Cassazione Civile, Ordinanza n. 14995/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L’associazione sportiva dilettantistica aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2010 e 2011, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori imponibili ai fini Ires, Irap e Iva. La ripresa era fondata, tra l’altro, sulla ritenuta decadenza dal regime agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991, perché l’associazione avrebbe effettuato incassi e versamenti oltre soglia con modalità non tracciabili. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, con deduzione dei costi effettivamente sostenuti. In appello la CTR aveva respinto il gravame, negando che la soppressione della causa di decadenza operata dal d.lgs. n. 158 del 2015 avesse effetto retroattivo e ritenendo corretto l’accertamento anche quanto alla motivazione e al calcolo. In cassazione la contribuente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione delle norme sul d.lgs. n. 158 del 2015 e sulla disciplina sanzionatoria, sostenendo che la decadenza dal regime agevolato dovesse essere considerata una sanzione e quindi rientrare nel favor rei; (2) violazione delle stesse norme, assumendo che la soppressione della causa di decadenza dovesse applicarsi anche alle fattispecie pregresse non esaurite; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente/omessa, in relazione a specifiche censure IVA, segnatamente l’imponibilità di una fattura per sponsorizzazione emessa senza IVA ex art. 8, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 e il mancato scomputo di versamenti IVA già effettuati; (4) una censura sostanzialmente sovrapponibile alla terza, formulata come violazione di legge.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che la perdita del regime agevolato per mancata tracciabilità degli incassi e dei versamenti non costituisca sanzione, ma semplice venir meno di un’agevolazione fiscale, con conseguente inapplicabilità del favor rei e della retroattività invocata. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la CTR aveva reso una motivazione solo apparente sulle doglianze IVA, perché si era limitata a formule apodittiche senza confrontarsi con le specifiche contestazioni sulla fattura emessa senza IVA e sui versamenti già eseguiti. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
artt. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
sono le disposizioni processuali richiamate per fondare i motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente
artt. 19-32 d.lgs. n. 158 del 2015
sono richiamati dal ricorrente per sostenere la retroattività della soppressione della causa di decadenza; la Corte precisa che la modifica dell’art. 25, comma 5, non è una norma sanzionatoria retroattiva ma decorre dal 1° gennaio 2016 nei limiti indicati dal decreto
art. 25, comma 5, legge n. 133 del 1999
prevedeva la decadenza dal regime agevolato della legge n. 398 del 1991 in caso di incassi e versamenti non tracciabili; la Corte la qualifica come perdita di un’agevolazione e non come sanzione
il principio del favor rei è ritenuto applicabile alle sanzioni, proprie o improprie; la Corte esclude che la decadenza dal beneficio vi rientri
art. 11 d.lgs. n. 471 del 1997
richiamato nel primo motivo in coordinamento con la disciplina sanzionatoria tributaria
art. 19 d.lgs. n. 158 del 2015
ha soppresso la previsione di decadenza per mancata tracciabilità; la Corte afferma che ciò non equivale all’abrogazione di una sanzione e non produce retroattività favorevole
art. 32 d.lgs. n. 158 del 2015
la Corte lo interpreta nel senso che il legislatore ha fatto decorrere dal 1° gennaio 2016 sia le abrogazioni sia le innovazioni e modifiche contenute nel Titolo II del decreto
art. 8, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
è la norma evocata dalla contribuente per sostenere la non imponibilità della fattura di sponsorizzazione ricevuta con lettera d’intento; la CTR non aveva adeguatamente spiegato perché l’operazione fosse stata ritenuta imponibile
Massime di principio
- La soppressione di una causa di decadenza da un’agevolazione fiscale non integra, di per sé, l’abrogazione di una sanzione: quando la conseguenza della violazione è soltanto il ripristino del regime tributario ordinario, non opera il principio del favor rei.
- Le modifiche normative che incidono sulla disciplina di un’agevolazione fiscale si applicano secondo la decorrenza espressamente prevista dal legislatore; non possono essere automaticamente estese alle condotte pregresse se la norma non ha natura sanzionatoria retroattiva.
- La motivazione è apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il giudice si limita a formule generiche o apodittiche senza confrontarsi con le specifiche censure dedotte dalla parte, impedendo di comprendere il percorso logico-giuridico seguito.
- In materia tributaria, il giudice di merito deve esaminare puntualmente le contestazioni relative sia alla debenza del tributo sia agli importi già versati o da scomputare; una risposta che eluda il nucleo della censura non è sufficiente a integrare una motivazione valida.
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