Cassazione Civile, Ordinanza n. 14116/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, emesso nei confronti di una società per IRES, IVA e IRAP, sulla base di un PVC della Guardia di Finanza. L’Ufficio contestava ricavi non dichiarati e costi non inerenti. In particolare, veniva rilevato un versamento di euro 250.000 sul conto corrente della società, indicato in contabilità come finanziamento dei soci per estinguere un debito sociale, ma privo di adeguata documentazione sulla provenienza delle somme in capo ai soci. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente; la CTR, su appello dell’Agenzia, aveva invece ritenuto legittimo l’accertamento, valorizzando la natura familiare e ristretta della compagine sociale e la mancata prova della provenienza dei fondi. In Cassazione la società ha dedotto tre censure: 1) violazione degli artt. 32 e 33 DPR 600/1973, sostenendo che l’Ufficio avesse fatto improprio ricorso a una presunzione legale sui movimenti bancari senza le necessarie autorizzazioni e senza che il versamento in contanti fosse stato validamente acquisito; 2) violazione degli artt. 39 DPR 600/1973, 40 D.Lgs. 231/2007, 2727 e 2729 c.c., affermando che l’unico elemento fosse l’annotazione contabile del versamento, insufficiente a fondare una presunzione grave, precisa e concordante; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di uso di una presunzione su presunzione e sulla violazione dell’art. 2729 c.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque manifestamente infondato per difetto di autosufficienza e per mancata dimostrazione delle doglianze già in fatto; ha giudicato il secondo motivo inammissibile e comunque manifestamente infondato perché fondato su un presupposto fattuale non corrispondente a quello accertato dalla CTR; ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, osservando che la CTR non aveva fatto uso di una doppia presunzione, ma aveva semplicemente applicato il principio secondo cui, in una società a ristretta base familiare, i versamenti dei soci non giustificati quanto alla provenienza possono essere considerati ricavi aziendali se il contribuente non offre prova contraria rigorosa. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e con attivazione dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come base di una pretesa presunzione legale collegata ai movimenti bancari; la Corte esclude che la decisione impugnata si fondi su tale norma e rileva comunque l’inammissibilità e infondatezza della censura.
Citato insieme all’art. 32 dalla ricorrente per contestare l’acquisizione dei dati e l’uso degli elementi bancari; la Corte non vi ravvisa un vizio della sentenza.
La Corte lo richiama come base dell’accertamento analitico-induttivo e del ricorso a presunzioni gravi, precise e concordanti in presenza di versamenti non giustificati.
art. 40 D.Lgs. n. 231 del 2007
È richiamato dalla ricorrente, ma la Corte lo considera inconferente rispetto al thema decidendum.
Richiamato dalla ricorrente sul tema delle presunzioni semplici; la Corte ritiene corretta la qualificazione presuntiva operata dall’Ufficio e dalla CTR.
La Corte esclude la dedotta violazione, affermando che non vi è stata una doppia presunzione ma una presunzione semplice correttamente fondata su elementi gravi, precisi e concordanti, e non superata da prova contraria.
La censura di omessa pronuncia è respinta perché la CTR ha comunque deciso sul punto sostanziale, escludendo l’uso di una presunzione su presunzione e rilevando il mancato assolvimento dell’onere probatorio della contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità richiamato per i primi due motivi, entrambi respinti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro di legittimità richiamato per il terzo motivo, respinto.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per la determinazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di accertamento delle imposte sui redditi, i versamenti dei soci su conti aziendali che, in mancanza di prova della provenienza delle somme, siano indicati come finanziamenti del titolare o comunque non risultino adeguatamente giustificati, possono essere valorizzati come indici di ricavi non dichiarati e fondare un accertamento analitico-induttivo.
- Quando l’impresa ha base partecipativa ristretta e familiare, la mancata dimostrazione della provvista in capo ai soci consente di attribuire ai versamenti una valenza presuntiva qualificata, purché la presunzione sia grave, precisa e concordante.
- La doglianza che invochi la violazione delle norme sulle presunzioni o sulle acquisizioni bancarie deve confrontarsi con la concreta ratio della decisione di merito e con le risultanze fattuali accertate dal giudice di merito; altrimenti è inammissibile o manifestamente infondata.
- Non vi è violazione dell’art. 2729 c.c. quando il giudice di merito non costruisce una 'presunzione su presunzione', ma trae il convincimento da un unico quadro indiziario composto da versamenti non tracciati, assenza di prova della provvista e mancata giustificazione documentale da parte del contribuente.
- In sede di legittimità, le censure che presuppongano un diverso accertamento in fatto o che difettino di autosufficienza non possono essere accolte.
- L’onere di fornire prova contraria rigorosa ricade sul contribuente, una volta che l’Ufficio abbia dimostrato fatti indiziari idonei a sorreggere l’accertamento presuntivo.
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