Cassazione Civile, Ordinanza n. 15222/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento pensionistico complementare erogato da un fondo aziendale per il personale di una cassa di risparmio. I pensionati avevano ottenuto nei gradi di merito la riliquidazione della pensione complementare nella misura dell'85% della retribuzione pensionabile, anziché dell'82% applicato dal fondo, con condanna al pagamento delle differenze sui ratei già corrisposti. Il fondo ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto e della normativa collettiva richiamata nello statuto del fondo, sostenendo che per gli iscritti già funzionari e poi inquadrati come quadri direttivi di 3° o 4° livello dovesse continuare ad applicarsi l'aliquota dell'82% prevista per i funzionari; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il diritto alla riliquidazione della pensione complementare, qualificata dal ricorrente come prestazione retributiva, sarebbe soggetto a prescrizione decennale e che, decorso tale termine dalla maturazione del trattamento, non sarebbe più contestabile la misura della pensione. Nel corso del giudizio di legittimità il fondo ha rinunciato al ricorso nei confronti di alcuni controricorrenti, con accettazione della rinuncia, residuando la posizione di un solo pensionato.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente ai rapporti processuali con i pensionati nei cui confronti era intervenuta rinuncia al ricorso accettata. Nei confronti del controricorrente residuo ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai fini del calcolo della pensione complementare, rileva la qualifica rivestita al momento della cessazione dal servizio e che, per i quadri, la percentuale applicabile è l'85%, non potendo attribuirsi rilievo previdenziale alla precedente qualifica di funzionario. Ha inoltre ribadito che il trattamento pensionistico integrativo ha natura previdenziale e che la prescrizione incide solo sui singoli ratei, non sul diritto all'esatta misura della pensione. Il fondo è stato condannato alle spese in favore del resistente rimasto in giudizio, oltre agli ulteriori oneri di legge indicati nel dispositivo.
Norme richiamate
non si provvede, tra le predette parti, sulle spese del giudizio
in caso di rinuncia al ricorso accettata, il giudizio si estingue e non si provvede sulle spese tra le parti interessate
artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 c.c.
richiamati come canoni di interpretazione contrattuale, ma la Corte ritiene corretta l'interpretazione letterale e sistematica dello statuto del fondo secondo la qualifica posseduta al momento della cessazione dal servizio
art. 18, comma 1, dello Statuto del Fondo
la percentuale della prestazione integrativa va determinata in base alla categoria di appartenenza dell'iscritto al momento della cessazione dal servizio: 85% per quadri, 82% per funzionari, 78% per dirigenti
art. 2, comma 1, del CCNL ACRI 1991
richiamato nel sistema di fonti invocato dal ricorrente, ma non ritenuto idoneo a sovvertire il dato statutario
art. 3, commi 2, 11 e 13, dell'Accordo Quadro del 1998
richiamato dal ricorrente nel complesso delle fonti collettive, senza incidere sull'esito interpretativo
art. 66, commi 1, 9 e 12, del CCNL ABI 1999
richiamato dal ricorrente per sostenere la continuità della qualifica di funzionario, ma ritenuto non dirimente
art. 1, comma 1, CIA 2003
richiamato come fonte di equiparazione degli inquadramenti, ma non tale da modificare la disciplina statutaria della percentuale pensionistica
art. 11 del CCNL 1999
richiamato per la tabella di equiparazione degli inquadramenti, ma non ritenuto decisivo ai fini della misura della prestazione complementare
invocato dal ricorrente in tema di prescrizione, ma non applicabile al diritto all'esatta misura della pensione
richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione decennale del diritto alla riliquidazione, tesi disattesa
richiamato dal ricorrente, ma la Corte ribadisce che la prescrizione riguarda solo i singoli ratei pensionistici
Corte cost. n. 71 del 2010
richiamata a sostegno del principio di imprescrittibilità del diritto a pensione
Corte cost. n. 345 del 1999
richiamata come precedente costituzionale sul carattere fondamentale e imprescrittibile del diritto a pensione
Corte cost. n. 203 del 1985
richiamata per il principio di non assoggettabilità a decadenza del diritto a pensione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti
Cass. s.u. n. 6928 del 2018
richiamata quale antecedente sul quadro sistematico della natura previdenziale delle prestazioni integrative
Cass. n. 18477 del 2023
richiamata per affermare la natura previdenziale del trattamento pensionistico integrativo posto a carico dei fondi complementari
Cass. n. 35706 del 2023
richiamata per il principio secondo cui la prescrizione opera solo sui singoli ratei e non sul diritto all'esatta misura della pensione
Cass. n. 3309 del 2018
richiamata come precedente conforme sull'interpretazione dell'art. 18 dello statuto del fondo
Cass. n. 20030 del 2019
richiamata come precedente conforme sull'aliquota pensionistica applicabile
Cass. n. 23286 del 2019
richiamata come precedente conforme sull'interpretazione statutaria
Cass. n. 35696 del 2023
richiamata come precedente conforme sull'interpretazione della disciplina del fondo
Cass. n. 35713 del 2023
richiamata come precedente conforme sulla medesima questione
Massime di principio
- Nell'interpretazione delle clausole di uno statuto di fondo pensione complementare, la percentuale della prestazione integrativa va determinata in base alla categoria o qualifica dell'iscritto al momento della cessazione dal servizio, quando il testo statutario lo preveda espressamente, senza che la precedente qualifica conservi autonomo rilievo se non richiamata dalla norma.
- Le modifiche degli inquadramenti introdotte dalla contrattazione collettiva, anche se accompagnate da equiparazioni economiche tra vecchie e nuove qualifiche, non possono alterare la disciplina statutaria della prestazione previdenziale se il dato letterale dello statuto resta univoco.
- La pensione complementare erogata da un fondo aziendale ha natura previdenziale; di conseguenza, la prescrizione non colpisce il diritto all'esatta misura della pensione, ma soltanto i singoli ratei già maturati.
- La domanda di riliquidazione di un trattamento pensionistico non introduce un diritto autonomo distinto dal diritto a pensione, ma costituisce esercizio della pretesa alla corretta quantificazione di un diritto imprescrittibile nella sua dimensione fondamentale.
- In presenza di rinuncia al ricorso accettata, il giudizio si estingue limitatamente ai rapporti processuali interessati, con regolazione delle spese secondo le regole proprie dell'estinzione e della rinuncia.
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