Cassazione Penale, Sentenza n. 34345/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere (16/06/2022) a sei mesi di arresto e 1.000,00 euro di ammenda per aver portato illegalmente con sé, il 3/10/2019, un coltello a serramanico, rinvenuto nel suo borsello durante il controllo con metal detector all'ingresso del Tribunale civile. Il ricorso articolava cinque motivi: 1) mancato riconoscimento della lieve entita' del fatto; 2) mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' (art. 131-bis c.p.); 3) vizio nella valutazione ai fini della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), sostenendo che i precedenti non erano rilevanti; 4) mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), con uso di 'forme di stile'; 5) vizio nella determinazione della pena (art. 133 c.p.), con uso di formule sterili per la dosimetria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) il primo motivo (lieve entita') e' inammissibile per essere formulato per la prima volta in cassazione; 2) il mancato riconoscimento della particolare tenuita' e' meramente confutativo: i giudici di merito hanno correttamente ritenuto la condotta pericolosa (ingresso con coltello in luogo affollato come il Tribunale) e quindi incompatibile con la tenuita' del fatto; 3) il diniego della sospensione condizionale e' legittimo: la giurisprudenza ammette che precedenti anche per reati poi depenalizzati possano incidere sul giudizio prognostico; 4) il diniego delle attenuanti generiche e' motivato e conforme alla normativa e alla giurisprudenza dopo la riforma dell'art. 62-bis (non basta l'incensuratezza); 5) la pena e' stata fissata nel minimo edittale previsto dalla legge ed e' congrua. Conseguenze procedurali: dichiarazione di inammissibilita' del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 4)
Norma che incrimina la detenzione/porto di armi bianche; la Corte ha applicato la sanzione prevista e ha ritenuto corretta la determinazione della pena nel minimo edittale (art. 4, comma 3, richiamato come riferimento per il trattamento sanzionatorio)
Art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto)
La Corte ha ritenuto che la condotta (ingresso con coltello in un luogo affollato come il Tribunale) sia incompatibile con il concetto di particolare tenuita' e quindi non applicabile la causa di esclusione della punibilita'
Art. 163 c.p. (sospensione condizionale della pena)
I giudici di merito hanno legittimamente negato la sospensione condizionale sulla base di un giudizio prognostico negativo; la Cassazione conferma che precedenti condanne, anche per reati poi depenalizzati, possono essere valutati come ostativi al beneficio
Art. 62-bis c.p. (attenuanti generiche)
Dopo la riforma l'ottenimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi; la Corte ha correttamente motivato il diniego indicando l'assenza di circostanze di segno positivo, la pericolosita' del fatto e la mancanza di giustificazione
Art. 133 c.p. (determinazione della pena)
La Corte ha ritenuto congrua la pena irrogata dai giudici di merito, posta nel minimo edittale previsto dalla legge per il reato contestato
Art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze per ricorso manifestamente infondato o inammissibile)
Applicata la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare una somma (euro 3.000) alla Cassa delle ammende, perche' il ricorso e' stato dichiarato inammissibile e non sono mancati profili di colpa nell'impugnazione
Art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (modalita' della requisitoria del PG)
Permette la trasmissione scritta della requisitoria del Pubblico Ministero; nel processo in esame la requisitoria scritta ha chiesto la declaratoria d'inammissibilita'
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
Richiamati nel corpo della motivazione: l'art. 448 comma 2-bis e la procedura alternativa degli artt. 444 ss. sono stati considerati inconferenti poiche' l'imputato e' stato giudicato con rito ordinario e non con rito alternativo
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili nuovi profili o qualificazioni giuridiche proposte per la prima volta: le questioni devono essere state sollevate e sviluppate nei gradi di merito
- La causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' (art. 131-bis) e' da valutare non solo sulla quantita' del danno/colpa ma anche sulla pericolosita' dell'occasione e del contesto; l'introduzione di un'arma in luogo affollato tende a escludere l'applicabilita' della tenuita'
- Precedenti penali, anche relativi a reati poi depenalizzati, possono legittimamente influire sul giudizio prognostico ai fini della sospensione condizionale della pena
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis, il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi e motivazione specifica; il giudice puo' legittimamente negarle per mancanza di elementi favorevoli o pericolosita' del fatto
- La determinazione della pena entro i limiti minimi edittali, se adeguatamente richiamata e giustificata con riferimento alla normativa, e' difficilmente censurabile in cassazione
- Un ricorso infondato o che introduce questioni tardive puo' comportare non solo l'inammissibilita' ma anche la condanna al pagamento di somme a titolo di Cassa delle ammende e delle spese processuali
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