Cassazione Civile, Ordinanza n. 12318/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola tempestiva perché intervenuta prima dell'adunanza camerale. Ha affermato che le ragioni addotte nella rinuncia sono irrilevanti ai fini della declaratoria di estinzione. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia della ricorrente e ha disposto la compensazione delle spese processuali in considerazione dell'esito del giudizio.
Esito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento notificata nel 2014, riferita a una cartella di pagamento notificata nel 2004 e relativa a IRPEF, contributo sanitario nazionale e IVA per l'anno d'imposta 1997. La contribuente aveva contestato sia in primo grado sia in appello la persistenza della pretesa tributaria, deducendo in cassazione, con il primo motivo, la violazione delle norme sulla prescrizione dei crediti ex artt. 2946 e 2948 c.c., sostenendo che la sospensione dei termini prevista dalla legge di stabilità 2014 si applicasse solo ai contribuenti aderenti alla definizione agevolata e che, comunque, il contributo sanitario nazionale fosse soggetto a prescrizione quinquennale. Con il secondo motivo lamentava l'omesso esame di fatti decisivi relativi a decadenza dalla riscossione, prescrizione delle sanzioni amministrative e prescrizione dei contributi sanitari nazionali. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha depositato formale rinuncia al ricorso, notificata alla controparte e comunicata ai sensi dell'art. 390, terzo comma, c.p.c.
Norme richiamate
consente al ricorrente di rinunciare al ricorso fino alla data dell'adunanza camerale; la rinuncia tempestiva comporta l'estinzione del giudizio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata a fondamento del primo motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma invocata a fondamento del secondo motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.
richiamato dalla ricorrente quale termine ordinario di prescrizione dei crediti.
richiamato dalla ricorrente quale termine di prescrizione breve per alcune voci creditorie, tra cui il contributo sanitario nazionale.
legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 623
richiamata dalla ricorrente per sostenere che la sospensione della riscossione e del decorso dei termini di prescrizione operasse solo per i contribuenti aderenti alla definizione agevolata.
art. 1, commi 618 e segg., legge n. 147 del 2013
richiamati come disciplina della definizione agevolata cui sarebbe collegata la sospensione dei termini.
d.l. n. 193/2016, conv. con modif. dalla L. n. 225/2016
citato come contesto della definizione agevolata delle controversie cui la ricorrente dichiarava di voler ottemperare.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se depositata e notificata prima dell'adunanza camerale, è tempestiva e determina l'estinzione del processo.
- Ai fini della declaratoria di estinzione per rinuncia sono irrilevanti le ragioni soggettive o strategiche che hanno indotto la parte a rinunciare.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia del ricorrente, le spese possono essere compensate in ragione dell'esito processuale.
- Le questioni di merito prospettate nei motivi di ricorso non vengono esaminate quando interviene valida rinuncia al ricorso prima della decisione.
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