Cassazione Civile, Ordinanza n. 23462/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ha cassato il decreto del Tribunale di Treviso e ha rinviato allo stesso tribunale in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso il presupposto per l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto qualificato come appalto per la fornitura e messa in opera di un impianto per la produzione di energia elettrica. La committente aveva corrisposto gran parte del prezzo ma aveva sospeso il pagamento del saldo, lamentando gravi vizi e difetti di funzionamento dell'impianto, sino a sostenerne l'inutilizzabilità. Dopo la dichiarazione di fallimento dell'appaltatrice, la committente aveva presentato domanda di insinuazione al passivo per ottenere, in via principale, la restituzione delle somme già pagate e il risarcimento dei danni da mancato funzionamento; in via subordinata, la riduzione del prezzo e ulteriori danni; in ulteriore subordine, la risoluzione del contratto e le conseguenze restitutorie e risarcitorie. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo che, essendo intervenuto il fallimento, il contratto si fosse sciolto ex art. 81 l.fall. e che non risultassero già intervenute prima del fallimento né risoluzione né riduzione del prezzo. Con il ricorso per cassazione la committente ha denunciato: violazione delle norme fallimentari e dell'art. 1672 c.c. per avere il tribunale escluso l'accertamento in sede fallimentare delle pretese del committente; omessa pronuncia e vizi motivazionali in relazione al credito risarcitorio; omesso esame/travisamento delle prove circa la conoscenza dei vizi da parte della fallita e la tempestiva denuncia; omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione in attesa dell'accertamento tecnico preventivo e sulla CTU, nonché sulla pretesa riconvenzionale della curatela. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nella parte in cui il tribunale aveva apoditticamente negato rilievo a iniziative già formalizzate prima del fallimento volte a conseguire la risoluzione del contratto: il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se il ricorso per ATP, eventualmente contenente domande restitutorie o risarcitorie fondate sull'inadempimento, integrasse una iniziativa idonea a far valere la risoluzione prima del fallimento. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite.
Norme richiamate
norma posta a fondamento della domanda di ammissione al passivo; il creditore ha insinuato pretese restitutorie e risarcitorie in sede fallimentare.
norma che disciplina l'opposizione allo stato passivo, utilizzata dalla società committente per contestare il diniego di ammissione.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'esclusività dell'accertamento del passivo in sede fallimentare.
invocato dalla ricorrente in relazione alla richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione dell'accertamento tecnico preventivo.
richiamato dalla ricorrente quale norma pertinente ai diritti del committente nell'appalto, in particolare rispetto al compenso e alle conseguenze dell'inadempimento.
richiamato per censurare la valutazione delle prove e il presunto travisamento dei documenti.
richiamato per contestare il riparto dell'onere probatorio e l'omessa considerazione delle prove sui vizi dell'impianto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare nullità del decreto per motivazione apparente o mancante.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare l'insufficienza della motivazione.
richiamato per omessa pronuncia su domande e questioni dedotte in giudizio.
“l’azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore (…)”; “se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al capo V”
la Corte ribadisce che l'azione di risoluzione promossa prima del fallimento conserva efficacia verso il curatore e che le conseguenze restitutorie e risarcitorie vanno azionate con le regole dell'accertamento del passivo.
richiamato dal tribunale per affermare lo scioglimento del contratto per effetto del fallimento dell'appaltatore; la Cassazione precisa che tale scioglimento ex nunc non coincide con la risoluzione per inadempimento.
richiamato nel ragionamento della Corte come base della risoluzione per inadempimento, che deve essere già azionata prima del fallimento per produrre effetti restitutori e risarcitori nei confronti della massa.
richiamato in tema di clausola risolutiva espressa; la dichiarazione di volersene avvalere deve intervenire prima del fallimento per radicare il diritto alla risoluzione.
richiamato per l'enunciazione del principio di diritto cui il giudice di rinvio dovrà uniformarsi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per escludere, in ragione dell'accoglimento del ricorso, il raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato cui si collega il raddoppio escluso dalla Corte.
Massime di principio
- Nel fallimento di una parte di un contratto con prestazioni corrispettive, lo scioglimento del contratto ex lege non equivale alla risoluzione per inadempimento e non basta, di per sé, a fondare pretese restitutorie o risarcitorie nei confronti della massa.
- Per far valere nei confronti del fallimento gli effetti della risoluzione per inadempimento occorre verificare se, prima della dichiarazione di fallimento, il contraente in bonis abbia già formalizzato una iniziativa idonea a porre in essere la domanda di risoluzione o la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
- La domanda di risoluzione può essere implicita in una domanda di restituzione del prezzo o in altre richieste incompatibili con la volontà di mantenere fermo il contratto, purché tali atti presuppongano logicamente la risoluzione.
- Il giudice del passivo non può limitarsi a constatare l'assenza di una formale pronuncia di risoluzione anteriore al fallimento, ma deve accertare se esistano atti anteriori idonei a integrare la richiesta risolutoria o la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva.
- Le risultanze di un accertamento tecnico preventivo possono assumere rilievo nel giudizio fallimentare, ma il giudice deve prima valutare se il relativo ricorso, e le domande in esso contenute, siano state proposte tempestivamente prima del fallimento e abbiano natura idonea ai fini della tutela invocata.
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