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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12318/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola tempestiva perché intervenuta prima dell'adunanza camerale. Ha affermato che le ragioni addotte nella rinuncia sono irrilevanti ai fini della declaratoria di estinzione. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia della ricorrente e ha disposto la compensazione delle spese processuali in considerazione dell'esito del giudizio.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento notificata nel 2014, riferita a una cartella di pagamento notificata nel 2004 e relativa a IRPEF, contributo sanitario nazionale e IVA per l'anno d'imposta 1997. La contribuente aveva contestato sia in primo grado sia in appello la persistenza della pretesa tributaria, deducendo in cassazione, con il primo motivo, la violazione delle norme sulla prescrizione dei crediti ex artt. 2946 e 2948 c.c., sostenendo che la sospensione dei termini prevista dalla legge di stabilità 2014 si applicasse solo ai contribuenti aderenti alla definizione agevolata e che, comunque, il contributo sanitario nazionale fosse soggetto a prescrizione quinquennale. Con il secondo motivo lamentava l'omesso esame di fatti decisivi relativi a decadenza dalla riscossione, prescrizione delle sanzioni amministrative e prescrizione dei contributi sanitari nazionali. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha depositato formale rinuncia al ricorso, notificata alla controparte e comunicata ai sensi dell'art. 390, terzo comma, c.p.c.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se depositata e notificata prima dell'adunanza camerale, è tempestiva e determina l'estinzione del processo.
  • Ai fini della declaratoria di estinzione per rinuncia sono irrilevanti le ragioni soggettive o strategiche che hanno indotto la parte a rinunciare.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia del ricorrente, le spese possono essere compensate in ragione dell'esito processuale.
  • Le questioni di merito prospettate nei motivi di ricorso non vengono esaminate quando interviene valida rinuncia al ricorso prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaPrescrizione

Testo integrale

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