioni giuridiche possono essere esaminate se riferite alla medesima richiesta e al medesimo oggetto esecutivo, mentre non è consentito introdurre una domanda esecutiva diversa.
- Il ricorso per cassazione contro un'ordinanza del giudice dell'esecuzione consente il controllo sulla motivazione, ma non una nuova ponderazione degli indizi né la sostituzione della ricostruzione fattuale del giudice con una diversa inferenza plausibile.
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