Cassazione Civile, Ordinanza n. 25111/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La parte ricorrente aveva convenuto in giudizio il fallimento di una società di persone chiedendo, in sintesi, il riconoscimento di un credito pari alla metà del valore di beni che assumeva essere in comproprietà al 50% con il coniuge fallito; chiedeva inoltre la revoca di una compravendita immobiliare conclusa a prezzo inferiore a quello di mercato, l'accertamento del danno patrimoniale per l'utilizzo senza corrispettivo di un fondo oggetto di revocatoria fallimentare e l'accertamento della comproprietà di un immobile oggetto di cessione al comune. Il tribunale aveva dichiarato improponibili alcune domande e rigettato le altre; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione la ricorrente deduceva, con due motivi, la violazione degli artt. 38 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo: 1) che la curatela aveva tardivamente eccepito l'incompetenza, solo in comparsa conclusionale; 2) che la domanda riguardava posizioni giuridiche pregresse e quindi sottratte alla vis attractiva fallimentare; 3) che, essendo il fallimento aperto nel 1992, doveva applicarsi l'art. 24 l. fall. nel testo anteriore alla riforma del 2006, che escludeva l'attrazione delle azioni reali immobiliari. Il secondo motivo, articolato in quattro profili, mirava a dimostrare il fondamento sostanziale del credito preteso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulla "competenza" in realtà investissero una questione di rito: quando una pretesa creditoria verso un fallito è proposta con rito ordinario anziché nella sede concorsuale, il giudice adito deve dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della domanda, non l'incompetenza. Ha escluso che ricorresse una pretesa preesistente e sottratta alla regola del concorso, osservando che la ricorrente chiedeva il riconoscimento di un credito verso la massa fallimentare. Ha inoltre rilevato che il previgente art. 24 l. fall. sottraeva al tribunale fallimentare solo le azioni reali immobiliari, mentre nella specie non era stata proposta un'azione reale, bensì una domanda di accertamento di credito. Il secondo motivo è stato assorbito dal rigetto del primo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le questioni sulla sede davanti alla quale va proposta una pretesa creditoria verso il fallito, pur se prospettate come incompetenza, sono in realtà questioni di rito e possono condurre a inammissibilità o improponibilità della domanda, non a declaratoria di incompetenza.
Censurata la motivazione della sentenza impugnata, ma senza superare l'orientamento consolidato sulla natura processuale della questione relativa alla proposizione della domanda concorsuale.
Tutti i crediti, anche privilegiati, devono essere accertati nella sede fallimentare; la deroga riguarda solo diritti preesistenti all'apertura del fallimento, in via eccezionale.
Nel testo previgente alla riforma del 2006, il tribunale fallimentare era competente per tutte le azioni che derivano dal fallimento, eccettuate le azioni reali immobiliari; la domanda di accertamento di un credito verso la massa resta attratta al foro fallimentare.
Richiamato nel precedente evocato per distinguere le pretese nascenti da scioglimento del contratto operato dal curatore rispetto ai diritti già esistenti prima del fallimento.
art. 150 d.lgs. n. 6/2006
Invocato per sostenere l'applicabilità della disciplina previgente al fallimento aperto nel 1992.
Richiamato per il procedimento di definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.
La proposta del consigliere delegato non determina incompatibilità del medesimo consigliere a comporre il collegio.
Esclusa l'incompatibilità del consigliere proponente ai sensi del n. 4, in ragione della natura non decisoria della proposta ex art. 380-bis.
Richiamato, insieme all'art. 51 c.p.c., per escludere l'incompatibilità del consigliere proponente.
Lo scrutinio di manifesta infondatezza va compiuto per ciascun motivo alla luce dell'orientamento consolidato; se il ricorso contrasta con esso, ne deriva l'inammissibilità.
La declaratoria di inammissibilità ex art. 360-bis può rilevare anche ai fini delle impugnazioni incidentali tardive.
Citato per analogia sul filtro di manifesta infondatezza e sulla rapida delibazione delle impugnazioni inconsistenti.
Richiamato in via analogica nel ragionamento sul filtro di inammissibilità.
Applicati per la condanna della ricorrente al pagamento di somme ulteriori in favore della controparte e della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La domanda di accertamento di un credito nei confronti di un fallimento, proposta nelle forme ordinarie, non pone una vera questione di competenza ma una questione di rito: il giudice adito deve verificare se la pretesa debba essere fatta valere nella procedura concorsuale e, in caso affermativo, dichiarare l'inammissibilità o improponibilità della domanda.
- Nel sistema concorsuale, la regola è che ogni credito verso il fallito, anche se assistito da prelazione, va accertato nella sede fallimentare; la deroga è limitata ai diritti già esistenti nel patrimonio del fallito e non ancora soggetti alla massa.
- Il previgente art. 24 l. fall. sottraeva al tribunale fallimentare solo le azioni reali immobiliari; una domanda diretta all'accertamento di un credito pecuniario verso la massa non rientra in tale eccezione.
- Nel giudizio di legittimità definito con il filtro di cui all'art. 360-bis c.p.c., l'inammissibilità può essere dichiarata quando i motivi non si confrontano con un orientamento consolidato della Corte, essendo la funzione del filtro quella di escludere la trattazione compiuta dei ricorsi manifestamente infondati.
- L'istanza di decisione del ricorso ex art. 380-bis c.p.c. non può trasformarsi in una memoria aggiuntiva o in un'integrazione del ricorso: il suo contenuto deve limitarsi alla richiesta di decisione.
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