Cassazione Civile, Ordinanza n. 03480/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del Presidente del Tribunale, dell’opposizione proposta dall’avvocato avverso un decreto di pagamento che gli aveva liquidato una somma ritenuta insufficiente per l’attività di difesa d’ufficio svolta in favore di un imputato in un procedimento penale. Il giudice dell’opposizione aveva escluso, da un lato, l’applicabilità del Protocollo del 2017 per la liquidazione dei compensi, perché non vigente al momento in cui l’attività professionale era stata svolta e la richiesta era stata proposta tardivamente; dall’altro, aveva negato il rimborso delle spese per il recupero del credito, ritenendo l’attività non specificamente documentata e comunque l’inutile iniziativa esecutiva non idonea a giustificarne la liquidazione. Nel ricorso per cassazione l’avvocato ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 82 e 116 d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che al difensore d’ufficio spettano anche le spese, i diritti e gli onorari relativi alle procedure di recupero del credito rimaste infruttuose, e che l’esclusione operata dal Tribunale contrastava con la disciplina e con la giurisprudenza di legittimità. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011 e l’omesso esame della documentazione prodotta, lamentando che il giudice non avesse considerato atti dai quali risultava l’attività svolta e chiedendo, inoltre, l’applicazione del Protocollo del 2017.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo consolidato il principio secondo cui il difensore d’ufficio ha diritto, nella liquidazione dei propri compensi, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari per le procedure di recupero del credito rimaste senza esito, in quanto tali esborsi sono strumentali e funzionali all’attività professionale resa anche nell’interesse dello Stato. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, sia perché la richiesta di applicazione del Protocollo del 2017 non era coerente con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, sia perché la censura sulla mancata considerazione dei documenti era generica e non autosufficiente, non indicando le singole voci di nota spese e il concreto rilievo della documentazione omessa. Ne è seguita la cassazione dell’ordinanza impugnata limitatamente al motivo accolto e il rinvio al Tribunale di Monza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.
consente all'avvocato di stare in giudizio in proprio nel presente ricorso
è richiamato dal ricorrente a fondamento del diritto al rimborso delle spese per il recupero del credito del difensore d'ufficio
la Corte lo interpreta nel senso che la liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio comprende anche le spese, i diritti e gli onorari delle procedure esecutive infruttuose di recupero del credito
è richiamato nell'opposizione avverso il decreto di pagamento
è richiamato quale base dell'opposizione al decreto di pagamento
è richiamato per censurare la decisione sull'opposizione al decreto di pagamento
disciplina la trattazione camerale del ricorso in Cassazione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro formale delle censure di violazione di legge dedotte nei motivi
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
è il parametro formale della censura per omesso esame della documentazione
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
impone la specifica indicazione dei motivi e del decisum impugnato, requisito ritenuto non rispettato nel secondo motivo
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
impone l'autosufficienza del ricorso e la puntuale indicazione del contenuto degli atti richiamati
regola la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità nel giudizio di rinvio
Massime di principio
- Il difensore d'ufficio di un imputato ha diritto, nella liquidazione dei compensi, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari sostenuti per procedure di recupero del credito rimaste infruttuose, perché tali esborsi sono funzionalmente connessi alla prestazione professionale resa anche nell'interesse dello Stato.
- Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento, la censura deve investire specificamente la ratio decidendi della decisione impugnata: una domanda o un argomento non pertinenti alla motivazione adottata non possono fondare l'accoglimento del ricorso.
- Il ricorso per cassazione fondato su omesso esame di documenti deve rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza, indicando con precisione quali atti siano stati trascurati, quale contenuto abbiano e in che modo la loro valutazione avrebbe inciso sulla decisione.
- La contestazione sulla genericità della nota spese richiede l'indicazione analitica delle singole voci non riconosciute e del nesso tra la documentazione prodotta e ciascuna di esse; in mancanza, la censura è inammissibile.
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