Cassazione Civile, Ordinanza n. 20127/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un’intimazione di pagamento, deducendo l’omessa notificazione delle cartelle presupposte e la prescrizione dei relativi crediti. Il primo giudice aveva accolto il ricorso ritenendo prescritti i crediti di due cartelle, oltre agli interessi e alle sanzioni maturati prima del quinquennio anteriore all’intimazione. In appello, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sosteneva la rituale notificazione delle cartelle presupposte e l’insussistenza della prescrizione, anche in ragione del termine decennale per i tributi erariali e della sospensione prevista dall’art. 68 del d.l. n. 18 del 2020. La Corte tributaria regionale aveva rigettato l’appello ritenendo inammissibile la documentazione prodotta in secondo grado, applicando il novellato art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava nullità della sentenza per violazione dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023, assumendo che la nuova disciplina processuale non fosse applicabile al giudizio, poiché il primo grado era stato introdotto prima del 4 gennaio 2024.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo di ricorso. Ha ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità della documentazione prodotta in appello, perché nei giudizi tributari introdotti in primo grado prima del 4 gennaio 2024 continua ad applicarsi il previgente art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che consentiva la produzione di nuovi documenti in appello senza necessità di dimostrare la non imputabilità dell’omesso deposito nel primo grado. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché riesamini l’ammissibilità e la rilevanza dei documenti prodotti in appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stata dedotta la nullità della sentenza per violazione di legge processuale.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel regime previgente consente la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario, senza le preclusioni del rito civile ordinario.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220 del 2023
La sua applicazione immediata ai giudizi di appello già pendenti è stata esclusa alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Conferma il principio di specialità del processo tributario rispetto al rito civile, con prevalenza della disciplina speciale sulla preclusione dell’art. 345 c.p.c.
Non trova applicazione nel processo tributario, regolato dalla norma speciale dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio con il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 68 del d.l. n. 18 del 2020
Era stata invocata dall’appellante come disciplina di sospensione dei termini, ma la Corte non si è pronunciata nel merito su tale profilo.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari in cui il ricorso introduttivo di primo grado sia stato depositato prima del 4 gennaio 2024, non si applica il regime preclusivo introdotto dal d.lgs. n. 220 del 2023: resta operativa la disciplina previgente dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.
- Nel processo tributario la produzione documentale in appello è ammissibile, secondo la disciplina previgente, anche con riferimento a documenti preesistenti non prodotti in primo grado, senza necessità di provare la non imputabilità della mancata produzione precedente.
- L’erronea applicazione della disciplina processuale sopravvenuta, con conseguente declaratoria di inammissibilità di documenti che invece erano ammissibili, integra vizio della sentenza e impone la cassazione con rinvio per nuovo esame.
- La disciplina speciale del processo tributario prevale sulla preclusione probatoria prevista dal processo civile ordinario, sicché l’art. 345, terzo comma, c.p.c. non si applica in via diretta al giudizio tributario.
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