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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31958/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente impugnava dinanzi al giudice tributario una serie di avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità 2007-2011, emessi dal Comune per il recupero dell’imposta connessa al mancato riconoscimento della detrazione per abitazione principale. In primo grado i ricorsi erano stati respinti. In appello il contribuente deduceva vizi di motivazione e violazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000, sostenendo soprattutto che l’immobile doveva essere considerato abitazione principale del nucleo familiare, poiché vi aveva dimorato abitualmente con i figli dopo la crisi coniugale, mentre l’altro coniuge si era trasferito altrove. Nel ricorso per cassazione denunciava violazione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992, anche in rapporto agli artt. 3 e 53 Cost., assumendo che la detrazione spettasse poiché l’immobile costituiva la casa familiare e che la separazione di fatto tra i coniugi, pur non formalizzata giudizialmente, aveva determinato la frattura del rapporto di convivenza, con conseguente diritto al beneficio per il residuo nucleo familiare.

La decisione

La Corte ha prima respinto l’eccezione del Comune sulla dedotta mancanza di procura speciale, ritenendo sufficiente la procura apposta a margine del ricorso in forza del principio di conservazione dell’atto. Nel merito, però, ha rigettato il ricorso: ha ritenuto che la CTR avesse correttamente negato l’agevolazione non per la sola circostanza che il coniuge si fosse trasferito altrove, ma perché in fatto non era stata provata la rottura della convivenza familiare e, soprattutto, non era stata dimostrata la sussistenza del requisito della dimora abituale dell’immobile anche per il nucleo familiare del contribuente. La valutazione della CTR è stata qualificata come accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Considerata la non lineare evoluzione giurisprudenziale sul tema, la Corte ha compensato le spese. Il ricorso è stato quindi rigettato.

Norme richiamate

  • art. 8 D.Lgs. n. 504/1992

    Per l’agevolazione ICI sull’abitazione principale non basta la dimora abituale del solo contribuente: occorre che l’unità immobiliare sia dimora abituale anche dei familiari, con interpretazione restrittiva della norma agevolativa.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente come norma violata per difetto di motivazione degli avvisi, ma la censura è stata ritenuta infondata perché gli atti contenevano gli elementi necessari a comprendere i presupposti dell’imposizione.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in collegamento con la disciplina ICI, ma non ha condotto all’accoglimento del ricorso.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in collegamento con la disciplina ICI, ma non ha condotto all’accoglimento del ricorso.

  • art. 1367 c.c.

    Usato come base del principio di conservazione dell’atto per valorizzare la volontà della parte nella procura al ricorso per cassazione.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato quale espressione, nel processo, del principio di conservazione degli atti, idoneo a superare l’incertezza sulla specificità della procura.

  • art. 144 c.c.

    Richiamato per affermare che i coniugi possono avere esigenze diverse quanto alla residenza individuale, ma ciò che rileva ai fini dell’agevolazione è la residenza della famiglia.

Massime di principio

  • Ai fini della detrazione ICI per abitazione principale, l’immobile deve costituire dimora abituale non solo del soggetto passivo, ma anche dei suoi familiari; la sola dimora del contribuente non è sufficiente.
  • La nozione di abitazione principale, in materia di agevolazioni fiscali immobiliari, va interpretata in senso restrittivo, trattandosi di norma agevolativa.
  • Quando il contribuente invochi una separazione di fatto o una frattura della convivenza familiare per ottenere l’agevolazione, è necessario provare in concreto l’effettiva cessazione della coabitazione familiare e la destinazione dell’immobile a casa del nucleo residuo.
  • L’assenza di un provvedimento giudiziale di separazione può essere valorizzata dal giudice di merito come elemento attinente alla prova della rottura del rapporto di convivenza, sebbene il punto decisivo resti l’accertamento fattuale della dimora del nucleo familiare.
  • La procura apposta a margine del ricorso per cassazione non è invalida per la sola genericità della formula se dal contesto documentale emerge la volontà della parte di proporre ricorso; opera il principio di conservazione degli atti.
  • Le valutazioni del giudice di merito sulla prova della dimora abituale e sulla effettiva composizione del nucleo familiare non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non illogica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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