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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09512/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto a progetto tra una società e un collaboratore, con recesso anticipato intimato dalla parte datoriale. La Corte d'appello ha ritenuto, sulla base della copia del contratto recante una correzione della data di scadenza da 2008 a 2009, che il rapporto avesse durata biennale e che il recesso fosse avvenuto un anno prima della naturale scadenza, senza giusta causa; ha quindi condannato la società al risarcimento pari al compenso annuo di euro 70.000,00, parametro del pregiudizio subito. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione di norme processuali e sostanziali per asserita extrapetizione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe riconosciuto un'indennità risarcitoria/retributiva diversa da quella domandata; 2) e 3) violazione di norme sulla prova documentale e sull'interpretazione contrattuale, deducendo l'erroneo uso della copia del contratto con correzione della data e il disconoscimento della paternità delle correzioni, nonché l'inaffidabilità della consulenza grafologica; 4) violazione delle norme sulle spese, per mancata compensazione e per liquidazione asseritamente generica e non conforme ai parametri forensi. Inoltre, la Corte ha rilevato preliminarmente l'inammissibilità del ricorso proposto dall'amministratore unico in proprio, poiché non era parte del giudizio di merito, essendo stato evocato solo quale rappresentante della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'amministratore unico proposto in proprio per difetto di legittimazione attiva, e ha rigettato il ricorso della società. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la domanda del lavoratore era effettivamente risarcitoria, solo parametrata al compenso annuo perduto, senza mutamento della causa petendi né introduzione di una domanda nuova. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla ricostruzione del contenuto del contratto e alla valutazione delle prove, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la copia contrattuale corretta e la sigla del procuratore, che il mero disconoscimento non era sufficiente a provare un abusivo riempimento del foglio e che le censure miravano solo a sovrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio. Ha infine respinto il motivo sulle spese, rilevando che non vi era soccombenza reciproca per la sola riduzione della domanda, che la compensazione richiede presupposti ulteriori e motivazione specifica, e che la liquidazione era sorretta dal richiamo ai parametri ministeriali senza scostamenti apprezzabili dedotti in modo specifico. La società e l'amministratore sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del lavoratore, con ulteriore statuizione sul contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1742, comma 2, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ne ha tratto un diverso principio decisivo; la doglianza è stata ritenuta infondata o inammissibile perché volta a contestare la ricostruzione del contratto e delle prove.

  • art. 216 c.p.c.

    Richiamato in tema di disconoscimento della scrittura e valutazione della documentazione, ma la Corte ha affermato che il mero disconoscimento non prova l'abusivo riempimento del foglio in bianco.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato per la efficacia probatoria della scrittura privata; la Corte ha valorizzato la produzione della copia contrattuale e la sigla apposta dal procuratore della società come elementi idonei alla valutazione del giudice di merito.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ribadito che il giudice può qualificare giuridicamente i fatti senza incorrere in extrapetizione, purché non muti causa petendi e petitum.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una diversa valutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato tra le norme sulla validità e formazione dell'accordo; non è stato ravvisato un errore di diritto nella lettura del contratto compiuta dalla Corte d'appello.

  • art. 1352 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di forma del contratto; la Corte ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità l'accertamento di merito sulla durata biennale del contratto.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione del contratto; la Cassazione ha affermato che, a fronte di più possibili letture, non è censurabile la scelta del giudice di merito di privilegiare una interpretazione plausibile.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato in tema di interpretazione complessiva del contratto; la censura è stata ritenuta sostanzialmente una richiesta di nuova valutazione del testo contrattuale.

  • art. 1368 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; non è stato accolto alcun vizio nell'interpretazione del contratto effettuata dal giudice di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato sul regime delle spese di lite; la condanna alle spese è stata confermata secondo soccombenza.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione è ammessa solo nei casi previsti dalla norma e, fuori da essi, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni da indicare espressamente nella motivazione.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    I parametri forensi sono criteri di orientamento; il giudice deve specificare i criteri di liquidazione solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale e la riserva della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 1742, secondo comma, c.c.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso, ma non decisivo ai fini della soluzione della controversia.

Massime di principio

  • La legittimazione a proporre ricorso per cassazione spetta solo a chi sia stato formalmente parte nel giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata; la proposizione del ricorso da parte di un soggetto diverso rende il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione.
  • Non ricorre extrapetizione quando il giudice, a fronte della domanda di risarcimento del danno, liquidi il danno in base a un parametro economico allegato dalla parte, senza mutare la causa petendi né attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto.
  • Il giudice di merito può riqualificare il rapporto e interpretare il contratto anche in modo diverso da quanto sostenuto dalle parti, purché non introduca nuovi fatti costitutivi e resti entro il perimetro del petitum e della causa petendi originari.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una semplice contrapposizione a una diversa lettura delle prove e del contratto compiuta dal giudice di merito, se la motivazione di quest'ultimo è congrua e logicamente coerente.
  • Il mero disconoscimento della paternità di correzioni o scritture non basta, da solo, a dimostrare l'abusivo riempimento di un foglio in bianco, occorrendo gli strumenti probatori coerenti con la specifica allegazione.
  • La riduzione dell'importo richiesto su un unico capo di domanda non integra, di regola, soccombenza reciproca; la compensazione delle spese richiede i presupposti legali e, fuori dai casi tipizzati, gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate.
  • Nella liquidazione delle spese processuali, i parametri forensi sono criteri di riferimento non rigidi; il giudice deve dar conto dei criteri applicati solo quando si discosta in modo apprezzabile dai valori medi.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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