Ordinanza n. 276/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto sindacale di revoca immediata della misura di accoglienza e atti del relativo procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario accoglienza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto sindacale con cui è stata disposta la revoca immediata della misura di accoglienza predisposta nei suoi confronti, nonché la comunicazione di chiusura del procedimento, la comunicazione di avvio e gli atti connessi. In sede cautelare ha dedotto l’illegittimità della revoca, evidenziando la mancanza di elementi idonei a giustificare una particolare celerità dell’intervento, la mancata adeguata valutazione della propria condizione di vulnerabilità quale padre di figli minori e il difetto di competenza del Sindaco a intervenire in luogo del Prefetto. La posizione penale richiamata dall’amministrazione riguardava un rinvio a giudizio per direttissima; il giudizio penale si è tuttavia concluso con l’assoluzione dall’accusa ai sensi dell’art. 572, commi 1 e 2, c.p., perché il fatto non sussiste, nonché con la dichiarazione di non doversi procedere per estinzione del reato ai sensi degli artt. 582 e 585 c.p., a seguito di remissione di querela.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. e ha sospeso l’esecuzione dei provvedimenti impugnati. Ha ravvisato il fumus boni iuris perché il decreto sindacale non illustrava elementi idonei a configurare la necessità di una particolare celerità della revoca, non approfondiva la condizione di vulnerabilità del ricorrente, padre di figli minori, e prospettava un possibile difetto di competenza del Sindaco a intervenire in luogo del Prefetto. Il Collegio ha inoltre considerato il successivo esito del giudizio penale, favorevole al ricorrente quanto all’accusa più grave, e ha ritenuto sussistente il periculum in mora in ragione del pregiudizio derivante dalla perdita della misura, rilevante per il percorso di inclusione sociale nell’ambito del Programma SAI. La trattazione del merito è stata fissata alla seconda udienza pubblica di febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
La tutela cautelare è stata accordata perché il Collegio ha ravvisato sia profili di fumus boni iuris, relativi alla competenza, alla motivazione e alla valutazione della vulnerabilità, sia un pregiudizio concreto derivante dalla revoca della misura di accoglienza.
Sono richiamati quali norme in base alle quali era stato avviato il procedimento amministrativo culminato nella revoca delle misure di accoglienza.
Il giudizio penale relativo a tale imputazione si è concluso con l’assoluzione del ricorrente perché il fatto non sussiste; tale circostanza è stata considerata dal TAR nella valutazione cautelare.
Per le ulteriori imputazioni il giudice penale ha dichiarato di non doversi procedere per estinzione del reato, in seguito a remissione di querela.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La revoca immediata di una misura di accoglienza deve essere sorretta da una motivazione concreta sugli elementi che rendono necessaria una particolare celerità dell’intervento; il mero richiamo a un rinvio a giudizio non è sufficiente, se il provvedimento non esplicita le ragioni dell’urgenza.
- Nell’adottare misure incidenti sull’accoglienza, l’amministrazione deve approfondire la condizione individuale di vulnerabilità dell’interessato, anche quando essa sia collegata alla presenza di figli minori.
- La verifica della competenza dell’autorità procedente è rilevante in sede cautelare quando la revoca della misura di accoglienza sia stata adottata dal Sindaco anziché dall’autorità prefettizia competente, in assenza di una valida giustificazione dell’intervento sostitutivo.
- La perdita di una misura di accoglienza destinata a favorire l’inclusione sociale può integrare un pregiudizio cautelativamente rilevante, avuto riguardo alla specifica posizione personale del beneficiario.
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