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Ordinanza

Ordinanza n. 276/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600669

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto sindacale di revoca immediata della misura di accoglienza e atti del relativo procedimento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario accoglienza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto sindacale con cui è stata disposta la revoca immediata della misura di accoglienza predisposta nei suoi confronti, nonché la comunicazione di chiusura del procedimento, la comunicazione di avvio e gli atti connessi. In sede cautelare ha dedotto l’illegittimità della revoca, evidenziando la mancanza di elementi idonei a giustificare una particolare celerità dell’intervento, la mancata adeguata valutazione della propria condizione di vulnerabilità quale padre di figli minori e il difetto di competenza del Sindaco a intervenire in luogo del Prefetto. La posizione penale richiamata dall’amministrazione riguardava un rinvio a giudizio per direttissima; il giudizio penale si è tuttavia concluso con l’assoluzione dall’accusa ai sensi dell’art. 572, commi 1 e 2, c.p., perché il fatto non sussiste, nonché con la dichiarazione di non doversi procedere per estinzione del reato ai sensi degli artt. 582 e 585 c.p., a seguito di remissione di querela.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. e ha sospeso l’esecuzione dei provvedimenti impugnati. Ha ravvisato il fumus boni iuris perché il decreto sindacale non illustrava elementi idonei a configurare la necessità di una particolare celerità della revoca, non approfondiva la condizione di vulnerabilità del ricorrente, padre di figli minori, e prospettava un possibile difetto di competenza del Sindaco a intervenire in luogo del Prefetto. Il Collegio ha inoltre considerato il successivo esito del giudizio penale, favorevole al ricorrente quanto all’accusa più grave, e ha ritenuto sussistente il periculum in mora in ragione del pregiudizio derivante dalla perdita della misura, rilevante per il percorso di inclusione sociale nell’ambito del Programma SAI. La trattazione del merito è stata fissata alla seconda udienza pubblica di febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è stata accordata perché il Collegio ha ravvisato sia profili di fumus boni iuris, relativi alla competenza, alla motivazione e alla valutazione della vulnerabilità, sia un pregiudizio concreto derivante dalla revoca della misura di accoglienza.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Sono richiamati quali norme in base alle quali era stato avviato il procedimento amministrativo culminato nella revoca delle misure di accoglienza.

  • art. 572, commi 1 e 2, c.p.

    Il giudizio penale relativo a tale imputazione si è concluso con l’assoluzione del ricorrente perché il fatto non sussiste; tale circostanza è stata considerata dal TAR nella valutazione cautelare.

  • artt. 582 e 585 c.p.

    Per le ulteriori imputazioni il giudice penale ha dichiarato di non doversi procedere per estinzione del reato, in seguito a remissione di querela.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La revoca immediata di una misura di accoglienza deve essere sorretta da una motivazione concreta sugli elementi che rendono necessaria una particolare celerità dell’intervento; il mero richiamo a un rinvio a giudizio non è sufficiente, se il provvedimento non esplicita le ragioni dell’urgenza.
  • Nell’adottare misure incidenti sull’accoglienza, l’amministrazione deve approfondire la condizione individuale di vulnerabilità dell’interessato, anche quando essa sia collegata alla presenza di figli minori.
  • La verifica della competenza dell’autorità procedente è rilevante in sede cautelare quando la revoca della misura di accoglienza sia stata adottata dal Sindaco anziché dall’autorità prefettizia competente, in assenza di una valida giustificazione dell’intervento sostitutivo.
  • La perdita di una misura di accoglienza destinata a favorire l’inclusione sociale può integrare un pregiudizio cautelativamente rilevante, avuto riguardo alla specifica posizione personale del beneficiario.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenzaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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